Risarcimento danni

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  • Ultimo messaggio 24 settembre 2017
Giorgio G pubblicato 23 ottobre 2016

Buongiorno,

è possibile chiedere al giudice (nonostante sia già stato emesso un ordinanza di sloggio esecutiva) un differimento di sei mesi della data di rilascio dell'immobile da parte dell'occupante senza titolo?

Inoltre (altro caso): è legittimo pretendere un risarcimento danni (o una indennità di occupazione) per il ritardo nel rilascio di un immobile occupato senza titolo? Occupato già raggiunto da accesso ufficiale giudiziario, ma ritarda nella liberazione dell'immobile.

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inexecutivis pubblicato 25 ottobre 2016

Partendo dalla seconda domanda, rispondiamo affermativamente.

Infatti, il ritardo nel rilascio di un immobile occupato senza titolo costituisce certamente atto illecito, rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c., e dunque fonte di responsabilità extracontrattuale. Quanto alla misura del danno risarcibile, osserviamo che colui che ha diritto alla restituzione ad essere onerato dalla prova di dimostrare il danno subito.

 

Quanto al primo quesito osserviamo che in linea teorica il debitore esecutato potrebbe chiedere ed ottenere dal Giudice l’autorizzazione a continuare ad abitare l’immobile pignorato ai sensi dell’art. 560, comma terzo c.p.c.. Questa autorizzazione tuttavia, ai sensi della medesima disposizione, può essere concessa, al più tardi, fino alla data di aggiudicazione. Ove l’ordine di liberazione sia già stato emesso, l’occupante senza titolo potrebbe al più chiedere al Giudice il differimento della messa in esecuzione dello stesso, a condizione tuttavia, anche qui, che l’immobile non sia già stato aggiudicato.

pallino75 pubblicato 22 settembre 2017

 

Buongiorno, vorrei gentilmente avere un parere sulla mia situazione che brevemente descrivo: 16 febbraio 2017 aggiudicazione all’asta dell’immobile, 18 maggio 2017 decreto di trasferimento con ingiunzione di rilasciare l’immobile venduto libero da persone e cose. Dopo vari incontri amichevoli del custode con i legali degli occupanti (che sono i vecchi proprietari) l’11 settembre 2017 è intervenuto l’ispettore giudiziario che si è limitato a suonare il campanello e non ricevendo alcuna risposta (nonostante le persone fossero in casa) ha deciso di stabilire una nuova data in cui intervenire. Al momento sono in attesa di conoscere il giorno del nuovo tentativo di liberazione dell’immobile. Volevo sapere se, visto i tempi sopra descritti, mi trovo nelle condizioni di poter richiedere un indennizzo per il mancato utilizzo dell’immobile, se eventualmente questa richiesta può essere fatta al curatore e in che modo è meglio inoltrarla (posso fare io o è meglio farmi assistere da un legale?). In una risposta precedente ho leggo che l’indennizzo deve essere provato dal richiedente, in che modo?

 

Grazie mille in anticipo per le eventuali risposte.

 

inexecutivis pubblicato 24 settembre 2017

Per rispondere correttamente la domanda formulata avremmo la necessità di sapere se al rilascio dell'immobile si sta procedendo ai sensi dell'art. 560 comma quarto c.p.c. ovvero se si intrapresa una ordinaria esecuzione del rilascio ex art. 605 e seguenti c.p.c.

Si tratta di una distinzione di non poco momento poiché mentre nel primo caso la liberazione dell'immobile è, per così dire, governata dal custode, la seconda procedura è gestita dall'ufficiale giudiziario.

Questa distinzione, evidentemente, incide sulla individuazione del soggetto cui è possibile imputare la responsabilità per un ritardo nell'esecuzione della liberazione dell'immobile.

Un dato ci sembra però chiaro: non si può rinviare l'accesso per il semplice fatto che l'occupante si è rifiutato di aprire la porta, anche se occorre esaminare la procedura per verificare se si è trattato del primo accesso formale (nel qual caso il rinvio potrebbe ritenersi giustificato) o meno.

In ogni caso, il comportamento dell'occupante che, senza averne titolo, rifiuti di lasciare l'immobile costituisce il fatto illecito, come tale fonte di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.

quanto alla prova del danno subito per il ritardo con cui si è conseguito la disponibilità dell'immobile, valgono i principi generali in tema di prova del danno, nel senso cioè che l'avente diritto deve dimostrare concretamente quale pregiudizio economico immediato e diretto ne ha subito. Ricordiamo questo proposito che l'art. 1223 c.c. dispone che " il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta".

Facciamo un esempio per chiarire meglio il concetto: se ho acquistato un immobile per destinarlo ad abitazione principale è il ritardo con cui lo stesso mi è stato consegnato mi ha costretto a prolungare la permanenza all'interno dell'immobile che conducevo in locazione, il danno risarcibile potrà essere certamente determinato nei canoni di locazione che non avrei corrisposto o non fossi stato in grado di conseguire per tempo la disponibilità dell'immobile.

 

Allo stesso modo, se dimostro concretamente che il ritardo nella consegna dell'immobile non mi ha consentito di concederlo in locazione, il mancato conseguimento dei canoni locatizi costituisce certamente danno risarcibile.

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