inexecutivis
pubblicato
13 febbraio 2018
A nostro avviso la risposta al quesito formulato non può che essere negativa.
Osserviamo, infatti, che con l’emissione del decreto di trasferimento dell’immobile l’aggiudicatario diviene proprietario dello stesso, e l’unico mezzo che l’ordinamento appresta per il trasferimento della proprietà e quello di ricorrere ad un atto tra quelli tipici previsti dalla legge.
Tra questi certamente non può essere ricompresa la “rinuncia” alla proprietà (poiché di questo si tratterebbe), atto atipico, e come tale inidoneo allo scopo.
Aggiungiamo, peraltro, che neppure ricorrono i presupposti per procedere, da parte del giudice, all’adozione di un provvedimento di “revoca” del decreto di trasferimento. Rilevaimo, a questo proposito, che in generale ai sensi dell’art. 487 c.p.c. i provvedimenti del Giudice possono essere revocati fino a quando non hanno avuto esecuzione, momento che con riferimento al decreto di trasferimento si verifica con il compimento degli adempimenti prescritti dall’art. 586 c.p.c., vale a dire trascrizione, registrazione e voltura (cfr, sul punto, Cass. Sez. II, 16/11/2011 n. 24001).