La così detta pace fiscale (trattasi, in realtà, di un mero condono fiscale) è stata introdotta dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, recante “definizione agevolata” e “semplificazione fiscale”.
La norma di riferimento, ai fini che qui interessano, dovrebbe essere, quella di cui all'art. 3, dedicato alla Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Questa norma prevede che essi, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973.
Il comma quinto prevede che Il debitore manifesti all'agente della riscossione la sua volontà di accedere a questa possibilità rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità ed in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet, impegnandosi a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti, che, dietro presentazione di copia della predetta dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice e si estinguono con l'effettivo perfezionamento della definizione la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati.
Il comma 10 della medesima disposizione prevede che a seguito della presentazione della dichiarazione, e relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Il comma 13, let. b) prevede che il pagamento delle somme dovute determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Il comma 15 dispone che possono essere ricompresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Infine, il comma 16 prevede una serie di carichi esclusi dalla definizione prevista dal citato articolo.
Si tratta:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ex art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
A questo proposito occorre osservare che la let. e) del citato comma 16 prevede che "non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo".
L'espressione è infelice dal punto di vista della tecnica legislativa, per cui occorre interrogarsi circa la sua reale portata.
A questo proposito, pur evocando il concetto di proseguibilità, non pare revocabile in dubbio che in realtà il decreto intenda prevedere una ipotesi di sospensione dell'esecuzione. Prova ne sia, a tacer d'altro, il fatto che il successivo comma 13 let. b) prevede, come detto.
Altrettanto pacifico sembra il fatto che il termine incanto sia stato utilizzato in senso atecnico, come riferito cioè non già al sistema della vendita con incanto, bensì ad un tentativo di vendita, comunque eseguito, e quindi anche con il sistema "senza incanto".
V'è infine da chiedersi cosa accada in una procedura esecutiva in cui il bene sia stato già aggiudicato (la norma infatti sembra riferirsi non già all'intervenuta emissione del decreto di trasferimento, ma alla aggiudicazione).
In questi casi il legislatore sembrerebbe escludere la operatività della prevista sospensione, e tuttavia una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione deve indurre a ritenere che in realtà in questi casi la procedura esecutiva possa ugualmente proseguire il suo corso, dovendosi differire alla scadenza del termine previsto per il pagamento la distribuzione delle somme in favore dell'agente della riscossione.
Così ricostruito il panorama normativo di riferimento, ai fini della sospensione dell'esecuzione (che può essere anche parziale, e riguardare cioè solo le somme da assegnarsi all'agente della riscossione) è necessario che il debitore dimostri:
di aver presentato all'agente della riscossione la dichiarazione di cui al comma 5 (poiché ad essa la norma ricollega la sospensione della procedura);
che i carichi per i quali l'agente della riscossione ha agito o è intervenuto in giudizio siano diversi da quelli di cui al comma 16.
In presenza di questi presupposti, riteniamo che il giudice dell'esecuzione debba adottare un provvedimento di sospensione dell'esecuzione fino alla scadenza del termine previsto per il pagamento.