Richiesta di assegno circolare pari al 20% del prezzo base a titolo di deposito spese

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  • Ultimo messaggio 11 febbraio 2017
showbaby pubblicato 11 febbraio 2017

Buongiorno 

Scusate se ritorno sull'argomento ma questa richiesta che alcuni Delegati/Giudici richiedono di versare a titolo di anticipo spese non da nessuna certezza.

Quando si pensa di partecipare ad un'asta uno deve sapere anche in maniera stimata a quali cifre va incontro oltre al prezzo di aggiudicazione dell'immobile all'asta. Tutte le volte che si chiede ai delegati questa cifra (pur stimata) che si dovrà spendere nessuno ti risponde. Al massimo si legge sulla notifica che tutte le spese sono a carico dell'aggiudicatario. Ma quanto ammontano queste spese? Com'è possibile accettare al buio un'importo stabilito a posteriori a conguaglio . E se questa cifra è fuori da ogni logica ( visto che non c'è untabellare )uno è costretto a versare solo per il fatto che ha firmato una domanda di partecipazione e in più se non dovesse rispettare le regole del delegato perde anche la cauzione. Ritorno sull'argomento perchè penso che questo sistema sia totalmente non trasparente e quindi da approfondire. Tra l'altro in diversi siti che fanno riferimento all'art. 571 cpc dicono che la richiesta di questo 20% a titolo di conto spese non precedentemente calcolato è illegittimo. Sono daccordo che se uno non sa o non si fida può non partecipare ma proprio dalla giustizia ultimo baluardo di legalità non possiamo avere informazioni più trasparenti? Altro argomento: che criterio c'è sul valore base d'asta? Mi spiego meglio . Un immobile è andato all'asta per tre volte e tutte deserte l'ultimo prezzo base dell'ultima asta deserta era di 30000,00 euro passano due anni e viene ripresentato a prezzo base non 30000 - 15% (come di solito) ma ad un prezzo di due vendite precedenti andate deserte circa 30% in più circa 39000.00 euro è  possibile?

Grazie

 

 

 

inexecutivis pubblicato 11 febbraio 2017

Per quanto oscura, la previsione della richiesta del versamento del fondo spese per affrontare i costi di trasferimento del bene non è né illegittima, né inopportuna.

Ciò per una serie di ragioni.

In primo luogo il professionista delegato non può sapere a priori a quanto ammonteranno le spese di trasferimento, poiché esse dipendono anche da una serie di condizioni personali dell’acquirente (privato, esercente attività di impresa, coltivatore diretto, soggetto avente diritto ad usufruire dei benefici prima casa, soggetto che dichiara di voler rivendere l’immobile entro un anno dall’acquisto, ecc.). Si tratta di variabili innumerevoli, che possono determinare oscillazioni delle spese di trasferimento anche notevoli.

In secondo luogo, ciò che si conosce ex ante è solo il prezzo base (e la relativa offerta minima), non già il prezzo di aggiudicazione, che potrebbe essere (anche di molto) superiore.

In tutto questo, peraltro, non vi è nulla di oscuro o poco trasparente. Le spese di trasferimento del bene sono assolutamente variabili (come abbiamo appena detto) ma anche assolutamente predeterminate dal legislatore, e calcolabili ex ante facendo applicazione delle norme (questo sì, farraginose) che le disciplinano.

 

Infine, osserviamo che non è strano (e nemmeno rarissimo) che un bene venga rimesso in vendita ad un prezzo superiore a quello di precedenti tentativi infruttuosi. Invero, è ben possibile che il Giudice si sia accorto che il ribasso del prezzo base è stato causato non dalla scarsa appetibilità del bene, ma dall’intervento di fattori distorsivi della vendita (ad esempio turbative d’asta) o che sono intervenuti elementi che hanno giustificato come ipotizzabile una vendita ad un prezzo superiore a quello di precedenti tentativi andati deserti (ad esempio serie offerte di acquisto che sono state respinte solo perché irregolari). 

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