inexecutivis
pubblicato
31 luglio 2020
Rispondiamo alla domanda formulata premettendo che secondo Cass., sez. III, 22 giugno 2016, n. 12877 “Le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato, cioè indissolubilmente finalizzate al mantenimento dello stesso in fisica e giuridica esistenza e non meramente conservative della sua integrità (quali quelle per la manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero per la gestione condominiale)”, in quanto tali spese “sono strumentali alla procedura di espropriazione forzata perché intese ad evitarne la chiusura anticipata, sicché restano incluse nelle spese "per gli atti necessari al processo", suscettibili, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, di essere poste in via di anticipazione a carico del creditore procedente e, quindi, rimborsabili come spese privilegiate ex art. 2770 c.c. a favore del creditore che le abbia anticipate”.
Da questa norma ricaviamo il convincimento per cui le spese di ordinaria o straordinaria amministrazione, così come pure quelle che apportano meri miglioramenti all’immobile non possono gravare sulla procedura.
È dunque evidente che di esse dovrà occuparsi il condominio, nelle persone dei singoli condomini, anche se esecutati.