Richiesta sospensione distribuzione del ricavato

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faber pubblicato 17 novembre 2018

A seguito della richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate che venga detratta, dalla distribuzione del ricavato ai creditori, l'ammontare di cartelle esattoriali ascrivibili ad alcuni creditori della procedura, almeno uno dei creditori intende avvalersi della Pace fiscale, in quali termini di tempo la distribuzione del ricavato verrà sospesa? Il notaio preposto al calcolo della distribuzione potrà procedere ad un nuovo calcolo e dunque darsi ugualmente corso alla distribuzione, tenendo conto dell'istanza pace fiscale del creditore, oppure la richiesta di sospensione, da parte del creditore che si avvale della pace fiscale, sospende in qualche modo anche la procedura di distribuzione del ricavato della vendita all'asta? Se del caso per quanto tempo?

udienza è imminente grazie se potete rispondere quanto prima

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inexecutivis pubblicato 20 novembre 2018

La così detta pace fiscale (trattasi, in realtà, di un mero condono fiscale) è stata introdotta dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, recante “definizione agevolata” e “semplificazione fiscale”.

La norma di riferimento, ai fini che qui interessano, dovrebbe essere, quella di cui all'art. 3, dedicato alla Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Questa norma prevede che essi, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973.

Il comma quinto prevede che Il debitore manifesti all'agente della riscossione la sua volontà di accedere a questa possibilità rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità ed in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet, impegnandosi a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti, che, dietro presentazione di copia della predetta dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice e si estinguono con l'effettivo perfezionamento della definizione la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati.

Il comma 10 della medesima disposizione prevede che a seguito della presentazione della dichiarazione, e relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il comma 13, let. b) prevede che il pagamento delle somme dovute determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il comma 15 dispone che possono essere ricompresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Infine, il comma 16 prevede una serie di carichi esclusi dalla definizione prevista dal citato articolo.

Si tratta:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ex art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

A questo proposito occorre osservare che la let. e) del citato comma 16 prevede che "non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo".

L'espressione è infelice dal punto di vista della tecnica legislativa, per cui occorre interrogarsi circa la sua reale portata.

A questo proposito, pur evocando il concetto di proseguibilità, non pare revocabile in dubbio che in realtà il decreto intenda prevedere una ipotesi di sospensione dell'esecuzione. Prova ne sia, a tacer d'altro, il fatto che il successivo comma 13 let. b) prevede, come detto.

Altrettanto pacifico sembra il fatto che il termine incanto sia stato utilizzato in senso atecnico, come riferito cioè non già al sistema della vendita con incanto, bensì ad un tentativo di vendita, comunque eseguito, e quindi anche con il sistema "senza incanto".

V'è infine da chiedersi cosa accada in una procedura esecutiva in cui il bene sia stato già aggiudicato (la norma infatti sembra riferirsi non già all'intervenuta emissione del decreto di trasferimento, ma alla aggiudicazione).

In questi casi il legislatore sembrerebbe escludere la operatività della prevista sospensione, e tuttavia una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione deve indurre a ritenere che in realtà in questi casi la procedura esecutiva possa ugualmente proseguire il suo corso, dovendosi differire alla scadenza del termine previsto per il pagamento la distribuzione delle somme in favore dell'agente della riscossione.

Così ricostruito il panorama normativo di riferimento, ai fini della sospensione dell'esecuzione (che può essere anche parziale, e riguardare cioè solo le somme da assegnarsi all'agente della riscossione) è necessario che il debitore dimostri:

di aver presentato all'agente della riscossione la dichiarazione di cui al comma 5 (poiché ad essa la norma ricollega la sospensione della procedura);

che i carichi per i quali l'agente della riscossione ha agito o è intervenuto in giudizio siano diversi da quelli di cui al comma 16.

