RILASCIO IMMOBILE IN FORZA DI DECRETO DI TRASFERIMENTO_SOSPENSIONE COVID

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  • Ultimo messaggio 08 agosto 2020
maryby81 pubblicato 23 luglio 2020

Buongiorno,

mi sono aggiudicato un bene immobile ed ho ottenuto decreto di trasferimento, ma l'immobile è risultato occupato da cose e ingombri vari che l'esecutato non vuole liberare.

Ad oggi la legge ha (vergognosamente) prorogato l'esecuzione degli sfratti al 31 dicembre.

Io proprietario ho un briciolo di tutela per entrare nel possesso del mio bene prima del 31.12. p.v.?

Contro il tribunale che mi ha venduto il bene all'asta? Contro il detentore che non libera l'immobile?

Grazie per il confronto 

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gennaro pubblicato 23 luglio 2020

Buondi, io sono nella sua stessa situazione, posso solo dire che è una vergogna tutta questa proroga...per noi proprietari nessuna tutela...ed abbiamo acquistato tramite tribunale...non ho parole io sono in attesa da maggio 2019...

asteroid pubblicato 24 luglio 2020

Noto con dispiacere che non sono da solo in questa vergognosa attesa. Anche io acquisto fatto a maggio 2019, decreto di trasferimento dei primi di agosto 2019 ad oggi manca l'ordine di liberazione e il giudice ha acconsentito alla richiesta del debitore di continuare ad abitare nell'immobile. Tanto che gli frega al giudice se pago affitto (per l'abitazione in cui vivo) e IMU e Tasi per l'abitazione in cui vive a sbafo da un anno l'esecutato, a lui (il giudice) quei 5/7k al mese entrano ugualmente, anche se rimanda le udienze in modo immotivato o se ritarda gli adempimenti dovuti. Viva l'Italia dei tanti marchesi del Grillo.

inexecutivis pubblicato 25 luglio 2020

Comprendiamo il risentimento dei nostri lettori, ma non crediamo che la situazione di stallo che si è venuta a creare dipenda dal giudice.

Notiamo, a questo proposito che egli è chiamato (per Costituzione) a comporre interessi contrapposti e confliggenti, per cui qualunque decisione egli assuma scontenta sempre qualcuno ed è perciò soggetta alle critiche di una delle due parti (è per questo che negli ordinamenti più evoluti e democratici la responsabilità civile dei magistrati fortunatamente non esiste o è molto attenuata: poiché, come detto, il giudice per definizione dà torto ad una delle parti, se fosse chiamato a rispondere delle sue decisioni potrebbe essere tentato di dare ragione alla parte dalla quale temere ritorsioni, o ad assolvere sempre gli imputati).

Dunque, così come il giudice oggi riceve le critiche dell’aggiudicatario che gli rimprovera di non aver emesso l’ordine di liberazione, allo stesso modo, nel caso opposto, sarebbe esposto alle critiche del debitore che lo accuserebbe di aver adottato l’ordine di liberazione nonostante il blocco degli sfratti.

Detto questo, il problema è tutto normativo, nel senso che proviamo a spiegare.

l’art. 103 comma sesto d.l. 18/2020 prescrive che “L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino primo settembre 2020”.

Ora, secondo una prima opzione ricostruttiva, poiché la norma parla di esecuzione, mentre l’ordine di liberazione viene attuato, l’art. 103 non interferirebbe con l’art. 560 c.p.c.. e quindi l’attuazione dell’ordine di liberazione emesso dal giudice dell’esecuzione non potrebbe essere sospeso da questa previsione normativa, di carattere certamente eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione analogica a mente dell’art. 14 delle preleggi.

A questa tesi i contrappone l’affermazione, secondo noi più convincente, per cui la ratio della norma non giustificherebbe una siffatta ricostruzione, e dunque dovrebbe ritenersi che il termine «esecuzione» sia stato utilizzato dal legislatore in senso atecnico.

Un ulteriore argomento a suffragio di questa impostazione è anche quello per cui se si individua per gli ordini di liberazione un diverso regime si porrebbero seri dubbi di legittimità costituzionale, atteso che sul piano degli effetti concretamente prodotti dall’attuazione dell’ordine di liberazione e dall’esecuzione dei provvedimenti di rilascio sono identici, salvo a volerli analizzare dal punto di vista degli interessi a tutela dei quali i due provvedimenti sono preposti, e che sono identificabili nel sollecito svolgimento della procedura e nella salvaguardia delle ragioni del ceto creditorio, da un lato, e nel diritto alla consegna del bene da parte dell’avente titolo, dall’altro.

Dunque, come si vede, si è al cospetto di una norma dal criptico contenuto, che rende paradossalmente sostenibili due tesi antagoniste.

maryby81 pubblicato 25 luglio 2020

In verità l’art. 17 bis L.n. 77 del 17.7.2020, di conversione del d.l. 34/2020, ha modificato l’art 103 dl 18/2020 e prorogato, dal 1 settembre al 31 dicembre, la sospensione del rilascio degli immobili

                             Art. 17 bis 

Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti  di  immobili
                  ad uso abitativo e non abitativo 

  1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: «1° settembre 2020» sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2020»

maryby81 pubblicato 25 luglio 2020

Al netto della proroga al 31 dicembre, mi è precluso il 560 c.p.c. perchè sono nella fase dell'esecuzione per il rilascio dell'immobile

inexecutivis pubblicato 25 luglio 2020

Facciamo tesoro della segnalazione. Purtroppo la banca dati da noi consultata, inspiegabilmente, non teneva conto di questa modifica.

