L'ordine di liberazione è quello di cui all'art. 560 cpc. Il decreto di trasferimento, dal canto suo costituisce titolo esecutivo per il rilascio.
Va tuttavia notato che il nuovo art. 560, comma sesto, cpc, oggi prevede che "Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma".
La norma ha creato una infinità di problemi operativi, poichè parla di "attuazione del provvedimento di cui all'art. 586". Tuttavia, poichè il decreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio, esso dovrebbe essere "eseguito" e non già “attuato”. Sembrerebbe, pertanto, che il legislatore abbia voluto dire che l'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto di trasferimento è attuabile dal custode senza passare attraverso una esecuzione per rilascio.
Inoltre, il comma 2 dell’art. 18-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, con l. 28 febbraio 2020, n. 8) ha previsto che “In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, (il quale prevedeva che: “le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”) le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene”.
Dunque, questa nuova disciplina si applica anche alle procedure pendenti, a meno che alla data del primo marzo non sia intervenuta già l’aggiudicazione.
Se ne ricava che:
se al primo marzo 2020 non è intervenuta l’aggiudicazione, la disciplina sarà quella dell’ultima versione dell’art. 560;
se al primo marzo 2020 è già intervenuta l’aggiudicazione e si tratta di procedura iniziata prima del 13 febbraio 2019, la disciplina applicabile è quella dell’art. 560 nel testo modificato nel 2016 con il d.l. n. 59;
se al primo marzo 2020 è già intervenuta l’aggiudicazione ma si tratta di procedura iniziata dopo il 13 febbraio 2019 si applicherà l’arto 560 nella veste risultante dalla riscrittura compiuta con l’art. 4, d.l. n. 135 del 2018, n. 135.
Nel caso in cui il custode fosse il debitore, l'unica strada praticabile potrebbe allora essere quella di chiedere al giudice la nomina di un custode perchè proceda alla liberazione, ma è possibile che una richiesta di questo tipo non venga accolta, non essendo la nomina di un custode (a questo punto della procedura) utile alla procedura medesima.