rilascio immobile

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gizumb pubblicato 21 marzo 2019

Con riferimento al precedente quesito, preciso che la richiesta di rilascio dell'immobile fatta dal primo G.E., poi contestato con l'appello e sospeso da un altro G.E., era pervenuta tramite notifica del Custode. Ora, il fatto che a distanza di circa 6 mesi quest'ultimo G.E. abbia sentenziato sull'appello con la revoca della sospenzione dello sfratto esecutivo, è corretto che la richiesta del rilascio dell'immobile venga fatta soltanto "verbalmente" dall'aggiudicatario, il quale oltretutto lo richiede entro 10/15 gioni, con eventuale ricorso della forza pubblica ?. Nella sentenza del 12.02.19 il G.E. che ha gestito l'appello scrive che "assegna il termine perentorio di giorno 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, ovvero in caso di eventuale proposizione di reclamo, dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal Collegio, per l'introduzione del giudizio di merito innanzi a questo Tribunale a mezzo di citazione con termini di comparizione ridotti alla metà e con iscrizione della causa a ruolo". Cosa vuol dire ? Io l'ho chiesto al mio avvocato che mi ha risposto solo che è una pratica molto costosa (?). Ma in questi 60 gg. la procedura dello sfratto può proseguire nei modi sopraindicati ? Grazie.

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inexecutivis pubblicato 26 marzo 2019

Non riusicamo a comprendere quale sia il "precedente quesito".

comunque ci sembra di capire le la procedura per rilascio non sia più sospesa.

L'espressione contenuta nel provvedimento vuol dire che il giudice ha assegnato alla parte che vi abbia interesse 60 giorni di tempo per introdurre una causa in cui le stesse questioni possono essereriproposte.

gizumb pubblicato 27 marzo 2019

probabilmente ho sbagliato a fare l'inserzione e ne chedo scusa. Avevo chiesto se, mentre un G.E. convoca le parti per discutere "un appello" ai sensi dell'art. 617 c.p.c., sia legalmente corretto che il G.E. oggetto dell'appello e quindi contestato, abbia autorizzato ugualmente in data 06.11.18 l'atto di trasferimento a favore dell'aggiudicatario prima della sentenza del nuovo G.E. incaricato. L'oggetto dell'appello, depositato in agosto,  era l'aver documentato una denuncia penale per "fatti accaduti dopo l'aggiudicazione" (soci occulti in sede d'asta) e di riflesso un'asta irregolare e la conseguente aggiudicazione. Durante le fasi dell'appello era stato inoltre documentato che nel mese di ottobre 2018 ero stato iscritto dalla Procura come parte lesa per "fatti crimosi: C.P. art. 353", facendo esplicito riferimento al giorno dell'asta. Nella prima udienza dal G.E. esaminante l'appello e svoltasi il 20.11.18, l'atto di trasferimento era stato quindi autorizzato dall'altro G.E. senza tenere conto delle indagini in corso sul fronte penale e che c'era in corso una convocazione delle parti. Soltanto in data 12.02.19 il G.E. esaminante l'appello ha sentenziato a mio sfavore sostenendo che per lui l'asta è stata regolare e riteneva del tutto irrilevante che ci fosse in corso una azione penale proprio sull'asta. Ora può un Giudice civile sostituirsi a quello penale con indagini in corso ? E chiedo nuovamente: poteva il G.E. poi oggetto dell'appello procedere comunque ad autorizzare l'atto di trasferimento ? Grazie.

