Buongiorno,
una procedura esecutiva immobiliare è stata proposta dal creditore procedente banca Alfa.
A questa stessa procedura, sono intervenuti:
1) TEMPESTIVAMENTE ex Equitalia al CHIROGRAFO su estratti di ruolo;
2) TARDIVAMENTE banca Beta al CHIROGRAFO in forza di decreto ingiuntivo.
Nelle more dell’esecuzione il creditore procedente, banca Alfa, è stato soddisfatto e il G.E. ha dichiarato estinta la procedura con esclusivo riferimento alla posizione di questo creditore.
Banca Beta, ha portato avanti la procedura pagando le spese, € 1.000,00, per gli ulteriori esperimenti di vendita.
Il delegato, nel redigere il progetto di distribuzione, riconosce alla banca Beta, creditore intervenuto tardivamente, in prededuzione:
1) i 1.000,00 € delle spese anticipate;
2) il compenso dell’avvocato della banca Beta in base ai valori minimi previsti dal dm 55/14 (perché il Giudice dispone che ai creditori intervenuti spetta il compenso in base ai valori minimi, mentre al creditore procedente riconosce i valori medi).
Altresì, il delegato, riconosce il prededuzione il proprio compenso.
Mentre la restante somma del ricavato della vendita è riconosciuta ad Equitalia (Agenzia Entrate Riscossione) perchè creditore intervenuto TEMPESTIVAMENTE.
Quesito:
l’operato del delegato è corretto?
Grazie.
Saluti