Ricorso asta telematica?

  • 1,3K Viste
  • Ultimo messaggio 15 luglio 2020
marcheele pubblicato 10 luglio 2020

Buonasera scrivo per avere gentilmente delle risposte in merito ad un asta telematica a cui ho partecipato ieri. Spero possiate aiutarmi a capire. Dopo aver inoltrato la mia offerta con relativi allegati firmati digitalmente e formulati nel formato richiesto da fallco aste e IVG Perugia, confermo ed invio l'offerta con largo anticipo, scadenza ore 12.00. Sottolineo che anche il bonifico bancario è stato fatto nei modi e nei tempi adeguati. Via PEC mi giunge l'allegato dell'offerta, appena conclusa, da unire al pagamento bollo e rinviare alla PEC del ministero. Per una grave mancanza di criteri e spiegazioni nel Manuale Fallcoaste, mi dilungo nel pagamento del bollo, in quanto il codice di avvenuto pagamento è nascosto tra un infinità di codici che vengono disordinatamente e goffamente restituiti via mail. In realtà ero tranquilla perché la mia offerta firmata digitalmente, e tutti i relativi documenti già precedentemente allegati erano stati inviati. In conclusione vedo la mia offerta respinta perché la PEC è giunta in ritardo. L'immobile è stato aggiudicato ad un offerente la quale offerta è medesima la mia. Come posso recuperare la situazione? Grazie infinite

inexecutivis pubblicato 15 luglio 2020

A norma dell’art. 12 comma 3 del d.m. 32/2015 l’offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del medesimo decreto.

Il successivo art. 13, comma 1, prevede poi che essa, unitamente ai documenti allegati, è inviata a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (offertapvp.dgsia@giustiziacert.it), e a norma dell’art. 14 “si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

Sulla scorta di questi dati è evidente che se la ricevuta di avvenuta consegna è stata generata in un momento successivo a quello fissato come termine ultimo per il deposito della offerta di acquisto, essa è tardiva.

Tuttavia questo non significa necessariamente che non vi siano rimedi.

Invero, a norma dell’art. art. 572, commi 2 e 3, se è stata presentata una sola offerta valida di importo pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta; se invece l’offerta è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può (non deve) procedere all’aggiudicazione quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c.

Dunque, una possibilità di rimediare all’accaduto potrebbe esistere ove l’unico offerente (valido) abbia formulato una offerta di acquisto per un importo inferiore al prezzo base: in questo caso, invero, la presenza di una offerta tardiva potrebbe essere indice del fatto che attraverso l’esperimento di un nuovo tentativo di vendita si sarebbe potuta innescare una gara tra gli offerenti potenzialmente capace di giungere ad un prezzo di aggiudicazione più alto.

In questo caso il rimedio che ci sentiamo di suggerire è quello di proporre reclamo a norma dell’art. 591 ter c.p.c. avverso il provvedimento di aggiudicazione redatto dal professionista delegato.

Questa norma dispone infatti che Quando nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies”.

Close