Salve, nel caso il delegato della vendita a gara aggiudica e saldata perde tempo a seguire le procedure di trasferimento, addossando i tempi di ritardo al Giudice, cosa si può fare per stimolare il delegato? Grazie
Salve, nel caso il delegato della vendita a gara aggiudica e saldata perde tempo a seguire le procedure di trasferimento, addossando i tempi di ritardo al Giudice, cosa si può fare per stimolare il delegato? Grazie
Per rispondere alla domanda formulata è necessario partire, a nostro avviso, dalla lettura dell'articolo 591 bis, penultimo comma, c.p.c., a mente del quale "avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo", dal che si evince che il delegato deve immediatamente attivarsi per predisporre il decreto di trasferimento.
Occorre poi considerare l’art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), a mente del quale “Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato”, nonché l’art. 6, comma 2 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposta ipotecaria e catastale), in forza del quale “i cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta”.
Il suggerimento, quindi, è quello di sollecitare formalmente il custode al compimento dei suoi compiti.
Buon giorno,
mi sono aggiudicata un'immobile all'asta al 7 di febbraio 2019 e l'ho pagato totalmente incluso fondo spese al 27 di febbraio 2019 con 10 giorni di anticipo ,al momento il delegato non ha ancora fatto la bozza del decreto e neppure vuole rispondere alle mie mail come posso sollecitare che il lavoro venga svolto in modo celere?
L'immobile é vuoto e quindi mi pare di avere letto sul vostro forum che potrei richiedere di eessere nominata custode come posso fare questa richiesta?
Ho una situazione particolare in famiglia mia mamma é allettata (e questo immobile le permetterebbe di poter uscire per fare delle visite mediche senza la necessitá di chiamare un ambulanza e anche prendere una boccata d'aria sulla carrozzella),attualmente risisedo in un'immobile in affitto (che é al seconso piano di scale quindi rende complicato qualche spostamento.
Tra l'altro ho giá dato disdetta basandomi sui tempi che il delegato mi ha informato solo telefonicamente per la consegna delle chiavi (circa 3 mesi).
Ringrazio per qualsiasi informazione
Saluto
Per rispondere alla domanda formulata è necessario partire, a nostro avviso, dalla lettura dell'articolo 591 bis, penultimo comma, c.p.c., a mente del quale "avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo", dal che si evince che il delegato deve immediatamente attivarsi per predisporre il decreto di trasferimento.
Aggiungiamo che in effetti per anticipare i tempi di disponibilità dell'immobile riteniamo sia possibile chiedere al Giudice dell’esecuzione di essere nominato custode, rappresentando tuttavia di aver già versato il saldo prezzo. Prima di questo momento, infatti, la sua nomina nella qualità di custode potrebbe essere rigettata in ragione del rischio (sempre presente) di omissione del pagamento del prezzo.
Si tratta, peraltro, di soluzione che non comporta aggravio di spese o di costi a carico della procedura, poichè che, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.M. 15 maggio 2009, n.80 (Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati), all’aggiudicatario nominato custode del bene non è dovuto alcun compenso.
A questo fine, andrà depositata nella cancellaria del giudice una istanza con cui si formula la predetta richiesta.
Contestualmente, le suggeriamo di sollecitare formalmente al custode (a mezzo per o racocmandata a.r.) alla predisposizione della bozza del decreto di trasferimento.
Ho intuito che dopo circa 2 mesi dalla consegna del saldo, il curatore non ha predisposto la bozza del decreto di trasferimento e ne inviata. Posso chiedere al custode copia della bozza o copia della ricevuta protocollo della stassa dal Giudice per capire se effettivamente ha fatto il suo dovere? Grazie in anticipo
Rispondiamo alla domanda osservando che l'aggiudicatario è certamente parte processuale, quando vengano in rilievo suoi interessi potenzialmente confliggenti con quelli della procedura.
È stato ad esempio affermato che l'aggiudicatario può impugnare il provvedimento che lo dichiari decaduto dall'aggiudicazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17861 del 31/08/2011).
Addirittura, la giurisprudenza (a nostro avviso del tutto correttamente) riconosce siffatta legittimazione anche all’offerente non aggiudicatario, affermando che “Nell'espropriazione forzata immobiliare, il terzo offerente non aggiudicatario è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in quanto interessato al regolare svolgimento del processo esecutivo, sì da non restare pregiudicato da atti che assume non conformi alla legge”. (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24550 del 18/11/2014).
Ancora, l’aggiudicatario deve essere riconosciuto legittimato passivo nei procedimenti in cui si faccia valere la nullità dell’aggiudicazione. Così si è espressa Cass. Sez. 3, Sentenza n. 47 del 05/01/1996 la quale ha affermato che “L'opposizione agli atti esecutivi dà luogo ad una causa inscindibile, di cui sono legittimi contraddittori tutti i soggetti indicati nell'art. 485 cod. proc. civ. e, perciò, oltre al creditore procedente, ai creditori intervenuti ed al debitore, anche il soggetto che, in quanto destinatario dell'atto di cui l'opponente chiede sia dichiarata la nullità, ha interesse alla sua stabilità. Ne consegue che, nel caso di opposizione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'aggiudicazione, essa deve essere proposta anche contro l'aggiudicatario e a questi notificata”.
Sulla scorta di queste premesse riteniamo che l'aggiudicatario possa accedere in cancelleria e chiedere di visionare il fascicolo.
Grazie mille per il Feedback. Cosa necessita per accedere in cancelleria e conoscere lo stato della pratica di trasferimento? ( lettera avvocato, presentarsi direttamente, istanza, ecc.. ?? Grazie
Il suggerimento è quello di rivolgersi ad un avvocato (che sia esperto della materia esecutiva).
Mi accodo a questo argomento esponendo il mio caso:
Immobile aggiudicato e poi saldato a fine febbraio
Decreto firmato e depositato in cancelleria del tribunale ad inizio aprile
allo stato attuale risulta che il decreto non è registrabile in quanto il delegato non ha provveduto al pagamento delle imposte
é normale questo processo? quali tempi devo aspettarmi e cosa posso fare per velocizzarli avendo sollecitato il delegato ad ottemperare?
grazie
Rispondiamo all’interrogativo formulato osservando che a mente dell’art. 591 bis, n. 11 c.p.c. tra i compiti del professioniste delegato rientra la
delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento nonché l'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di medesimo.Occorre poi richiamare le previsioni di cui agli artt. 54 dpr. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) e 11, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposta ipotecaria e catastale), a mente dei quali il cancelliere (e dunque, in caso di delega, il professionista incaricato) è individuato tra i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta.
L’art. 13, comma 1 bis, del dpr 131/1986, dispone che “Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato”; inoltre, l’art. 6, comma 2 D.Lgs. 31/10/1990, n. 347, in forza del quale “i cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta”.
Ci sembra, pertanto, che la procedura sia tutto sommato in linea con i tempi fisiologici.