Ripartizione ricavato della vendita

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  • Ultimo messaggio 12 settembre 2018
kambal pubblicato 10 settembre 2018

Buongiorno, sono un professionista delegato e mi sto accingendo a redigere il mio primo piano di riparto con queste caratteristiche.

- Nella procedura delegatami, c'è un pignoramento portante es. 40/2012 RgEs e uno successivo es 20/2013 RgEs riunito al primo.Nel pignoramento più risalente il 40/'12 il creditore procedente è la banca XX con mutuo fondiario e con ipoteca del 2006.

- Nella procedura più recente la n. 20/2013 il creditore procedente TC ha agito in forza di decreto ingiuntivo e NON ha iscritto ipoteca.

In entrambe le procedure sono stati pignorati gli stessi beni.

Io ritengo che il ricavato della vendita € 20.000,00 (importo molto inferiore al credito vantato dalla banca XX nella PE 40/'12) deve essere attribuito tutto alla banca XX nella procedura 40/'12. Giusto?

- Al pignoramento successivo 12/'12, non devono essere attribuite in prededuzione neppure le spese vive sostenute (es spese di notifica pignoramento e precetto, spese per trascrizione ecc.) perchè non sono state fatte nell'interesse di tutti i creditori.Giusto?

Ultimo quesito:

il compenso del legale del creditore procedente nella PE 20/13 deve essere liquidato in base ai valori MINIMI del DM 55/2014 e, quindi, considerarlo come creditore intervenuto. E' esatto?

In attesa di leggervi in merito, vi ringrazio anticpatamente e porgo cordiali saluti.

 

inexecutivis pubblicato 12 settembre 2018

Tutte le soluzioni prospettate ci sembrano condivisibili.

Il pignoramento successivo non incide sulle cause di prelazione ma soltanto sulla sopravvivenza della (seconda) procedura in caso di decadenza ex tunc del titolo esecutivo in forza del quale il primo creditore ha agito (cfr Cass. s.u., 7 gennaio 2014, n. 61).

Ergo, se esistono cause di prelazione, di esse va tenuto conto in sede di elaborazione della bozza del piano di riparto a prescindere dal fatto che il creditore che ne è titolare sia procedente, pignorante successivo o intervenuto (tale peraltro va considerato il creditore pignorante successivo).

Per la medesima ragione non vanno collocate in prededuzione (recte, non godono del privilegio di cui all'art. 2770 cc) le spese sostenute dal creditore pignorante successivo, poiché le stesse non sono normalmente sostenute nell'interesse comune di tutti i creditori.

Infine, corretta ci sembra la quantificazione in base ai valori minimi delle spese legali sopportate dal creditore pignorante successivo, anche se sul punto osserviamo che esse, in base alle regole generali, devono essere liquidate dal Giudice dell'esecuzione (il quale peraltro sul punto potrebbe anche "recepire" la quantificazione operata dal delegato nella bazza di piano di distribuzione).

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