A nostro avviso la nota di trascrizione non va depositata unitamente alla nota di iscrizione a ruolo.
Proviamo a spiegare le ragioni della nostra opinione.
A norma dell’art. 555, comma secondo, c.p.c., “immediatamente dopo la notificazione” l'ufficiale giudiziario provvede alla trascrizione del pignoramento presso il competente conservatore dei registri immobiliari consegnandogli le relative note, una delle quali gli viene restituita. L’ultimo comma dell’art. 555 prevede che, in alternativa, alla trascrizione può chiedere di provvedere lo stesso creditore pignorante al quale l'ufficiale giudiziario consegna l’atto di pignoramento notificato e relativa nota.
Nel primo caso, l’art. 557 comma primo dispone che l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore al creditore, il quale (art. 557, comma secondo) deve depositare in cancelleria entro quindici giorni dalla restituzione dell’atto di pignoramento notificato:
la nota di iscrizione a ruolo;
la nota di trascrizione;
copia conforme del titolo esecutivo;
copia conforme del precetto;
copia conforme dell'atto di pignoramento;
Se invece alla trascrizione ha provveduto il creditore, questi dovrà deve depositare la nota di trascrizione non appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
L’ultimo comma dell’art. 557 prevede che, ricevuti gli atti da parte del creditore, il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione, aggiungendo che l’omesso deposito, nel predetto termine di quindici giorni, da parte del creditore della nota di iscrizione a ruolo, nonché delle copie del titolo esecutivo, dell’atto di precetto e del pignoramento determina l’inefficacia del pignoramento.
Si è posto in dottrina, ed è stato portato all’attenzione della giurisprudenza, il problema di stabilire se l’inefficacia del pignoramento consegua anche all’omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento nel termine dei quindici giorni sopra indicato, atteso che questo documento non è contemplato tra i quelli il cui mancato deposito causa la predetta sanzione processuale.
Cass., sez. III, 14 marzo 2016, n. 4751 in un lungo obiter dictum ha ricondotto questa omissione ad una mera dimenticanza del legislatore, ma l’opinione è rimasta quasi del tutto isolata (in senso conforme si registra Trib Salerno, 12 dicembre 2019), ed ha invece avuto seguito l’opposto avviso, che è stato patrocinato da altra giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 7998/2015), dalla giurisprudenza di merito (Trib. Lecce, 29 novembre 2019; Trib. Torre Annunziata, 15 gennaio 2019; Trib. Roma, 22 gennaio 2019) e dalla dottrina, i quali sostanzialmente hanno valorizzato il tenore letterale della disposizione, dalla quale non potrebbe farsi derivare, all’esito di un articolato intervento di ortopedia interpretativa, una sanzione processuale (id est la perdita di efficacia del pignoramento quale conseguenza dell’omesso tempestivo deposito della nota di trascrizione) che il tessuto normativo non contempla.
La tesi meno rigorosa convince in ragione di plurimi indici ermeneutici. In primis essa si impone in ragione della inequivoca formulazione letterale dell'art. 557, comma terzo, c.p.c., che fa riferimento esclusivamente al mancato deposito, nel termine di quindici giorni, decorrenti dalla consegna dell'atto di pignoramento dall'ufficiale giudiziario, di copia conforme dell'atto di pignoramento, del precetto e del titolo esecutivo, senza menzionare la nota di trascrizione del pignoramento. Né questo vuoto può essere colmato in via interpretativa, atteso che le norme latu sensu sanzionatorie non sono suscettibili di applicazione analogica, ex art. 14 preleggi.
Del resto, si è aggiunto, l'esclusione della nota di trascrizione dall’elenco degli atti da depositarsi nel termine di quindici giorni a pena di inefficacia del pignoramento non costituisce un lapsus calami, ma una consapevole scelta del legislatore, che se da un lato richiede al creditore di provvedere al tempestivo deposito del pignoramento, del precetto, del titolo esecutivo, e della nota di trascrizione, dall’altro tuttavia commina la sanzione di inefficacia solo all'omesso tempestivo deposito dei primi tre atti e non della nota di trascrizione, e ciò per evitare il rischio che il creditore possa trovarsi nella impossibilità di rispettare il termine perentorio di cui all'art. 557, secondo comma, c.p.c. quante volte la Conservatoria dei registri immobiliari gli restituisca in ritardo la nota.
Questa conclusione troverebbe peraltro un argomento di conferma testuale nella disciplina del pignoramento dei beni mobili registrati secondo la modalità cartolare (e cioè con la notifica dell'atto di pignoramento al debitore e la trascrizione al PRA) prevista dall’art. 521-bis c.p.c.. Infatti, sebbene il quinto comma di questa norma preveda che il creditore entro 30 giorni (decorrenti dal momento in cui l’IVG gli comunica di aver preso in consegna il veicolo) debba provvedere a depositare copia conforme del pignoramento, del precetto, del titolo e della nota di trascrizione, la sanzione dell'inefficacia è espressamente correlata solo all'omesso tempestivo deposito di pignoramento, precetto, e titolo esecutivo, con esclusione quindi della nota di trascrizione.