Giovanni Zumbo

gizumb pubblicato 28 marzo 2019

probabilmente ho sbagliato a fare l'inserzione e ne chedo scusa. Avevo chiesto se, mentre un G.E. convoca le parti per discutere "un appello" ai sensi dell'art. 617 c.p.c., sia legalmente corretto che il G.E. oggetto dell'appello e quindi contestato, abbia autorizzato ugualmente in data 06.11.18 l'atto di trasferimento a favore dell'aggiudicatario prima della sentenza del nuovo G.E. incaricato. L'oggetto dell'appello, depositato in agosto,  era l'aver documentato una denuncia penale per "fatti accaduti dopo l'aggiudicazione" (soci occulti in sede d'asta) e di riflesso un'asta irregolare e la conseguente aggiudicazione. Durante le fasi dell'appello era stato inoltre documentato che nel mese di ottobre 2018 ero stato iscritto dalla Procura come parte lesa per "fatti crimosi: C.P. art. 353", facendo esplicito riferimento al giorno dell'asta. Nella prima udienza dal G.E. esaminante l'appello e svoltasi il 20.11.18, l'atto di trasferimento era stato quindi autorizzato dall'altro G.E. senza tenere conto delle indagini in corso sul fronte penale e che c'era in corso una convocazione delle parti. Soltanto in data 12.02.19 il G.E. esaminante l'appello ha sentenziato a mio sfavore sostenendo che per lui l'asta è stata regolare e riteneva del tutto irrilevante che ci fosse in corso una azione penale proprio sull'asta. Ora può un Giudice civile sostituirsi a quello penale con indagini in corso ? E chiedo nuovamente: poteva il G.E. poi oggetto dell'appello procedere comunque ad autorizzare l'atto di trasferimento ? Grazie.

Giovanni Zumbo

gizumb pubblicato 28 marzo 2019

Ho ricevuto ora la conferma di aver inviato il precedente quesito ad una sezione errata. Ho potuto quindi recuperare il testo di tale quesito che qui riporto, scusandomi del disguido.

n qualità di esecutato, avevo ricevuto l'ordine di liberazione immobile da parte del Custode entro il 31.08.2018. Contro tale ordine il mio avvocato ha fatto "appello" ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per "fatti accaduti dopo l'aggiudicazione" richiedendo la sospensione della procedura esecutiva e dello sfratto, in quanto sussisteva in corso una denuncia penale contro l'aggiudicatario e soci occulti in sede d'asta ai sensi art. 512 bis C.P.. Chi ha preso visione dell'appello, ovviamente un altro G.E., mi ha concesso in data 29.08.18 la sospensione del solo sfratto esecutivo, con convocazione delle parti al 20.11.18. In tale udienza l' Avvocato dell'aggiudicatario depositava una memoria difensiva ed il mio chiedeva una rinvio dell'udienza per poterne prendere visione. Contestualmente veniva presentato al G.E. un certificato della Procura che certificava la mia iscrizione come parte lesa in merito al reato iscritto ai sensi dell'art. 353 C.P. In quella stessa sede, però dalla memoria difensiva della controparte, si rilevava che in data 06.11.2018 il G.E. contro cui era stato fatto l'appello citato aveva comunque autorizzato l'atto di trasferimento a favore dell'aggiudicatario, nemmeno notificato al mio Avvocato, per cui non si è potuto fare opposizione entro i 20 gg previsti per Legge. Contro l'appello il G.E. esaminante si è espresso soltanto in data 12.02.2019, revocando la sospensione dello sfratto esecutivo, sostenendo che per lui l'asta è stata regolare in tutti i sensi, richiamando anche il fatto che non sussisteva l'obbligo di espletare formalità in materia di Legge Antiriciclaggio, da me rivendicata perchè l'aggiudicatario agiva in qualità di prestanome oppure in rappresentanza di soci occulti con i quali aveva fatto colletta di denaro. In virtù di questo, verbalmente l'aggiudicatario mi chiede di lasciare libero l'abitazione entro il 31.03. p.v. altrimenti userà la forza pubblica. Chiedo: è possibile che un G.E. contestato ai sensi dell'art. 617 possa ugualmente autorizzare l'atto di trasferimento quando c'è in corso una sospensione dello sfratto ed una convocazione delle parti ? E' corretto che il G.E. che ha esaminato l'appello ed ha sentenziato in data 12.02.19 emetta una sentenza sostituendosi di fatto al Magistrato Penale con le indagini in corso ? Ovviamente io sono disperato ed il mio Avvocato non sa più cosa fare perché la denuncia penale è supportata da prove certe e nulla siamo risuciti ad ottenere circa il cosiddetto "prezzo vile" visto che l'immobile è stato aggiudicato a 355.000 euro contro una perizia di 1.800.000 euro. Ringrazio. Giovanni Zumbo 

