Ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5 bis del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile è determinata dalla minor somma a tra prezzo di aggiudicazione e rendita catastale rivalutata (del 5%) e moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti:
120 (110 se prima casa) per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse categorie A/10 e C/1)
140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B
60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
40,80 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.
L’imposta di registro, comunque, ai sensi dell’art. 10, comma 2, D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, non può essere inferiore all’importo di €. 1.000,00 (detta previsione si applica per tutti i trasferimenti immobiliari, come si ricava dalla previsione appena richiamata).
La norma prevede che questa disciplina si applichi a richiesta della parte acquirente resa al notaio “all'atto della cessione”.
Traslando questa previsione nell’ambito delle vendite esecutive, laddove l’atto di cessione (ossia l’atto che determina il trasferimento della proprietà) è costituito dal decreto di trasferimento, si deve giungere alla conclusione per cui, a nostro avviso l’opzione per l’applicazione della disciplina del prezzo valore è ancora possibile può essere compiuta fino a quando non sia stato emesso il decreto di trasferimento.
Sulla scorta di queste premesse, allora, deve dirsi che se l’aggiudicatario non ha chiesto l’applicazione della disciplina del prezzo valore, il professionista delegato non può procedere autonomamente, a meno che essa non si risolva in un trattamento fiscale più vantaggioso per l’aggiudicatario.
Nel caso prospettato nella domanda, in effetti l’applicazione della disciplina del prezzo valore determinerebbe il pagamento di una imposta più alta (sebbene di poco) rispetto a quella che si verserebbe ponendo quale base imponibile il prezzo di aggiudicazione.
Il suggerimento che le offriamo, pertanto, è quello di comunicare (magari anche formalmente via pec o raccomandata ove dovesse incontrare resistenze) al professionista delegato che non intende avvalersi dell’applicazione della disciplina del prezzo valore, e che pertanto l’imposta di registro dovrà essere calcolata sul prezzo di aggiudicazione.