Ripartizione ricavato vendita tra creditore intervenuto tempestivamente e tardivamente

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  • Ultimo messaggio 27 maggio 2022
kambal pubblicato 12 maggio 2022

Buongiorno,

una procedura esecutiva immobiliare è stata proposta dal creditore procedente banca Alfa.

A questa stessa procedura, sono intervenuti:

1) TEMPESTIVAMENTE ex Equitalia al CHIROGRAFO su estratti di ruolo;

2) TARDIVAMENTE banca Beta al CHIROGRAFO in forza di decreto ingiuntivo.

Nelle more dell’esecuzione il creditore procedente, banca Alfa, è stato soddisfatto e il G.E. ha dichiarato estinta la procedura con esclusivo riferimento alla posizione di questo creditore.

Banca Beta, ha portato avanti la procedura pagando le spese, € 1.000,00, per gli ulteriori esperimenti di vendita.

Il delegato, nel redigere il progetto di distribuzione, riconosce alla banca Beta, creditore intervenuto tardivamente, in prededuzione:

1) i 1.000,00 € delle spese anticipate;

2) il compenso dell’avvocato della banca Beta in base ai valori minimi previsti dal dm 55/14 (perché il Giudice dispone che ai creditori intervenuti spetta il compenso in base ai valori minimi, mentre al creditore procedente riconosce i valori medi).

Altresì, il delegato, riconosce il prededuzione il proprio compenso.

Mentre la restante somma del ricavato della vendita è riconosciuta ad Equitalia (Agenzia Entrate Riscossione) perchè creditore intervenuto TEMPESTIVAMENTE.

Quesito:

l’operato del delegato è corretto?

Grazie.

Saluti

inexecutivis pubblicato 27 maggio 2022

Riteniamo che l'operato del professionista delegato sia corretto.

Ai sensi dell'art. 564 c.p.c. l’intervento è tempestivo se avviene non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita. In questo caso l’interveniente partecipa alla distribuzione assieme agli altri creditori, ferme restanti le rispettive cause di prelazione.

L’intervento è tardivo (art. 565) se avviene oltre questo termine. In tal caso l’interveniente (art. 565 e 566):

-        se chirografario concorre alla distribuzione sulla somma che sopravanza dopo che si sono soddisfatti i creditori tempestivi ed i creditori, anche se tardivi, privilegiati;

-        se privilegiato concorre comunque alla distribuzione secondo la sua causa di prelazione.

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