rilascio immobile venduto all'asta

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  • Ultimo messaggio 13 settembre 2016
artemionovanta pubblicato 12 settembre 2016

Salve,

ho acquistato un immobile all'asta e sono in possesso del decreto di trasferimento. L'avvocato ha inviato una raccomandata A/R all'occupante (fratello dell'esecutato) e all'esecutato per il rilascio dell'immobile entro 10gg. L'occupante entro i 10gg ha svuotato l'appartamento però rifiuta di consegnare le chiavi.

Adesso il mio avvocato ha iniziato l'iter con l'ufficiale giudiziario e mi dicono che ci vorranno almeno 2 mesi per il tutto. Vorrei sapere se esiste una strada più rapida (nuove leggi) che mi permetta di entrare in possesso dell'immobile. Alla fine per questo ritardo chiederò all'esecutato (che lavora in ente pubblico) i danni pari al valore di locazione mensile + spese di condominio +  danni morali ed esistenziali (non avendo casa sono costretto a vivere con moglie e figlio in casa dei suoceri mentre la casa acquistata è vuota).

Cosa si può fare ?

 

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inexecutivis pubblicato 12 settembre 2016

 La prima parte del quarto comma dell’art. 560 c.p.c., ai sensi del quale l’ordine di liberazione “è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti”, consente di ottenere il rilascio dell’immobile in tempi relativamente rapidi, senza coinvolgere l’ufficiale giudiziario.

 

 Da questa norma, infatti, si ricava il dato per cui:

1.      l’esecuzione dell’ordine di liberazione non da luogo ad un autonomo procedimento esecutivo per rilascio;

2.      esso è attuato direttamente dal custode (il quale, non dovendo introdurre una esecuzione per rilascio ex art. 605 e ss non avrà la necessità di munirsi del ministero di un avvocato);

3.      sarà il Giudice dell'esecuzione immobiliare a disciplinare le modalità di esecuzione dell’ordine di liberazione.

 

Non siamo tuttavia in grado di dirle se nel suo caso è possibile percorrere questa strada in quanto la disciplina che le abbiamo descritto è stata introdotta dal Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59 convertito in Legge 30 Giugno 2016 n. 119 e si applica agli ordini di liberazione disposti, anche nei procedimenti in corso, successivamente al decorso del termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione decreto legge, e quindi per gli ordini di liberazione emessi a partire dal 2 agosto 2016.

 

Tenga inoltre presente che, sempre ai sensi dell’art. 560 quarto comma c.p.c., l’odine di esecuzione “è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano”, con la conseguenza che lei potrebbe chiedere anche al custode di provvedere alla liberazione dell’immobile.

 

Quanto alle spese, il decreto legge surrichiamato prevede, (ma solo per gli ordini di liberazione emessi a partire dal 2 agosto 2016) che esse gravino sulla procedura.

artemionovanta pubblicato 13 settembre 2016

Devo dire al delegato di procedere al rilascio immobile facendo presente la nuova norma. Lui andrà dal G.E. e il giudice senza ufficiale giudiziario come provvederà ? Andranno le forze dell'ordine e un fabbro ? Come vengo messo in possesso ?

Dal momento che ho iniziato il rilascio con ufficiale giudiziario (con avvocato personale) posso far procedere anche il delegato usando la nuova modalità dell'art. 560 in modo che se fanno prima interrompo l'ufficiale giudiziario ?

inexecutivis pubblicato 13 settembre 2016

Vale abbiamo detto nella risposta precedente. La disciplina che le abbiamo descritto è stata introdotta dal Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59 convertito in Legge 30 Giugno 2016 n. 119 e si applica agli ordini di liberazione disposti, anche nei procedimenti in corso, successivamente al decorso del termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione decreto legge, e quindi per gli ordini di liberazione emessi a partire dal 2 agosto 2016. se così è, procederà autonomamente il custode, chiedendo al giudice, se è necessario, l'intervento di un fabbro e della forza pubblica.

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