richiesta sgombero immobile prima dell'aggiudicazione

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  • Ultimo messaggio 13 agosto 2018
vulcano89 pubblicato 08 agosto 2018

salve, 

vorrei informazioni in merito, il giudice dell'esecuzione, aveva autorizzato la famiglia ad abitare l'immobile, gli stessi non hanno mai creato problemi per far visionare l'immobile ai possibili acquirenti e non hanno nessun altra alternativa alla data odierna.

vorrei capire se esiste un metodo per opporti al decreto emanato dal giudice che prevede lo sgombero dell'immobile.

i debitori sono consapevoli che non potranno abitare l'immobile dopo l aggiudicazione ma al momento vorrebbero continuare ad abitare l'immobile anche perchè sono in attesa di soluzioni per il saldo del debito ed il rientro in bonis della posizione.

grazie

inexecutivis pubblicato 13 agosto 2018

La risposta al quesito formulato riposa nella previsione di cui all'art. 560 commi terzo e quarto c.p.c., secondo i quali Il giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, oppure, al più tardi, quando provvede all'aggiudicazione dell'immobile.

Questo provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario, se questi non lo esenta. Infine, per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 c.p.c..

È unanimemente condivisa l'idea per cui la liberazione dell'immobile ha lo scopo di garantire all’aggiudicatario o all’assegnatario l’acquisto di un bene libero, posto che una delle strade attraverso cui si può ottenere il risultato tendenziale di assimilare la vendita giudiziaria alla vendita negoziale è quella di garantire all’acquirente l’immediata disponibilità dell’immobile a seguito dell’emissione del decreto di trasferimento, posto che tradizionalmente uno dei fattori che maggiormente disincentiva il mercato dall’avvicinarsi alle vendite giudiziarie è rappresentato dall’incertezza e dalla paura dei tempi e dei costi necessari a conseguire il possesso materiale del bene.

In ragione di ciò, mentre l’adozione dell’ordine di liberazione è obbligatoria nel momento in cui l’immobile viene aggiudicato, essa è facoltativa in un momento precedente. In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione, la quale ha osservato che “è rimessa al potere discrezionale del giudice dell'esecuzione la decisione circa l'emissione dell'ordine di liberazione dell'immobile pignorato prima dell'aggiudicazione e circa i tempi della sua esecuzione a cura del custode, nonché, per contro, circa il rilascio al debitore dell'autorizzazione a continuare ad abitare l'immobile e circa eventuali condizioni cui subordinare tale autorizzazione” (cass. civ., sez. III, 3 aprile 2015, n. 6836), con l'avvertenza che a seguito della modifica dell’art. 560 c.p.c. ad opera della riforma del 2005, il rapporto tra ordine di liberazione e autorizzazione ad abitare l’immobile si pone in termini di regola-eccezione, in ragione del fatto che, come sopra si è detto, la liberazione dell’immobile meglio soddisfa l’esigenza della procedura ad una veloce e fruttuosa vendita del cespite pignorato. Così la citata giurisprudenza, la quale ha osservato che mentre prima della riforma (del 2005) appariva preminente l'interesse del debitore a continuare ad abitare l'immobile, con attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di rimuovere l'ostacolo, costituito dal sopravvenuto pignoramento, mediante il rilascio dell'autorizzazione, con la modifica dell’art. 560 c.p.c. “il legislatore … ha imposto al giudice dell'esecuzione una valutazione di portata più ampia rispetto a quella necessaria in precedenza per il rilascio dell'autorizzazione. Mentre quest'ultima riguardava essenzialmente la situazione abitativa del debitore e della sua famiglia, a seguito della modifica normativa il giudice dell'esecuzione deve valutare, in via prioritaria, se liberare l'immobile, a meno che non ritenga di autorizzare il debitore a permanervi (e fatta salva comunque l'obbligatorietà dell'ordine di liberazione al momento dell'aggiudicazione).

Sulla scorta della panoramica appena svolta, riteniamo che il debitore esecutato ha ben poche possibilità di opporsi alla liberazione dell'immobile.

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