inexecutivis pubblicato 30 marzo 2019

Sulla scorta dele informazioni che ci ha fornito iteniamo di pote rdi re che l'operato del giudice è stato corretto e dunque immune da ogni censura.

infatti, il fatto che ci siano indagini penali non esclude affatto la possibilità che la procedura esecutiva prosegua il suo iter (altrimenti basterebbe sporgere denuncia per bloccarla) ed inoltre non è detto che se anche fossero stati commessi dei reati questi implicano la revoca dell'aggiudicazione, ove non si dimostri che quei reati hanno condizionato l'esito delal vendita, che ddiversamente avrebbe avuto un diverso epilogo.

gizumb pubblicato 30 marzo 2019

Se non erro, non ho trovato risposta a due quesiti. Il primo: può un G.E., appellato e quindi contestato nella sua sentenza di ritenere valida l'aggiudicazione, procedere ugualmente ad autorizzare l'atto di trasferimento (06.11.18) quando la sentenza emessa a fronte dell'appello, presentato (09.08.18)3 mesi prima di tale atto e con prima convocazione delle parti al 20.11.18 e sfratto esecutivo sospeso (29.08.18), avrebbe potuto essere a mio favore ? Non avrebbe quindi dovuto aspettare l'esito della sentenza del G.E. incaricato alla disamina dell'appello ? Il secondo: in merito alla denuncia penale (interposizione di persone fittizie e/o occulte in sede d'asta), con iscrizione di parte lesa ex art. 353, non torna applicabile l'art. 295 del c.p.c. nonchè l'art. 211 disp. att. c.p.p. (rapporti tra azione civile e penale) laddove si recita che a causa della presenza di un processo penale se questo può dar luogo ad una sentenza che abbia efficacia nell'altro processo, il processo civile o amministrativo resta sospeso fino alla definizione del processo penale ? In sostanza: se l'azione penale mi dovesse riconoscere che di fatto l'asta è stata irregolare e di conseguenza la relativa aggiudicazione, perchè io devo perdere comunque anticipatamente la casa in cui abito, per scoprire poi che avevo ragione ? L'appello infatti era stato richiesto per l' esistenza dei presupposti applicativi dell'art. 586 c.p.c. (punto A : fatti accaduti dopo l'aggiudicazione) e quindi mi è difficile accettare che un G.E., come scrive nella sua sentenza finale in data 12.02.19, sostenga che "a suo parere" tutto si è svolto regolarmente, senza trascurare il fatto che gli orientamenti della Cassazione, in materia di "prezzo vile" sono stati del tutto ignobilmente calpestati, laddove il G.E. "deve" esaminare "caso per caso" e doveva tenere anche conto del valore storico-artistico dell'immobile che è stato così oggetto di una vera e propria speculazione. Grazie.

inexecutivis pubblicato 31 marzo 2019

La risposta è negativa per entrambi i quesiti.

Gli ulteriori argomenti esposti ci fanno ancora di più ritenere corretta la decisione del giudice.

Non c'è infatti alcu rapporto di pregiudizialità necessaria (questa è quella di cui all'art. 295 cpc) ma una mera pregiudizialità di fatto (a tutto concedere).

