Richiesta metodo pagamento imposta

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angel pubblicato 21 marzo 2018

Salve, a fine febbraio mi sono aggiudicato un immobile  ed un garage  (nello stesso lotto) per un importo di € 100.000, gli stessi risulteranno come seconda casa, l'appartamento ha una rendita catastale di € 950 ed il garage di €145, come posso pagare le imposte del 2% in base all'imponibile del prezzo di aggiudicazione? Il custode, avvocato, mi ha detto, anchese ormai è un mese ed ancora non ho gli importi di quello che devo saldare,  che fara il calcolo in base alla rendita catastale, pero cosi facendo pagherei molto di più perche andrebbero sommate le due rendite.

C'è un modello per  riedere che venga presa in considerazione per il pagamento delle imposte la base imponibile relativa al prezzo di aggiudicazione?

Devo fare formale richiesta consegnata a mano, presso il suo studio, oppure basterebbe una email dove informalmente richiedo ciò. Non vorrei che vista la grande differenza trai due metodi di calcolo, la mia richiesta possa non essere presa in considerazione, cosa mi consigliate?

 

scusate credo di aver fatto due post.

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inexecutivis pubblicato 26 marzo 2018

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5 bis del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile è determinata dalla minor somma a tra prezzo di aggiudicazione e rendita catastale rivalutata (del 5%) e moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti:

120 (110 se prima casa) per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse categorie A/10 e C/1)

140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B

60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D

40,80 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

L’imposta di registro, comunque, ai sensi dell’art. 10, comma 2, D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, non può essere inferiore all’importo di €. 1.000,00 (detta previsione si applica per tutti i trasferimenti immobiliari, come si ricava dalla previsione appena richiamata).

La norma prevede che questa disciplina si applichi a richiesta della parte acquirente resa al notaio “all'atto della cessione”.

Traslando questa previsione nell’ambito delle vendite esecutive, laddove l’atto di cessione (ossia l’atto che determina il trasferimento della proprietà) è costituito dal decreto di trasferimento, si deve giungere alla conclusione per cui, a nostro avviso l’opzione per l’applicazione della disciplina del prezzo valore è ancora possibile può essere compiuta fino a quando non sia stato emesso il decreto di trasferimento.

Sulla scorta di queste premesse, allora, deve dirsi che se l’aggiudicatario non ha chiesto l’applicazione della disciplina del prezzo valore, il professionista delegato non può procedere autonomamente, a meno che essa non si risolva in un trattamento fiscale più vantaggioso per l’aggiudicatario.

Nel caso prospettato nella domanda, in effetti l’applicazione della disciplina del prezzo valore determinerebbe il pagamento di una imposta più alta (sebbene di poco) rispetto a quella che si verserebbe ponendo quale base imponibile il prezzo di aggiudicazione.

Il suggerimento che le offriamo, pertanto, è quello di comunicare (magari anche formalmente via pec o raccomandata ove dovesse incontrare resistenze) al professionista delegato che non intende avvalersi dell’applicazione della disciplina del prezzo valore, e che pertanto l’imposta di registro dovrà essere calcolata sul prezzo di aggiudicazione.

angel pubblicato 28 marzo 2018

Grazie mille

inexecutivis pubblicato 31 marzo 2018

grazie a lei

lucy008 pubblicato 04 aprile 2018

Buongiorno ,

a Febbraio mi sono aggiudicata un immobile classificato A/2 sia in perizia che nell atto di vendita.

Mi chiedo se è possibile che durante il trasferimento il notaio decida di classificarlo A/1 essendo l 'immobile con finiture di lusso.

L'acquisto è stato fatto priprio perche classificato A/2 per potere usufruire delle agevolazioni prima casa.

Grazie per un vostro riscontro in merito .

angel pubblicato 07 aprile 2018

Salve ho comunicato via per con il custode il quale mi ha mandato il saldo prezzo.

dove oltre alle 500 euro in quota del 50% a me spettanti mi chiede altri compensi per la cifra di 2500 euro in riferimento al D.M. 140/2012 tab A. 

Volevo chiedere a cosa fanno riferimento i 2500  e se realmente gli vanno corrisposti, ok per il compenso dei 900 euro per la cancellazione delle formalità, che comunque a mio avviso sembra eccessivo, però altri 2500 € nn capisco per quale motivo.

Vi invio il dettaglio del saldo prezzo

grazie mille-

 

 

Saldo prezzo   91.600

- Spese per n. 3 cancellazioni formalità preg. €623

 imposte: registro, ipoteche, catasto €9019

Totale Spese Non Imponibili €9642

 

Compenso di cui al D.M. 227/2015 €500

- Spese generali €100

- Compenso di cui al D.M. 140/2012 Tab. A       €2500

- Spese generali €250

- Compenso per n. 2 cancellazioni formalità preg.  €900

Spese generali €90

Totale Imp €4340

- CPA 4% €173,60

- IVA 22%.=€992.62

Totale fattura delegato €5.506

Cioè possibile che oltre le spese per 3 cancellazioni per euro 623 e le 500 € del d.m. 227  mi chieda anche spese generali ed altri 2500 €. Cioè magari sulle spese generali include anche bolli ed imposte e se si nn dovrebbero essere messi nellimponibile del dovuto. 

inexecutivis pubblicato 09 aprile 2018

Rispondiamo alal domanda osservando che le somme che le vengono richieste in forza del dm 140/2012 non sono dovute.

Per cui non dovute sono anche le voci accessorie rispetto a quell'importo.

I compensi del professionsita delegato sono fissati dal dm 227/2015 che li disciplina in modo omnicomprensivo.

Nessun altro compenso può essere richiesto.

La cosa potrebbe avere anche rilevanza penale, potendosi configurare la fattispecie di cui all'art. 318 cp, la quale punisce il pubblico ufficiale (e tale è il professionista delegato) che nell'esercizio delle sue funzioni riceve, quale corrispettivo dell'esercizioe delle sue funzioni, una retribuzione non dovuta.

angel pubblicato 09 aprile 2018

  • Grazie, quindi non devo corrispondere nulla per le cancellazioni apparte le imposte e relative spese, tutto incluso nel dm 227/15. Gli mando una pec chiarendo ciò. Grazie per tutto.

inexecutivis pubblicato 09 aprile 2018

grazie a lei

angel pubblicato 10 aprile 2018

Buongiorno ho mandato una PEC al custode il quale mi ha risposto che i compensi indicati li ha presi dalla tabella indicata dal giudice ( intende tabella A del d.m. 140 /12) e che è tutto a norma ed eventualmente di fare reclamo al giudice.

inexecutivis pubblicato 10 aprile 2018

Restiamo dell'avviso per cui quelle voci non vanno inserite.

a questo punto il suggerimento che ci sentiamo di offrirle è quello di promuovere un reclamo contro il provvedimento del professionista delegato ai sensi dell'art. 591 ter cpc.

Questa norma infatti prevede che quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione per chiedere indicazioni.

Analoga facoltà è concessa alle parti ed agli interessati, che possono proporre reclamo avverso gli atti del professionista delegato.

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