Rispondiamo alla domanda premettendo che, secondo l’opinione ormai consolidata in giurisprudenza, il trasferimento della proprietà si determina con il decreto di trasferimento, sebbene si tratti di effetto che, come detto, postula l’intervenuto versamento del saldo prezzo, in mancanza del quale esso non si produce (Cass., 2-4-1997, n. 2867; 28-8-1997, n. 7749; 20-10-1997, n. 9630; 16-9-2008, n. 23709).
Ergo, l’acquirente da quel momento consegue il diritto ad ottenere la consegna del bene non tanto in forza della previsione dell’art. 586 c.p.c. quanto in base alla previsione di cui all’art. 1476 c.c. applicabile anche alle vendite esecutive, posto che “Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita” (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730).
Se così è, con il decreto di trasferimento sorge immediato diritto dell’aggiudicatario ad ottenere la consegna del bene.
Quanto alle modalità attraverso cui questo può avvenire, il codice di rito consente di percorrere due distinte strade, alternative tra loro.
La prima si ricava dalla lettura dell’art. 560, commi terzo e quarto, c.p.c.., in base al quale il Giudice dell’esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato, a spese della procedura (e quindi senza oneri per l’aggiudicatario): quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare l’immobile; quando ritiene di revocare detta autorizzazione, se concessa in precedenza; al più tardi, quando provvede all'aggiudicazione.
Questo provvedimento è attuato direttamente dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, a meno che l’aggiudicatario non lo esenti, Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice può avvalersi anche della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68”.
Questa è una prima possibilità attraverso la quale la disponibilità dell’immobile può essere conseguita. Il suo vantaggio è che di essa si occupa il custode con oneri a carico della procedura.
Gli inconvenienti sono che occorre attendere i tempi di adozione dell’ordine di liberazione, e che i tempi dipendono dalla solerzia del custode.
Altra possibilità è quella di agire con una esecuzione per rilascio ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c., mettendo in esecuzione il decreto di trasferimento, che ai sensi dell’art. 586, ultimo comma c.p.c., costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Questa procedura è a carico dell’aggiudicatario, ma le evita di attendere l’emissione dell’ordine di liberazione, poiché il titolo in forza del quale poter agire è, come detto, il decreto di trasferimento.