Rinuncia agli atti esecutivi per transazione e possibile azione revocatoria

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  • Ultimo messaggio 05 marzo 2019
xwus pubblicato 04 marzo 2019

Assisto il creditore procedente, per il quale sono stati pignorati diversi veicoli al debitore nel 2013. A causa di un sequestro preventivo nei confronti del debitore, la procedura veniva sospesa, sino al febbraio 2019. E' stata proposta istanza di riassunzione: il debitore ha contattato il creditore personalmente, con cui gli ha paventato l'ipotesi di prendersi 3 automezzi, rispetto ai 6 pignorati, in modo tale da evitare le lungaggini della procedura esecutiva e per velocizzare il trasferimento di proprietà. Si arriverebbe, dunque, ad un accordo transattivo con rinuncia agli atti esecutivi. Tuttavia, ho timore che la società esecutata andrà verso il fallimento. Se si rinuncia agli atti esecutivi e si fa un accordo transattivo sulla base del titolo del 2013 e dell'azione esecutiva abbandonata, in futuro il curatore potrebbe chiedere la revocatoria degli automezzi così trasferiti? Ritenete preferibile procedere con l'azione esecutiva e chiedere in assegnazione i mezzi (che ormai, purtroppo, hanno un valore residuale modesto)?

inexecutivis pubblicato 05 marzo 2019

A nostro avviso la strada più sicura è quella di procedere a formulare una istanza di assegnazione in seno alla procedura esecutiva.

Invero, un pagamento (meglio sarebbe parlare di datio in solutum) quale quello ipotizzato nella domanda potrebbe andare incontro alla revocatoria di cui all'art. 67, comma secondo, l.fall. ove compiuta nei sei mesi che precedono la dichiarazione di fallimento.

Potrebbe, inoltre, cadere sotto la scure della revocatoria di cui all'art. 67, comma primo n. 2, poiché la datio in solutum costituisce pagamento anomalo. In questi termini è orientata la giurisprudenza, la quale ha affermato che "In tema di azione revocatoria fallimentare, l'estinzione di un'obbligazione da parte del debitore mediante cessione di merce costituisce, in quanto prestazione diversa dal denaro, una "datio in solutum", qualificabile come mezzo anormale di pagamento e quindi revocabile ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, legge fall., né rileva l'accertamento di una clausola contrattuale in tal senso, poiché il creditore, in tal modo, realizza la compensazione del credito originario con il debito del pagamento del prezzo"(Cass. sez. 1 14/02/2011 n. 3581; negli stessi termini, meno recentemente, Sez. 122/05/2007 n. 11850; Sez. 1, 08/01/2001, n. 193; Sez. 1, 08/05/1992, n. 5512; Sez. 1 03/12/1983, n. 7235).

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