Risoluzione Donazione

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  • Ultimo messaggio 22 agosto 2022
-giuseppe22 pubblicato 21 giugno 2022

Buongiorno, vorrei partecipare ad un’asta ma ho un dubbio. Nelle provenienze ventennali è indicato ciò:

  • Da 03/2001 a 09/2003 Atto di Donazione
  • Da 09/2003 a 10/2003 Atto per Risoluzione Donazione
  • Da 10/2003 ad oggi Atto di Compravendita

Non dovrebbero esserci problemi riguardo la donazione giusto ? Perché dovrei accedere ad un mutuo per l’acquisto dell’immobile. Risoluzione donazione si intende una specie di rinuncia degli eredi ?

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inexecutivis pubblicato 22 agosto 2022

Dal contenuto della domanda ricaviamo il convincimento per cui non ci saranno problemi.

inexecutivis pubblicato 22 agosto 2022

A nostro avviso la risposta all’interrogativo formulato si ricava dalla combinata lettura degli art. 564 e 564 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 564 c.p.c. l’intervento è tempestivo se avviene non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita.  L’intervento è invece tardivo, ai sensi dell’art. 565 c.p.c., se avviene oltre questo termine.

L’individuazione di cosa debba intendersi per “prima udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita” è stata in passato alquanto dibattuta.

Secondo una prima opinione si doveva trattare dell’udienza nella quale concretamente sia stata disposta la vendita e non di quella in cui astrattamente ciò sarebbe dovuto avvenire. Altri invece opinavano che questa udienza fosse quella fissata a seguito del deposito dell’istanza di vendita e nella quale, astrattamente, il Giudice avrebbe dovuto autorizzarla.

La soluzione che si è preferita è quella secondo cui l’intervento è tempestivo se avviene non oltre l’udienza nella quale il Giudice dell’esecuzione, ,per la prima volta, dispone la vendita.

In questo senso si è espressa Cass., 18 gennaio 2012, n. 689, secondo la quale “invero un’interpretazione meno rigorosa di quella strettamente letterale risponde più compiutamente allo scopo della norma che è quello di avere contezza, al momento in cui si adotta l’ordinanza di vendita, di quali siano i creditori che partecipano all’espropriazione dell’immobile (arg. ex art. 564 cod. proc. civ., parte prima) durante la fase di liquidazione dei beni pignorati, cui quella ordinanza è finalizzata”. (analogamente, Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 2012, n. 940).

Se questi sono i termini della questione, riteniamo che dunque occorra fare riferimento all’ordinanza di vendita, tanto che sia disposta in sede di esecuzione, quanto che ad essa si dia corso nel giudizio di divisione così detto “endoesecutiva”.

Soluzione analoga è stata patrocinata, ad esempio, a proposito della individuazione del termine ultimo per richiedere, a norma dell’art. 495 c.p.c. la conversione del pignoramento, laddove è stato affermato che in questo caso lo sbarramento andrà riferito all'udienza fissata ex art. 788 c.p.c..

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