Il titolo dell'art. 17 bis, comunque, parla esclusivamente di sfratti, sembrando alludere dunque alle esecuzione delle ordinanze di convalide degli sfratti per finita locazione o per morosità. Al contrario, nulla di tutto questo era precisato nella versione originaria dell'art. 103. Dunque, ulteriori incertezze.

lukaty pubblicato 28 luglio 2020

Buongiorno, ad oggi con mia moglie siamo proprietari di un immobile aggiudicato all’asta attualmente occupato, non sappiamo le intenzioni Dell’ occupante, se voglia liberarlo o meno. Noi viviamo attualmente in una casa di proprietà che abbiamo venduto e che tra pochi mesi dobbiamo liberare! Quindi la casa acquistata all’asta diventerebbe la nostra abitazione principale, abbiamo due figli piccoli ( quindi minori) che devono avere un tetto per vivere... abbiamo diritto ad entrare nella casa , quindi ad avere le chiavi,o con il nuovo decreto non c’è niente da fare? Come ci dobbiamo comportare? ... è consigliabile contattare l’esecutato per trovare un accordo? Grazie

inexecutivis pubblicato 28 luglio 2020

Ribadiamo il suggerimento di chiedere al custode ed al giudice dell'esecuzione sostendo la tesi per cui l'art. 103, comma sesto, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con l. 24 aprile 2020, n. 27, non si applica all'attuazione dell'ordine di liberazione. In questi termini si è pronunciato, tra l'altro, il Tribunale, Reggio Calabria, con provvedimento del 15 maggio 2020, e poco prima il tribunale di Verona, con provvedimento del 13 maggio 2020; tuttavia, in senso contrario, si registra Tribunale di Larino, 20 giugno 2020.

lukaty pubblicato 29 luglio 2020

Quindi il giudice ed il custode potrebbero comunque emanare un ordine di liberazione? Perché questo non mi è stato detto!

lukaty pubblicato 29 luglio 2020

Quindi il giudice ed il custode potrebbero comunque emanare un ordine di liberazione? Perché questo non mi è stato detto!

inexecutivis pubblicato 31 luglio 2020

Si, esattamente!

maryby81 pubblicato 02 agosto 2020

Buonasera, molto interessanti le pronunce di Verona e Reggio Calabria, dove si possono leggere? Grazie

maryby81 pubblicato 04 agosto 2020

Grazie mille! L'avevo già trovate nella vostra utilissima banca dati.

 

Ma l'aggiudicazione di un bene immobile a mezzo di asta giudiziaria con decreto di trasferimento può considerarsi ordine di liberazione? O è tale solo quello ex 560 cpc?

La sentenza di RC, chiara e utilissima, parte però dalla istanza del custode giudiziario, ma se il custode è il debitore, l'aggiudicatario deve comunque iscrivere a ruolo una nuova causa per depisitare un'istanza per l'immisisone nel possesso? Grazie ancora

 

 

 

 

inexecutivis pubblicato 08 agosto 2020

L'ordine di liberazione è quello di cui all'art. 560 cpc. Il decreto di trasferimento, dal canto suo costituisce titolo esecutivo per il rilascio.

Va tuttavia notato che il nuovo art. 560, comma sesto, cpc, oggi prevede che "Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma".

La norma ha creato una infinità di problemi operativi, poichè parla di "attuazione del provvedimento di cui all'art. 586". Tuttavia, poichè il decreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio, esso dovrebbe essere "eseguito" e non già “attuato”. Sembrerebbe, pertanto, che il legislatore abbia voluto dire che l'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto di trasferimento è attuabile dal custode senza passare attraverso una esecuzione per rilascio.

Inoltre, il comma 2 dell’art. 18-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, con l. 28 febbraio 2020, n. 8)  ha previsto che “In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, (il quale prevedeva che: “le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”) le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene”.

Dunque, questa nuova disciplina si applica anche alle procedure pendenti, a meno che alla data del primo marzo non sia intervenuta già l’aggiudicazione.

Se ne ricava che:

se al primo marzo 2020 non è intervenuta l’aggiudicazione, la disciplina sarà quella dell’ultima versione dell’art. 560;

se al primo marzo 2020 è già intervenuta l’aggiudicazione e si tratta di procedura iniziata prima del 13 febbraio 2019, la disciplina applicabile è quella dell’art. 560 nel testo modificato nel 2016 con il d.l. n. 59;

se al primo marzo 2020 è già intervenuta l’aggiudicazione ma si tratta di procedura iniziata dopo il 13 febbraio 2019 si applicherà l’arto 560 nella veste risultante dalla riscrittura compiuta con l’art. 4, d.l. n. 135 del 2018, n. 135.

Nel caso in cui il custode fosse il debitore, l'unica strada praticabile potrebbe allora essere quella di chiedere al giudice la nomina di un custode perchè proceda alla liberazione, ma è possibile che una richiesta di questo tipo non venga accolta, non essendo la nomina di un custode (a questo punto della procedura) utile alla procedura medesima.

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