Comprendiamo che la decisione del giudice piò non piacere, ma il compito del magistrato non è quello di "piacere" ma quello di applicare le norme. Del resto il magistrato svolge una funzione nella quale vi sarà sempre qualcuno che resta "scontento" (perchè in ogni causa c'è un vincitore ed un perdente), per cui, ferme restando le possibilità di impugnativa, le decisioni vanno rispettate come espressione della sovranità dello Stato e frutto del lavoro (spesso faticoso ed incompreso) di chi amministra la giustizia.

gizumb pubblicato 01 aprile 2019

Sotto il profilo tecnico non ho trovato la risposta ai quesiti proposti, anzi è proprio la doverosa applicazione delle Leggi da parte dei Giudici che io ho loro contestato, così come sarebbe meglio che la frase "la legge è uguale per tutti" fosse rimossa all'ingresso dei Tribunali in quanto se è vero che è diretta al cittadino, tuttavia non lo è per i Giudici che sentenziano sulla stessa legge e sul medesimo caso in maniera diversa e contraria fra di loro, addirittura nello stesso Tribunale dove quindi si rileva che non c'è nemmeno un univoco atteggiamento, Ed il tutto in difformità alle disposizioni della Cassazione anche per quanto riguarda il modo di sentenziare e cioè l'obbligo di specificare chiare e precise motivazioni tecniche in caso di contraria applicazione degli orientamenti dalla stessa espressi (sentenza n. 174 del 09.01.2015). Il loro atteggiamento per me rappresenta una vera e propria istigazione al suicidio ed ha ragione chi, conoscendo la mia battaglia, mi ha consigliato di aggiungere a quella scritta anche un "buona fortuna", quella che io non ho avuto. Vi ringrazio comunque della Vs. preziosa collaborazione e del tempo dedicatomi.

Giovanni Zumbo

gizumb pubblicato 02 aprile 2019

..... e finalmente dopo 16 anni di procedura esecutiva è arrivato lo sfratto esecutivo inappellabile, con la possibilità di poter ripartire con una causa davanti al giudice Ordinario oppure in Cassazione. Campa cavallo con 700 euro di pensione al mese !! Mi dispiace, non sono d'accordo che i Giudici abbiano operato correttamente. La legge parla chiaro: se in corso d'opera intervengono fattori modificativi del titolo esecutivo, il Giudice "deve" prenderne atto e soprattutto "deve" controllare la veridicità delle asserzioni del debitore soprattutto quando sono supportate da idonea documentazione ufficiale quale quella fornita dalla Banca d'Italia, Invece loro cosa fanno ? Ti rispondono che se i soldi non saranno dovuti il creditore non verrà pagato ! Bella filosofia ed intanto il patrimonio per costruire una tranquilla vecchiaia a due 85enni e 2 ultra 70nni, costituito dalla vendita di un patrimionio così rilevante viene rovinato solo perchè non si è avuto il coraggio (riferisco testualmente) di "procedere all'annullamento della procedura per insussistenza del debito in quanto si creerebbe un caso, ovvero il "precedente" che scatenerebbe il caos nel Tribunale". Stesso ragionamento per una richiesta di sospensione per la doverosa verifica. Alla faccia di quanto stabiliscono chiaramente gli orientamenti della Cassazione (il Giudice deve esaminare caso per caso). Per di più, tornando all'ultima asta, con la decisione del Giudice Civile che "a suo parere tutto si è svolto regolarmente" e che non sussistono obblighi circa l'applicazione della Normativa Antiriciclaggio, ciò avvalora la tesi che non è assolutamente vero che le aste del Tribunale sono quelle più sicure per la loro "trasparenza". E' inutile che il Governo abbia fatto la Legge "anti-suicidi"; fino a che si permetterà a Giudici menefreghisti e coperti dalla immunità che consente loro di sbagliare senza conseguenze, di suicidi ce ne saranno tanti. Capisco che i miei quesiti siano riferiti a quanto accaduto dopo l'asta del 07.02.18 ed a fatti accaduti dopo l'aggiudicazione (interposizione fittizia di persone occulta in sede d'asta), ma come vedete la procedura è molto più complessa a monte e, credetemi, ciò che ho qui raccontato è la pura verità perchè trattasi di frasi che mi sono state dette de visus dai Giudici e non una mia interpretazione e/o invenzione. Purtroppo siamo in mano loro e torna quindi di nuovo applicabile quanto detto in precedenza " La Legge è uguale per tutti - Buona Fortuna".

