RINUNCIA AL TRASFERIMENTO

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  • Ultimo messaggio 15 febbraio 2018
gmario pubblicato 10 febbraio 2018

è possibile per l'aggiudicatario rinunciare al trasferimento dopo l'emissione del decreto e la trascrizione se tutte le parti (aggiudicatario, debitore, creditori, giudice, ecc.) sono d'accordo, con la restituzione all'aggiudicatario delle somme versate.

grazie.

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inexecutivis pubblicato 13 febbraio 2018

A nostro avviso la risposta al quesito formulato non può che essere negativa.

Osserviamo, infatti, che con l’emissione del decreto di trasferimento dell’immobile l’aggiudicatario diviene proprietario dello stesso, e l’unico mezzo che l’ordinamento appresta per il trasferimento della proprietà e quello di ricorrere ad un atto tra quelli tipici previsti dalla legge.

Tra questi certamente non può essere ricompresa la “rinuncia” alla proprietà (poiché di questo si tratterebbe), atto atipico, e come tale inidoneo allo scopo.

Aggiungiamo, peraltro, che neppure ricorrono i presupposti per procedere, da parte del giudice, all’adozione di un provvedimento di “revoca” del decreto di trasferimento. Rilevaimo, a questo proposito, che in generale ai sensi dell’art. 487 c.p.c. i provvedimenti del Giudice possono essere revocati fino a quando non hanno avuto esecuzione, momento che con riferimento al decreto di trasferimento si verifica con il compimento degli adempimenti prescritti dall’art. 586 c.p.c., vale a dire trascrizione, registrazione e voltura (cfr, sul punto, Cass. Sez. II, 16/11/2011 n. 24001).

gnoseologo2000@yahoo.it pubblicato 13 febbraio 2018

Buongiorno,dal 2012 sono proprietario di un appartamento non ho pagato mai l'imu seconda casa.La rendita catastale e' di 485.Ora vorrei mettermi in regola e venderlo.Avro' problemi???cosa devo fare?????

inexecutivis pubblicato 15 febbraio 2018

La regolarizzazione è possibile mediante applicazione delle sanzioni prescritte dall’art. 13, comma 1, d.lgs 471/1997.

Dette sanzioni sono determinate nella misura pari al trenta per cento di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione predetta è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

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