Ripartizione spese condominiali di competenza nel Bilancio Condominiale

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  • Ultimo messaggio 19 luglio 2020
fpal pubblicato 16 luglio 2020

 Buongiorno,

acquistato un immobile in asta giudiziaria, vengono ripartite dall'amministratore le spese condominiali di mia competenza (2000 EUR) e di competenza del condominio (3000 EUR).

Alla convocazione dell'assemblea, l'amministratore allega il bilancio del condominio e noto che il debito, che dovrebbe essere di competenza del condominio, risulta ancora correlato al mio nominativo. Risulta regolare questa associazione oppure i 3000EUR, essendo per legge di competenza del condominio, dovrebbero essere associati ad un debito comune (o eventualmente ripartiti tra tutti i condomini)? E' il caso di impugnare l'eventuale approvazione del bilancio condominiale?

Ringrazio in anticipo per l'aiuto

Saluti

inexecutivis pubblicato 19 luglio 2020

Ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".

È noto che la locuzione "anno in corso" non si riferisce all’anno solare, bensì all’annualità di esercizio.

Questo assunto è condiviso della prevalente dottrina e dalla giurisprudenza, la quale ha osservato che “In tema di ripartizione delle spese condominiali, l’espressione “anno in corso”, di cui al previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. – ora, in seguito all’approvazione della l. n. 220 del 2012, art. 63, comma 4, disp. att. c.c. - va intesa, alla luce del principio della "dimensione annuale della gestione condominiale", con riferimento al periodo annuale costituito dall’esercizio della gestione condominiale, il quale può anche non coincidere con l’anno solare”. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7395 del 22/03/2017. Negli stessi termini si era espresso, in precedenza, Trib. Bolzano, 10-06-1999, secondo il quale “Il comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. si riferisce all'anno di gestione e non all'anno solare nel circoscrivere al biennio anteriore all'acquisto dell'appartamento in condominio l'obbligo solidale dell'acquirente - condomino subentrante - di far fronte al pagamento dei contributi non versati dal precedente condomino”).

Dunque al fine di individuare le spese condominiali insolute occorre avere riguardo alle delibere assembleari di approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi degli esercizi che si riferiscono alle annualità di cui le abbiamo detto.

La delibera assembleare non può derogare al criterio di riparto che abbiamo sopra indicato, poiché essa si pone inevitabilmente in contrasto con le previsioni di una norma imperativa.

Una delibera siffatta, ove adottata, sarebbe insanabilmente nulla.

In questi termini si è espressa la giurisprudenza (in un caso diverso, ma i cui connotati di fondo coincidono) laddove ha affermato che "La delibera condominiale che, a maggioranza ed in deroga al criterio legale del consumo effettivamente registrato o del valore millesimale delle singole unità immobiliari servite, ripartisca in parti uguali tra queste ultime le spese di esercizio dell'impianto di riscaldamento centralizzato è, indipendentemente dal precedente criterio di riparto adottato nel condominio, nulla per impossibilità dell'oggetto, giacché tale statuizione, incidendo sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata dalla legge o per contratto, eccede le attribuzioni dell'assemblea e pertanto richiede, per la propria approvazione, l'accordo unanime di tutti i condomini, quale espressione della loro autonomia negoziale" (Cass. Sez. II, 04/08/2017, n. 19651).

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