Rimozione baracca abusiva di terzi in terreno dell' esecutato

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  • Ultimo messaggio 10 ottobre 2019
pegaso pubblicato 24 settembre 2019

Vi propongo un complesso quesito, sperando in una Vostra illuminante soluzione. Ho pignorato un suolo edificatorio in zona costiera (Amantea) chiedendo al G.E. - Tribunale di Paola -  la vendita coattiva. Ho però scoperto che su quel suolo insiste una baracca abusiva non costruita dal debitore ma da  un occupante senza titolo,   baracca alla quale quest'ultimo continua ad avere  accesso violando i sigilli (ha scardinato  due lucchetti del cancello di accesso ed ha abbattuto  una barriera di confine in cemento).  Orbene: Il Custode ha fatto denunzia ai Carabinieri e vuole unicamente, in atto,  solo ripristinare i sigilli; il Perito Estimatore ha dichiarato il terreno "libero", semplicemente ascrivendo la proprietà della baracca abusiva al proprietario del terreno, pur in evidenza di diversa realtà emersa in sede di primo soprallugo; il G.E. non vuole procedere ad abbattimento del cespite in quanto non gli competerebbe, nè concede al creditore di abbattere, a sue spese, l'opera abusiva. Chiede solo suggerimenti allo stesso  creditore circa gli interventi di sorveglianza che ritiene più utili (?) Conclusione: lo stallo più completo della procedura, con danno all'esecutato, al creditore procedente ed al futuro  ignaro acquirente, sempre che, in tal situazione, si trovi un acquirente al giusto prezzo. ....... Come uscirne? E' un terreno di 500 mq. che vale circa 50.000 euro, pari al debito, a forte rischio di svilimento.

 

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inexecutivis pubblicato 29 settembre 2019

Rispondiamo all’interrogativo formulato muovendo dalla preliminare affermazione per cui qualunque piantagione, costruzione o opera esistente sopra o sotto un suolo appartiene al proprietario del suolo. È questa la regola che si ricava dall’art. 934 c.p.c..

Quindi, un primo punto fermo da porre è quello per cui l’immobile abusivo non appartiene al terzo occupante ma all’esecutato.

Corretta è anche la decisione del giudice di non voler procedere all’abbattimento.

Invero, i beni vengono pignorati e venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del pignoramento, per cui non occorre procedere ad alcun abbattimento.

Sarà poi l’aggiudicatario a dover valutare il da farsi.

L’unica cosa da fare è quella di garantire che il futuro acquirente sia posto nelle condizioni di acquistare il bene come libero e, correlativamente, che il custode possa concretamente immetterlo nel possesso del terreno.

pegaso pubblicato 30 settembre 2019

Grazie Infinite per i chiarimenti. Una sola osservazione: Resta il problema che, in realtà,  il terreno non è libero, così come è stato dichiarato dal Perito Estimatore,  e  potrà esserlo solo quando la baracca abusiva verrà demolita e l'estraneo non vi avrà più accesso dal suolo limitrofo. Può l'esecutato, ovvero il creditore procedente,  chiederne la demolizione al Custode, con l'ausilio della Forza Pubblica? Ancora Grazie.

inexecutivis pubblicato 05 ottobre 2019

No, il bene viene venduto nello stato di fatto in cui si trova al momento del pignoramento o, se diverso, al momento in cui viene posto in vendita (del resto, nelle vendite esecutive non trova applicazione la disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta, per espressa previsione dell'art. 2922 c.c.)

pegaso pubblicato 05 ottobre 2019

Grazie. Ormai, é tutto chiaro.

inexecutivis pubblicato 10 ottobre 2019

grazie a lei

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