ritardo nota di trascrizione

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  • Ultimo messaggio 31 gennaio 2022
andrea pubblicato 24 gennaio 2022

Buona sera 

Volevo chiedere un parere sul ritardo della nota di trascrizione.

La legge relativa all'iscrizione a ruolo ha avuto delle modifiche fino ad arrivare ad oggi in cui 

 

 All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012,

n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di

espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo

esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche

regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione

dei documenti informatici.

Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime

modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma,

543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai

fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli

originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.».

 il termine UNITAMENTE a me sempra chiaro e cioè che insieme e unicamente alla nota di iscrizione al ruolo devono essere depositati: il titolo esecutivo il precetto il pignoramento e la nota di trascrizione (pena perde efficacia).

Secondo me il  termine UNITAMENTE non è stao messo casualmente , il leggislatore senza alcun dubbio ha chiesto e voluto che tutta la documentazione fosse depositata in un unico momento .

Quindi non dice che la trascrizione alla conservatoria puo essere fatta prima della istanza di vendita o anche solo prima dell'udienza di vendita , per me dice che deve essere trascritto il pignoramento alla conservatoria prima dell'iscrizione di ruolo (pena la nullità) , anche perche la trascrizione alla conservatoria completa e/o chiude il pignoramento.   

Dopo di che il leggislatore consapevole che la conservatoria non restituisce immediatamente la nota di trascrizione dice , che se la trascrizione la fa il creditore la copia la puo depositare entro 15 giorni dalla consegna della conservatoria , perche non è giusto che il procedimento venga fermato o annullato per colpa di terzi cioè della conservatoria.

 Se non fosse cosi ,vorrebbe dire che se per un motivo qualsiasi l'udienza della vendita avviene dopo 2 anni dall'iscrizione al ruolo , il creditore puo avere 2 anni di tempo per trascriverla e completare il pignoramento. 

 

 

 

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inexecutivis pubblicato 26 gennaio 2022

A nostro avviso la nota di trascrizione non va depositata unitamente alla nota di iscrizione a ruolo.

Proviamo a spiegare le ragioni della nostra opinione.

A norma dell’art. 555, comma secondo, c.p.c., “immediatamente dopo la notificazione” l'ufficiale giudiziario provvede alla trascrizione del pignoramento presso il competente conservatore dei registri immobiliari consegnandogli le relative note, una delle quali gli viene restituita. L’ultimo comma dell’art. 555 prevede che, in alternativa, alla trascrizione può chiedere di provvedere lo stesso creditore pignorante al quale l'ufficiale giudiziario consegna l’atto di pignoramento notificato e relativa nota.

Nel primo caso, l’art. 557 comma primo dispone che l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore al creditore, il quale (art. 557, comma secondo) deve depositare in cancelleria entro quindici giorni dalla restituzione dell’atto di pignoramento notificato:

la nota di iscrizione a ruolo;

la nota di trascrizione;

copia conforme del titolo esecutivo;

copia conforme del precetto;

copia conforme dell'atto di pignoramento;

Se invece alla trascrizione ha provveduto il creditore, questi dovrà deve depositare la nota di trascrizione non appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

L’ultimo comma dell’art. 557 prevede che, ricevuti gli atti da parte del creditore, il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione, aggiungendo che l’omesso deposito, nel predetto termine di quindici giorni, da parte del creditore della nota di iscrizione a ruolo, nonché delle copie del titolo esecutivo, dell’atto di precetto e del pignoramento determina l’inefficacia del pignoramento.

Si è posto in dottrina, ed è stato portato all’attenzione della giurisprudenza, il problema di stabilire se l’inefficacia del pignoramento consegua anche all’omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento nel termine dei quindici giorni sopra indicato, atteso che questo documento non è contemplato tra i quelli il cui mancato deposito causa la predetta sanzione processuale.

Cass., sez. III, 14 marzo 2016, n. 4751 in un lungo obiter dictum ha ricondotto questa omissione ad una mera dimenticanza del legislatore, ma l’opinione è rimasta quasi del tutto isolata (in senso conforme si registra Trib Salerno, 12 dicembre 2019), ed ha invece avuto seguito l’opposto avviso, che è stato patrocinato da altra giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 7998/2015), dalla giurisprudenza di merito (Trib. Lecce, 29 novembre 2019; Trib. Torre Annunziata, 15 gennaio 2019; Trib. Roma, 22 gennaio 2019) e dalla dottrina, i quali sostanzialmente hanno valorizzato il tenore letterale della disposizione, dalla quale non potrebbe farsi derivare, all’esito di un articolato intervento di ortopedia interpretativa, una sanzione processuale (id est la perdita di efficacia del pignoramento quale conseguenza dell’omesso tempestivo deposito della nota di trascrizione) che il tessuto normativo non contempla.

