La risposta all'interrogativo formulato si ricava dalla lettura complessiva dell'art. 41 d.lgs 385/1993, (intitolato "procedimento esecutivo") il quale disciplina le peculiarità dell'azione esecutiva intrapresa da in istituto di credito in forza di un credito fondiario, sicché le disposizioni in esso contenute (ed in particolare il comma quinto del citato art. 41, il quale riconosce il diritto dell'aggiudicatario al subentro nel contratto di mutuo) non possono operare quando (come nel caso di specie) il titolo esecutivo posto a base dell'espropriazione forzata non sia il contratto di mutuo ma un decreto ingiuntivo.
Peraltro, alla base del decreto ingiuntivo non vi era nemmeno un contratto di mutuo fondiario, nei termini in cui esso è definito dall'art. 38, comma primo, tub, a mente del quale “Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili” aggiungendosi al secondo comma della disposizione che la Banca d’Italia, sulla base delle deliberazioni del CICR, stabilisce l’importo massimo dei finanziamenti, importo da individuarsi in rapporto al valore dei beni ipotecati e al costo delle opere da eseguire, nonché le condizioni alle quali, in presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie, è comunque consentita la concessione dei finanziamenti, da qualificarsi anch’essi come fondiari (a fronte di questa previsione la delibera CICR del 22.4.1995 ha quindi stabilito quale, “limite di finanziabilità”, quello dell’80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, elevabile al 100% in presenza di garanzie integrative, aggiungendo che nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l’importo finanziabile deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente).
Dunque, in definitiva, il diritto al subentro non può essere esercitato poiché non si è al cospetto di una esecuzione per credito fondiario.