Buongiorno, sono un professionista delegato e mi sto accingendo a redigere il mio primo piano di riparto con queste caratteristiche.
- Nella procedura delegatami, c'è un pignoramento portante es. 40/2012 RgEs e uno successivo es 20/2013 RgEs riunito al primo.Nel pignoramento più risalente il 40/'12 il creditore procedente è la banca XX con mutuo fondiario e con ipoteca del 2006.
- Nella procedura più recente la n. 20/2013 il creditore procedente TC ha agito in forza di decreto ingiuntivo e NON ha iscritto ipoteca.
In entrambe le procedure sono stati pignorati gli stessi beni.
Io ritengo che il ricavato della vendita € 20.000,00 (importo molto inferiore al credito vantato dalla banca XX nella PE 40/'12) deve essere attribuito tutto alla banca XX nella procedura 40/'12. Giusto?
- Al pignoramento successivo 12/'12, non devono essere attribuite in prededuzione neppure le spese vive sostenute (es spese di notifica pignoramento e precetto, spese per trascrizione ecc.) perchè non sono state fatte nell'interesse di tutti i creditori.Giusto?
Ultimo quesito:
il compenso del legale del creditore procedente nella PE 20/13 deve essere liquidato in base ai valori MINIMI del DM 55/2014 e, quindi, considerarlo come creditore intervenuto. E' esatto?
In attesa di leggervi in merito, vi ringrazio anticpatamente e porgo cordiali saluti.