Giovanni Zumbo

inexecutivis pubblicato 03 aprile 2019

Ci dispiace per la sua vicenda, ma se l'amministrzione della giustizia fosse una cosa semplice basterebbero i forum e potremmo risparmiarci i tribunali. Comunque la normativa antiriciclaggio non si applica affatto alle procedure esecutive, e la relativa violazione non costituisce causa di invalidità della stessa, almeno fino a quando non interverrà una norma che prevederà il contrario.

Accenniamo, per concludere, solo una riflessione.

In tutti gli stati moderni non sono previste forme di responsabilità per i giudici che sbagliano, e questa viene considerata, i tutti gli stati moderni, una conquista di civiltà. Il giudice, per definizione, da sempre torto a qualcuno e ragione a qualcun'altro, quindi c'è sempre qualcuno che rimane "scontento". Si cita spesso, a sproposito, il caso del medico che se sbaglia paga. Ma se il medico opera bene sono tutti contenti, se opera male sono tutti scontenti. Per il giudice non è così. Cosa succederebbe se un giudice dovesse temere per le conseguenze del suo operato? Accadrebbe che egli sarebbe portato a scegliere la soluzione per lui più "sicura", quella in grado di metterlo al riparo da grattacapi. Così, nel penale, non verrebbe condannato più nessuno, nel civile vincerebbe la parte più "pericolosa" o "poù forte" (si pensi alle cause di lavoro, in cui da un lato c'è l'ultimo degli operai e dall'altra il facoltoso imprenditore); non ci sarebbe stata, ad esempio, tutta quella giurisprudenza che ha dichiarato illegittimo il meccanismo degli interessi usurari e dell'anatocismo praticato dalle banche ai propri clienti.

Non conosciamo la sua vicenda, e non siamo in grado di esprimerci, ma i dati del CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice) dicono che la magistratura italiana è una magistratura di eccellenza, la più produttiva a livello europeo, punto di riferimento per le magisture delle altre democrazie occidentali (si ricordi a questo proposito che l'Italia è il paese che nel mondo vanta il triste primato di aver avuto il magior numero di magistrati assassinati dalla criminalità).

In bocca al lupo.

gizumb pubblicato 04 aprile 2019

Per chiudere, posso essere d'accordo sulle considerazioni tecniche in merito alla figura del Giudice circa il fatto che nella sua decisione accontenti l'uno e discontenti l'altro.. Ma ribadisco, quando nuovi elementi, nuove Leggi, nuovi orientamenti e soprattutto nuovi fatti supportati da idonea ed inequivocabile documentazione, soprattutto ufficiale, determinano la insussistenza del debito e quindi fanno cadere il titolo esecutivo che ha generato la procedura, il Giudice ha l'obbligo di doverla esaminare ed esprimersi su di essa. Non può esimersi dal farlo e semplicisticamente e/ o con menefreghismo rimandare il tutto ad un riparto finale con la motivazione che se nulla sarà dovuto al creditore procedente nulla sarà dato. Così facendo ha permesso la continuazione dell'esecuzione con ben 6 aste deserte visto il valore di perizia elevato (1.800.000 euro) per fare una aggiudicazione a 355.000 euro, oltretutto sospetta e sotto indagini penali. Ha accontentato la speculazione e mi ha rovinato, considerato anche il fatto che ora bisognerà fare battaglia in occasione del riparto. E se sarà dimostrato che in effetti avevo ragione io, perchè ho dovuto perdere tutto il mio patrimonio? Il problema sta anche nel fatto che dal 2003 ad oggi la pratica è passata in mano ad una decina di G.E. ed ognuno di loro se ne è ben guardato di prendere seriamente in esame le considerazioni ed i documenti allegati alle mie istanze. Lasciamo poi perdere che anche il sottoporre il tutto al Presidente del Tribunale non ha avuto il che  ben minimo riscontro. Alla faccia del rispetto e della dignità umana sancito dalla nostra Costituzione. Comunque grazie per il "in bocca al lupo" ma questa vicenda che mi ha turbato in tutti questi anni psicologicamente ormai mi porta ad una ingloriosa fine.

