Rilascio immobile

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  • Ultimo messaggio 23 febbraio 2018
ruvida pubblicato 06 febbraio 2017

Buonasera,

ho comprato una casa all'asta e, già da mesi, sono in possesso del decreto di trasferimento.

Sto avendo grossi problemi non solo con gli esecutati, ma anche con il custode.

Gli esecutati hanno minacciato di distruggere la casa se non avessi pagato 10000 euro (ho registrato la conversazione), mi sono rivolta al custode in cerca di un aiuto ma si limita a dire che non avendo ricevuto lui le minacce non è di sua competenza occuparsene e che semplicemente devo fare una denuncia (cosa che ovviamente non servirebbe a niente). Gli ho più volte mostrato norme in cui viene specificato che uno dei compiti del custode è agire da buon padre di famiglia e che questo comprende anche rivologersi al giudice in caso di rischio di danni, ma continua imperterrito a ignorarmi o darmi risposte evasive.

Ora gli esecutati si dicono disponibili ad accettare la cifra da me proposta di 3500 per un rilascio bonario e immediato dell'immobile, ma il custode dopo oltre una settimana di attesa mi ha risposto che non è possibile in quanto ha già preso appuntamento con l'ufficiale giudiziario (fra circa un mese) e che trattandosi di una procedura giudiziale bisogna attenersi a queste regole.

Possibile che non ci sia modo di farmi semplicemente rilasciare l'immobile dagli esecutati, pagando la cifra concordata, senza l'ufficiale giudiziario?!

Così facendo in pratica, non solo non mi ha tutelata in precedenza da eventuali danni, ma mi toglie la possibilità di tutelarmi da sola pagando.

Spero che qualcuno mi sappia aiutare e consigliare su come agire.

 

Grazie!

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inexecutivis pubblicato 08 febbraio 2017

Il comportamento serbato dal debitore esecutato è evidentemente illecito, e potrebbe (usiamo il condizionale perché andrebbero analizzati i minimi dettagli del caso da lei prospettato per poter formulare una risposta precisa) integrare gli estremi del reato di cui all’art. 629 c.p. (estorsione).

Illegittimo è altresì il comportamento del custode, che evidentemente si sta sottraendo ai doveri di amministrazione e gestione della cosa pignorata cui è tenuto ai sensi degli artt. 65, 66, 67 e 560 c.p.c.

Le strade che le suggeriamo di percorrere sono due.

Da un lato denunci il comportamento estorsivo alla Procura della Repubblica competente per territorio, chiedendo che venga predisposto un servizio per cogliere in flagrante il soggetto estorsore nel momento in cui riceve da lei il danaro.

 

Dall’altro, sul piano civilistico, il fatto che sia stata attivata una procedura di rilascio forzoso non impedisce che l’occupante abbandoni spontaneamente l’immobile, rendendone così inutile il prosieguo. Abbia tuttavia l’accortezza di redigere un verbalino in cui si dà atto del fatto che l’occupante le riconsegna le chiavi dell’immobile. Ottenute le chiavi, comunichi al custode che lo dispensa dal proseguire oltre, ai sensi dell’art. 560, comma quarto, c.p.c. (la norma prevede infatti, tra l’altro, che la liberazione dell’immobile è curata dal custode “anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano”).

ruvida pubblicato 08 febbraio 2017

Grazie mille per la risposta dettagliata e per gli ottimi consigli!

inexecutivis pubblicato 09 febbraio 2017

a lei

giacomorossi pubblicato 20 febbraio 2018

Buongiorno, mi trovo nelle stesse condizioni, evidentemente queste situazioni si ripetono. Ma e'possibile che il professionista, fra l'altro pagato anche per metà dall'aggiudicatario,  ancorché sollecitato, non fornisca informazioni sullo stato dell'iter dopo la decretazione del giudice?

inexecutivis pubblicato 23 febbraio 2018

La condotta serbata dal custode potrebbe inquadrarsi, a nostro avviso, nella fattispecie penale di cui all’art. 388, comma quinto, c.p., a mente del quale Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro”.

Siffatta norma corrisponde, in toto, al comma introdotto nel vecchio testo dell'art. 388 dall'art. 87, L. 24.11.1981, n. 689.

Si tratta, secondo avveduta dottrina, di una fattispecie speciale rispetto al reato di cui all’art. 328 (a nostro avviso di tratta di un rapporto di specialità per specificazione).

La previsione conia, com’è facile intuire, un reato proprio ed esclusivo, poiché può essere commesso soltanto dal custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo e non (sulla cui distinzion indugiamo, trattandosi di questione eccentrica rispetto alle domande formulate), la cui condotta consiste nel rifiutare, omettere o ritardare indebitamente un atto dell'ufficio. Ciascuno di questi comportamenti dunque è sufficiente a perfezionare il delitto. Vediamo di chiarirne, sinteticamente, il contenuto precettivo.

Rifiutare un atto significa esplicitare la volontà di non compierlo;

omettere un atto significa non compierlo entro il previsto termine perentorio, pure senza manifestare esplicitamente e formalmente la volontà omissiva;

ritardare l'atto significa rinviare il compimento dell'atto oltre il termine ordinatorio prescritto.

Queste condotte devono essere poste in essere “indebitamente”, vale a dire in modo contrario ai doveri di ufficio.

In giurisprudenza, conformemente all’opinione che qui intendiamo esprimere, si è pronunciata Cass. sez. I, 19.1.1998, la quale ha affermato che la mancata consegna, da parte del custode, di beni sottoposti a pignoramento è punibile ai sensi dell'art. 388, comma quinto, c.p.c., dovendosi escludere, per converso, la inquadrabilità di detta condotta nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 328.

Si è parimenti statuito che rientra nel fuoco di questa prescrizione il comportamento del proprietario custode dei beni pignorati che non si renda reperibile il giorno dell'accesso fissato dall'ufficiale giudiziario per la sostituzione del custode dei beni pignorati e l'asporto di essi, trattandosi di un’omissione da parte del custode che si sottrae all'obbligo di mettere a disposizione del nuovo custode le cose pignorate (Cass. sez. VI, 16.3.2001; Cass. sez. VI, 22.10.1999).

Il suggerimento che ci sentiamo pertanto di offrire è quello di diffidare il custode alla consegna.

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