inexecutivis
pubblicato
01 luglio 2018
Rispondiamo alla domanda osservando che a nostro avviso non esiste più alcuna possibilità di rimborso.
Va premesso, infatti, che l'effetto purgativo della vendita forzata, che si ricava dalla lettura dell'art. 586 c.p.c., impone che con il decreto di trasferimento siano cancellate le formalità pregiudizievoli che gravano sul bene (essenzialmente le ipoteche, i sequestri ed i pignoramenti).
Ciò detto, va rilevato che l’art. 2 D.M. Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 nel prevedere che siano posti a carico dell’aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà e delle le relative spese generali, nonché le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale, implicitamente pone a carico della massa le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli.
Si tratta tuttavia di una regola che non è inderogabile, sicché nella singola procedura i relativi importi ben potrebbero essere posti a carico dell'acquirente.
In questo senso sembra esprimersi la giurisprudenza (formatasi in verità in un momento anteriore all’entrata in vigore della norma citata) la quale ha ritenuto che “In tema di vendita forzata, il giudice dell'esecuzione (o quello delegato al fallimento) può, con proprio provvedimento, porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario, anziché a carico del debitore (o della massa fallimentare), come disposto dagli artt. 2878 cod. civ. e 586 cod. proc. civ. (nonché 105 della legge fall.), poiché il principio dell'obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore (o della massa fallimentare) non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto situazioni soggettive indisponibili”. (Cass. n. 10909 del 25.7.2002).
Traendo le fila del discorso appena svolto, il rimborso di queste spese è richiedibile nei confronti della procedura al ricorrere di due condizioni: che esse fossero state poste a carico della stessa (esplicitamente o implicitamente) e che la procedura esecutiva non sia ancora giunta a termine mediante la distribuzione del ricavato.
Diversamente, non vediamo grandi possibilità di recupero, e certamente non quella di chiedere il rimborso all'Erario, nei confronti del quale le imposte sono comunque dovute.