Salve mi occorre un Vostro parere. In una procedura in cui sono custode, dopo la vendita il creditore procedente ha depositato la rinuncia all'esecuzione, avendo raggiunto un accordo con il debitore. Il Giudice, con ordinanza, ha disposto che il ricavato venisse assegnato al debitore e l'estinzione della procedura. Sennonchè uno dei creditori intervenuti ( un fallimento) si è opposto ed ha richiesto di accedere al riparto, atteso che la rinuncia fosse stata presentata dopo la vendita. Quindi, il Giudice ha revocato l'ordinanza di estinzione ed ha assegnato al delegato nuovamente il fascicolo per il riparto. Terminate le incombenze per il rilascio dell'immobile, ho depositato istanza per la liquidazione che il Giudice ha accolto ponendo la stessa "provvisoriamente" a carico del creditore "richiedente". Dopo circa tre mesi, non essendovi alcuna traccia del riparto, nonostante sia trascorso quasi un anno dalla vendita, data la particolarità del provvedimento, ho fatto richiesta delle somme liquidate al creditore procedente. Quest'ultimo ha risposto che non essendo più parte della procedura non è tenuto al pagamento in mio favore. Il curatore del fallimento, a cui mi sono rivolta in un secondo momento, mi ha detto che non spetta al creditore intervenuto. Non ho trovato nulla in merito. Mi chiede se il fatto che il Giudice abbia posto le mie spettanze "provvisoriamente" a carico del creditore "richiedente" mi dia diritto, come credo, a chiedere la somma prima del riparto, e chi sarebbe l'obbligato.
Grazie a chi vorrà ripondere.