In presenza di questi presupposti, riteniamo che il giudice dell'esecuzione debba adottare un provvedimento di sospensione dell'esecuzione fino alla scadenza del termine previsto per il pagamento.

faber pubblicato 20 novembre 2018

Gentilissimo/a ringrazio per la dettagliata e sollecita risposta; di fronte al notaio delegato è stata chiesta la generica sospensione da parte di uno dei creditori cui AE aveva ascritto le cartelle, l'altro ha chiesto la sospensione della distribuzione del ricavato limitatamente alle proprie cartelle e non la sospensione generica della procedura e dunque della distribuzione agli altri ed a se stesso del resto del credito che è molto capiente. La decisione è stata rimessa dal notaio al giudice. I debiti ascritti dall'AE, almeno al primo succitato creditore, non sono stati a lui ad oggi notificati se non attraverso la procedura in oggetto, di cui il medesimo è, come scritto in precedenza, sia creditore chirografo che acquirente dell'immobile. Questo il quesito: essendo stato notificato il debito con AE proprio in fase di distribuzione del ricavato dalla vendita all'asta, come si vincola, se si vincola, in termini di tempo, tale richiesta all'istanza di pace fiscale presentata dal creditore che prevede la restituzione in 5 anni?

Grazie del prezioso aiuto

inexecutivis pubblicato 20 novembre 2018

Non ci sembra che il fatto che il debito sia stato notificato in fase di distribuzione del ricavato incida sulla possibilità o meno di chiedere la sospensione.

Riteniamo che se ne ricorrono i presupposti, la sospensione opera a prescindere da questo dato.

Quanto al termine di durata della sospensione, esso è certamente almeno pari a quello entro il quale il pagamento può essere eseguito.

faber pubblicato 22 dicembre 2018

Il giudice ha convocato prossimamente le parti: quale possibilità giuridica ha il creditore chirografo nonché acquirente dell'immobile di pretendere che nella distribuzione del ricavato venga inclusa l'indennità di occupazione (ad oggi non è stata inclusa) per i mesi pregressi (48ca) rispetto alla sentenza del giudice a liberare l'immobile (sentenza dell'aprile 2016)?

Nei suddetti 48 mesi, dal 2012 al 2016, il creditore fondiario ha occupato senza titolo l'immobile, congiuntamente alla propria famiglia, periodo in cui il custode mai ha fatto presente agli altri creditori creditori che l'immobile era occupato abusivamente.

Ho letto la sentenza della Corte 2342 del 31 gennaio 2018, può essere d'aiuto al caso di specie?

www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180131/snciv@s30@a2018@n02342@tS.clean.pdf

Grazie per il Vostro aiuto

inexecutivis pubblicato 26 dicembre 2018

Rispondiamo alla ulteriore richiesta di chiarimenti osservando quanto segue.

Non ci risultano precedenti giurisprudenziali che abbiano affrontato il tema prospettato, per cui occorre orientarsi sulla base delle coordinate generali di riferimento.

In generale, secondo la giurisprudenza "In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.." (Cass, Sez. U -, 15/11/2016, n. 23225).

Ne consegue, pertanto, che la decurtazione dell'indennità di occupazione dall'importo dovuto al creditore occupante in sede di compensazione potrebbe esporsi alla obiezione per cui il controcredito derivante dall'indennità di occupazione non è stato accertato giudizialmente con sentenza definitiva, a meno che la sentenza di cui si parla nella domanda (quella con cui il giudice ha disposto la liberazione dell'immobile) non abbia determinato anche la condanna al pagamento della predetta indennità.

In senso contrario rispetto a quanto abbiamo appena detto, si potrebbe tuttavia affermare che se è stato adottato un provvedimento con cui l'indennità è stata posta a carico dell'occupante e costui non lo ha tempestivamente impugnato con lo strumento della opposizione agli atti esecutivi, esso è ormai divenuto definitivo, e pertanto dello stesso si potrebbe tener conto in sede di distribuzione del ricavato, poiché si tratta semplicemente di regolare, in quella sede, i rapporti di dare – avere che intercorrono tra il creditore ipotecario e la procedura esecutiva, aggiungendosi che, se il pignoramento si estende ai frutti della cosa pignorata in forza dell'art. 2912 c.c., poiché i frutti civili concorrono a formare la massa da distribuire, l'obbligo del creditore occupante di versarli si è compensato con il diritto dello stesso a partecipare alla relativa distribuzione.

Ragionando in questi termini non avrebbe senso parlare di compensazione, in quanto non di compensazione vera e propria si tratterebbe bensì di determinazione della misura in cui ciascun creditore concorre alla distribuzione del ricavato.

Precisiamo infine che il richiamo al precedente di cass. 31.1.2018, n. 2342 ci pare improprio, poiché quella sentenza ha affrontato il diverso caso di un'azione giudiziaria intrapresa da nuovo proprietario contro l'occupante sine titulo, e non tocca questioni che attengono alla distribuzione del ricavato.

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