Rilascio immobile venduto ma non ancora assegnato

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  • Ultimo messaggio 20 maggio 2018
massimiliano.moneta pubblicato 17 maggio 2018

Buonasera il 24 Aprile scorso un immobile di mia proprietà è stato aggiudicato all'asta.

Il custode dopo che era stato revocato lo sfratto lo ha nuovamente richiesto noostante non ci sia stato ancora il decreto di trasferimento e la ripartizione della vendita, inoltre il giudice ha fissato per ottobre un contraddittorio sull'ipotesi di vendita con eccesso di ribasso.

Vista la presenza di 3 minori posso oppormi alla nuova richiesta di rilascio immediato dell'immobile?

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inexecutivis pubblicato 20 maggio 2018

Rispondiamo alla domanda osservando che la presenza di minori all’interno dell’immobile non costituisce elemento giustificante il rinvio della liberazione.

Invero, ove venga riscontrata la presenza di minori il custode (nel caso di liberazione dell’immobile sulla scorta dell’ordine di liberazione emesso dal Giudice ai sensi dell’art. 560, comma terzo, c.p.c.) o l’ufficiale giudiziario (nel caso di liberazione dell’immobile eseguita ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c. sulla base del decreto di trasferimento) hanno semplicemente l’obbligo di allertare i servizi sociali competenti per territorio avvisandoli del giorno e dell’ora in cui la liberazione sarà eseguita. Saranno poi i servizi sociali che, ove riterranno sussistente una situazione di disagio minorile, si attiveranno con le iniziateve cui sono istituzionalmente deputati.

A questo proposito è bene ricordare che ai sensi dell’art. 128 d.lgs 31.3.1998, per servizi sociali “si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia, e che ai sensi del successivo art. 132, sono trasferite ai comuni i servizi sociali relativi a:

a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;

b) i giovani;

c) gli anziani;

d) la famiglia;

e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;

f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;

g) gli invalidi civili.

inexecutivis pubblicato 20 maggio 2018

 Rispondiamo alla domanda osservando che la presenza di minori all’interno dell’immobile non costituisce elemento giustificante il rinvio della liberazione.

Invero, ove venga riscontrata la presenza di minori il custode (nel caso di liberazione dell’immobile sulla scorta dell’ordine di liberazione emesso dal Giudice ai sensi dell’art. 560, comma terzo, c.p.c.) o l’ufficiale giudiziario (nel caso di liberazione dell’immobile eseguita ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c. sulla base del decreto di trasferimento) hanno semplicemente l’obbligo di allertare i servizi sociali competenti per territorio avvisandoli del giorno e dell’ora in cui la liberazione sarà eseguita. Saranno poi i servizi sociali che, ove riterranno sussistente una situazione di disagio minorile, si attiveranno con le iniziateve cui sono istituzionalmente deputati.

A questo proposito è bene ricordare che ai sensi dell’art. 128 d.lgs 31.3.1998, per servizi sociali “si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia, e che ai sensi del successivo art. 132, sono trasferite ai comuni i servizi sociali relativi a:

a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;

b) i giovani;

c) gli anziani;

d) la famiglia;

e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;

f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;

g) gli invalidi civili.

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