 

gizumb pubblicato 07 giugno 2019

 A distanza di mesi dal totale pagamento dell'immobile aggiudicato e relativo atto di trasferimento (06.11.2018), ho chiesto al mio avvocato se avesse ricevuto la convocazione delle parti per il riparto del ricavato nei confronti dei 2 creditori. Mi risponde di non aver ricevuito nulla, di aver verificato anche nel fascicolo ma di non aver trovato nulla in tal senso (progetto di riparto, convocazioni, ecc.). Alla mia domanda se c'è l'obbligo da parte del G.E. o del Delegato a depositare un prospetto di riparto essendoci più di un creditore, prospetto da portare all'attenzione anche del debitore per eventuali osservazioni/contestazioni (del resto da me già presentate in varie istanze con la documentazione attestante la insustenza del debito nei confronti del  soggetto proponente), l'avvocato mi ha risposto con un "condizionale". Io mi sono letto gli articoli del c.p.c. al riguardo e mi sembra che tale obbligo sia sancito perentoriamente. Mi sbaglio oppure no ?

Grazie.

G. Zumbo

inexecutivis pubblicato 12 giugno 2019

Rispondiamo alla sua domanda osservando che ai sensi dell’art. 596 c.p.c., non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, il Giudice (e, dunque, in caso di delega, il professionista) provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l’udienza per la loro audizione. Tra la comunicazione dell’invito e l’udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.

Depositato il progetto di distribuzione, il Giudice fissa l’udienza per la discussione e l’approvazione dello stesso.

Il contrastante disposto degli artt. 591 bis, comma 2, n. 12 c.p.c. – il quale chiaramente indica che l’adempimento del professionista è relativo alla elaborazione di una bozza di piano di riparto che poi il Giudice fa proprio – e 596 c.p.c. – che al contrario sembra fare riferimento ad un piano di riparto esclusivamente riferibile al professionista, consentendo che l’udienza di approvazione del progetto si possa tenere innanzi al delegato – fa sì che possano adottarsi due distinti modelli operativi: uno che prevede la integrale delega della fase del riparto, ed una che la limita alla predisposizione della bozza del progetto di distribuzione; modelli tra i quali il Giudice potrà scegliere nell’adottare il provvedimento di delega.

L’articolo 512 del codice di procedura civile prescrive che, se nel corso di questa udienza sorgono controversie tra i creditori, il Giudice dell’esecuzione, compiuti i necessari accertamenti e sentite le parti, provvede con ordinanza impugnabile ai sensi dell’articolo 617, secondo comma.

Una volta concluso il procedimento finalizzato alla pronuncia dell’ordinanza con la quale il Giudice dell’esecuzione risolve le questioni sollevate dalle parti, l’art. 512 c.p.c. lascia a queste ultime la facoltà di decidere se prestare acquiescenza al progetto approvato ovvero contestarne la legittimità proponendo opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. nel termine di 20 giorni.

gizumb pubblicato 16 settembre 2019

Ho parlato questa mattina con il mio avvocato chiedendo se c'erano notizie in merito alla procedura "riparto". Mi ha risposto "ancora nulla". Ho chiesto quali potevano essere le motivazioni circa il fatto che l'atto di trasferimento è del novembre 2018, nonostante in quella data ci fosse in corso un "appello" contro la sentenza di quello stesso  G.E. che, nonostante la contestazione fattagli e sentenziata definitivamente da altro Giudice soltanto a fine febbraio, 2019, aveva ugualmente autorizzato l'atto di trasferimento senza attendere l'esito della contestazione mossa contro di lui ed ignorando totalmente che nel frattempo la Procura mi aveva iscritto come parte lesa nell'ambito dell'asta (turbativa d'asta).

