inexecutivis
pubblicato
24 settembre 2017
Per rispondere correttamente la domanda formulata avremmo la necessità di sapere se al rilascio dell'immobile si sta procedendo ai sensi dell'art. 560 comma quarto c.p.c. ovvero se si intrapresa una ordinaria esecuzione del rilascio ex art. 605 e seguenti c.p.c.
Si tratta di una distinzione di non poco momento poiché mentre nel primo caso la liberazione dell'immobile è, per così dire, governata dal custode, la seconda procedura è gestita dall'ufficiale giudiziario.
Questa distinzione, evidentemente, incide sulla individuazione del soggetto cui è possibile imputare la responsabilità per un ritardo nell'esecuzione della liberazione dell'immobile.
Un dato ci sembra però chiaro: non si può rinviare l'accesso per il semplice fatto che l'occupante si è rifiutato di aprire la porta, anche se occorre esaminare la procedura per verificare se si è trattato del primo accesso formale (nel qual caso il rinvio potrebbe ritenersi giustificato) o meno.
In ogni caso, il comportamento dell'occupante che, senza averne titolo, rifiuti di lasciare l'immobile costituisce il fatto illecito, come tale fonte di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.
quanto alla prova del danno subito per il ritardo con cui si è conseguito la disponibilità dell'immobile, valgono i principi generali in tema di prova del danno, nel senso cioè che l'avente diritto deve dimostrare concretamente quale pregiudizio economico immediato e diretto ne ha subito. Ricordiamo questo proposito che l'art. 1223 c.c. dispone che " il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta".
Facciamo un esempio per chiarire meglio il concetto: se ho acquistato un immobile per destinarlo ad abitazione principale è il ritardo con cui lo stesso mi è stato consegnato mi ha costretto a prolungare la permanenza all'interno dell'immobile che conducevo in locazione, il danno risarcibile potrà essere certamente determinato nei canoni di locazione che non avrei corrisposto o non fossi stato in grado di conseguire per tempo la disponibilità dell'immobile.
Allo stesso modo, se dimostro concretamente che il ritardo nella consegna dell'immobile non mi ha consentito di concederlo in locazione, il mancato conseguimento dei canoni locatizi costituisce certamente danno risarcibile.