Occorre a nostro avviso affidarsi ad un legale che proponga formale reclamo ai sensi dell'art. 591-ter cpc.
A questo proposito occorre muovere dalla previsione di cui all’art. 82 c.p.c., a mente del quale la parte può stare in giudizio solo con il ministero di un difensore, “salvo che la legge non disponga diversamente”.
Fatta questa premessa, secondo la prevalente opinione dottrinaria il reclamo avverso gli atti del professionista delegato promosso ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. si instaura con “ricorso” al Giudice dell’esecuzione (da depositarsi, evidentemente, in cancelleria) il quale normalmente fisserà con decreto la comparizione delle parti davanti a sé assegnando un termine per la notifica del ricorso e del decreto medesimo alla controparte.
Il procedimento, che evidentemente seguirà le regole processuali dei procedimenti camerali, ha una evidente natura contenziosa, sicché non ci sembra affatto possibile che rispetto ad esso possa prescindersi dalla difesa tecnica.
Del resto, e con riferimento generale al procedimento esecutivo, la dottrina prevalente e la giurisprudenza (Cass., sez. III, 17 dicembre 1984, n. 6603) ritengono che la difesa tecnica sia necessaria, sicché la parte non può stare in giudizio personalmente.
Anche considerazioni di carattere sistematico militano nel senso di ritenere che lo strumento processuale in parola sia attivabile esclusivamente tramite il ministero di un difensore.
Invero, tra reclamo al Giudice dell’esecuzione contro gli atti del professionista ed opposizione agli atti esecutivi avverso i provvedimenti del Giudice dell’esecuzione esiste un mero rapporto di specialità, nel senso che i due rimedi differiscono tra loro solo perché il primo colpisce il provvedimento ove adottato dal delegato, il secondo colpisce quello stesso provvedimento ove adottato dal Giudice in assenza di delega, con la conseguenza che il regime procedimentale non può che essere il medesimo.
Questo parallelismo si coglie oggi ancor più nel fatto che, all’esito della modifica intervenuta con il d.l. n. 83/2015, il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione non è più soggetto all’opposizione agli atti esecutivi, bensì al reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.,
Il cerchio, in questo modo, si è definitivamente chiuso: sia gli atti del professionista delegato che quelli del Giudice dell’esecuzione sono in generale impugnabili dinanzi al Giudice dell’esecuzione medesimo; i primi ex art. 591 ter, i secondi ex art. 617. Entrambe le ordinanze che definiscono della impugnazione sono reclamabili dinanzi al collegio.
Le osservazioni svolte, a nostro avviso, colgono solo parzialmente nel segno. È corretto il rilievo per cui l’art. 591 ter distingue le parti e gli interessati, ed è altrettanto vero che l’offerente non è, in quanto tale, parte del processo, essendolo solo il creditore ed il debitore.
Tuttavia occorre considerare che l’art. 591 ter nel riconoscere la legittimazione al reclamo oltre che alle parti anche agli interessati, lo ha fatto (solo) per chiarire che lo strumento non è riservato alle parti (necessarie) del processo, ma anche gli ulteriori portatori di interessi qualificati, primi fra tutti (evidentemente) gli offerenti. In questo senso, riteniamo, vada letto il distinguo, non nel senso di escludere ulteriori soggetti dalla possibilità di essere qualificati come “parti” del processo, non essendo questo lo scopo della norma. Infatti, se il rimedio non fosse stato esteso agli “interessati”, si sarebbe potuto porre il dubbio che agli offerenti, non essendo “parti” del processo esecutivo, era precluso il rimedio in parola.
Del resto, la qualifica di “parte” va riconosciuta anche all’offerente, nel momento in cui emerge una posizione di contrasto che richieda l’intervento del giudice dell’esecuzione. In questo senso si è espressa la giurisprudenza, secondo la quale “non sono parti del processo esecutivo coloro che presentano offerte nella vendita forzata, se non dal momento in cui si manifesta un contrasto - ancorché non formalizzato con l'opposizione agli atti esecutivi - ove essi siano coinvolti e per il quale sia richiesto l'intervento regolatore del giudice dell'esecuzione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5701 del 11/04/2012).
Infine, a giustificazione del fatto che l’offerente che propone reclamo non necessita del ministero di un difensore non può neppure richiamarsi il fatto che questi partecipa all’udienza senza assistenza tecnica. Invero, da un lato è pacifico il fatto che in quella sede l’offerente svolge attività negoziale, sebbene produttiva di effetti processuali (cfr, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2014, n. 7708); dall’altro, è proprio l’art. 571 consente all’offerente di formulare offerte di acquisto (e quindi di partecipare alla gara) “personalmente”.