Il mio avvocato teorizza che il ritardo possa dipendere dalla presenza delle nostre numerose istanze presenti nel fascicolo circa la contestata insussistenza del debito da parte del creditore proponente (su cessione del credito), istanze supportate da idonea documentazione ufficiale proveniente dalla Banca d'Italia sotto il profilo contabile e, per quanto riguarda Equitalia, dal fatto che esiste un Fondo Patrimoniale, regolarmente trascritto e risultante a favore della moglie, casalinga, fatto ben 9 anni prima dell'inizio di problemi con loro

Si fa presente che le sentenze rilasciate dai vari G.E. succedutisi in ben 16 anni di procedura (!!) alle varie istanze con le quali si chiedeva si scavare attentamente sulla sussistenza del debito sia sotto il profilo puramente contabile  che sotto quello delle mutate Leggi nel corso degli anni e di tutti gli orientamenti della Cassazione, ebbene tali sentenze non hanno mai riportato una sola risposta alle documentate rimostranze e si sono limitate ad esporre un parere "personale" del Giudice circa l'applicazione degli orientamenti della Cassazione (alle quali invece un precedente Giudice della stessa sezione aveva posto attenzione) , mentre per la parte contabile ci si è limitati ad affermare laconicamente che "se i soldi non saranno dovuti non verranno dati" !!!  E così io perso la casa che ieri ho verificato essere posta in vendita a 1 milione di euro contro i 355.000 dell'asta per la quale, come già detto, c'è aperta una procedura penale ex art. 353 c.p..

Tornando quindi al "riparto,, se non ho capito male, anche il debitore viene coinvolto nel progetto.

Nella Vs. precisa risposta precedente  Voi richiamate anche l'ipotetico caso di un contrasto fra i creditori; il Giudice può tenere conto anche di un contrasto fra debitore e creditori soprattutto alla luce di quanto già in precedenza presentato nelle varie istanze?

E, per assurdo (si fà per dire perchè in questa procedura di assurdità se ne sono viste tante a cominciare dal fatto che è durata 16 anni e con circa 10 G.E. che si sono succeduti, ognuno con proprie vedute personali dando così conferma che in questo Tribunale non c'è un univoco orientamento in materia, ma soltahto la paura di creare "il precedente" dell' avvenuta sospensione e/o annullamento di una procedura esecutiva), quindi, per assurdo ed ammesso / non concesso che il riparto sia già stato fatto senza alcuna comunicazione al debitore, ciò è legittimo ?

Ringrazio della cortese attenzione.

G. Zumbo

inexecutivis pubblicato 19 settembre 2019

Difficile replicare alle uleriori questioni sollevate senza procedere ad uno studio approfondito degli atti. Peraltro (ma la cosa è comprensibile poichè si trattadi questioni estremamente tecniche) registriamo una certa confusione nell'illustrazione della vicenda (ma, ribadiamo, non vuole essere un rimprovero).

Ad ogni buon conto se Lei è assistito da un difensore, questi riceverà tutte le comunicazioni del caso, e potrà interloquire.

Il fatto poi che ci sia stata una denuncia in Procura dal punto di vista giuridico non ha alcun valore (altrimenti basterebbe denunciare per bloccare una vendita) così come non ha di per se alcun valore (salvo casi rarissimi) il fatto che il bene sia stato conferito in un fondo patrimoniale.

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