La tesi meno rigorosa convince in ragione di plurimi indici ermeneutici. In primis essa si impone in ragione della inequivoca formulazione letterale dell'art. 557, comma terzo, c.p.c., che fa riferimento esclusivamente al mancato deposito, nel termine di quindici giorni, decorrenti dalla consegna dell'atto di pignoramento dall'ufficiale giudiziario, di copia conforme dell'atto di pignoramento, del precetto e del titolo esecutivo, senza menzionare la nota di trascrizione del pignoramento. Né questo vuoto può essere colmato in via interpretativa, atteso che le norme latu sensu sanzionatorie non sono suscettibili di applicazione analogica, ex art. 14 preleggi.

Del resto, si è aggiunto, l'esclusione della nota di trascrizione dall’elenco degli atti da depositarsi nel termine di quindici giorni a pena di inefficacia del pignoramento non costituisce un lapsus calami, ma una consapevole scelta del legislatore, che se da un lato richiede al creditore di provvedere al tempestivo deposito del pignoramento, del precetto, del titolo esecutivo, e della nota di trascrizione, dall’altro tuttavia commina la sanzione di inefficacia solo all'omesso tempestivo deposito dei primi tre atti e non della nota di trascrizione, e ciò per evitare il rischio che il creditore possa trovarsi nella impossibilità di rispettare il termine perentorio di cui all'art. 557, secondo comma, c.p.c. quante volte la Conservatoria dei registri immobiliari gli restituisca in ritardo la nota.

Questa conclusione troverebbe peraltro un argomento di conferma testuale nella disciplina del pignoramento dei beni mobili registrati secondo la modalità cartolare (e cioè con la notifica dell'atto di pignoramento al debitore e la trascrizione al PRA) prevista dall’art. 521-bis c.p.c.. Infatti, sebbene il quinto comma di questa norma preveda che il creditore entro 30 giorni (decorrenti dal momento in cui l’IVG gli comunica di aver preso in consegna il veicolo) debba provvedere a depositare copia conforme del pignoramento, del precetto, del titolo e della nota di trascrizione, la sanzione dell'inefficacia è espressamente correlata solo all'omesso tempestivo deposito di pignoramento, precetto, e titolo esecutivo, con esclusione quindi della nota di trascrizione.

andrea pubblicato 29 gennaio 2022

Buona sera

 

A mio avviso la legge è chiara , non è una mia interpretazione il termine "UNITAMENTE ".

All'articolo 16 bis viene fatta una modifica , secondo me per chiarire tutti i dubbi e dice :

 

Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime

modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma,

543, quarto comma e 557, secondo comma

 

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per

l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo

esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione

 

ora affinche la copia della nota di trascrizione  possa essere depositata UNITAMENTE all'iscrizione al ruolo occorre che prima venga depositata alla conservatoria , (prima ancora che si deposita l'iscrizione al ruolo , anche perche con il deposito della trascrizione alla conservatoria si completa il pignoramento.)

dopo di che se la conservatoria (non il creditore ) ritarda la consegna , il creditore è autorizzato ,  grazie all'art. 555 a consegnare la copia entro e non oltre il 15° giorno dalla consegna da parte della  conservatoria.

Il che potrebbe avvenire anche dopo l'udienza della autorizzazione alla vendita , il leggislatore non mette limite alla consegna della copia conforme ma mette limite al deposito in conservatoria.

. invece si cerca di dare all'art. 555 un'interpretazione tale da giustificare qualunque ritardo del creditore , dicendo che il deposito alla conservatoria puo avvenire anche il giorno prima dell'udienza per  la autorizzazione alla  vendita .

Secondo me si cerca di giustificare il ritardo dovuto al creditore dicendo che è la conservatoria che ritarda, ma ripeto il leggislatore è stato chiaro e corretto , nessun ritardo della conservatoria puo punire il creditore con l'innefficacia del pignoramento , ma se è il creditore a ritardare è giusto che il pignoramento diventa inefficace  .

Tutte le modifiche sono state fatte per avere meno ritardi possibili , no per difendere i ritardi del creditore

 Ovviamente questa è solo la mia opinione 

inexecutivis pubblicato 31 gennaio 2022

Manteniamo fermo il nostro convincimento. L'ultimo comma dell'art. 557 non menziona la nota di trascrizione tra i documenti il cui omesso deposito nel termine di 15 giorni determina l'inefficacia del pignoramento. E poichè le norme sanzionatorie sono di stretta interpretazione, eccezionali ed insuscettibili di applicazione analogica ex art. 14 preleggi, la sanzione di cui all'ultimo comma dell'art. 557 non può applicarsi a fattispecie che lo stesso ultimo comma non contempla.

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