richesta al delegato di inserire nel DDT la provenienza del denaro per l'aqcuisto

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  • Ultimo messaggio 28 gennaio 2021
ardigan pubblicato 26 gennaio 2021

Spett.le InExecutivis

Chiedendo al delegato se fosse possibile far inserire nel ddt che le provviste per l'acquisto dell'immobile posto in esecuzione derivino da donazione indiretta genitore -figlio(al fine di evitare accertamenti etc),mi si risponde che,essendo il ddt un titolo di trasferimento diciamo particolare non dovrebbe essere possibile(in tutta onestà il delegato mi riferisce che avrebbe chiesto lumi in uanto non ne fosse sicurissimo).

Io non vedo quale possa essere il problema

In merito alla discussione anzidetta esce fuori altresì che,relativamente alla mensione nel ddt della dichiarazione dell'aggiudicatario di voler usufruire delle agevolazioni 1 casa;mi si risponde che(è la prima volta che sento una cosa del genere)potrebbe essere discrezionale per il giudice non inserire tale dicitura,e che sarebbe sufficiente il pagamento delle imposte con relativo calcolo delle agevolazioni a valere come prova in caso di accertamento futuro.Mi si dice oltre che,lo stesso giudice,ha già fatto quanto anzidetto in passato,sostenendo che non potesse avere contezza della veridicità della dichiarazione dell'aggiudicatario e che dunque non si prendeva alcuna responsabilità.

A me francamente sembra assurdo in quanto,esattamente come negli atti di compravendita tale dichiarazione è sotto la responsabilità di chi la produce e ,seppur vero che,trattandosi di due tipologie di titoli e situazioni diverse(decreto e atto di compravendita)anche nel ddt tale dichiarazione scaturisce dalla volontà dell'aggiudicatario tralaltro indicata anche nella domanda di partecipazione, o anche prodotta successivamente ma comunque prima dell'emissione del decreto

E' corretta questa interpretazione del giudice? o del delegato...

Ci sono dei riferimenti normativi o altro a cui risalire per tali fattispecie?

Vi ringrazio anticipatamente

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inexecutivis pubblicato 27 gennaio 2021

L’informazione che le è stata fornita dal professionista delegato in ordine alla presunta impossibilità di avvalersi dei benefici fiscali legati all'acquisto della prima casa non è corretta.

La premessa di fondo è che le vendite negoziali e le vendite esecutive sotto il profilo fiscale sono identiche, e dunque vanno trattate allo stesso modo.

Ciò detto, non esiste alcuna norma che preveda il divieto di cumulo che le è stato indicato,  ed anzi la disciplina del prezzo valore nell'ambito delle vendite esecutive è stata espressamente riconosciuta applicabile dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 6 del 23 gennaio 2014 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma del "prezzo valore" (articolo 1, comma 497, legge 266/2005) nella parte in cui non prevede la sua applicazione agli acquisti effettuati in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto. Osserviamo, peraltro, che la pronuncia della Corte Costituzionale riguardava proprio il caso di un acquisto compiuto in sede esecutiva con i benefici fiscali “prima casa”.

Si aggiunga inoltre che l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E del 6.2.2007 nell’indicare i casi in cui la disciplina del prezzo valore non si applica ha elencato una serie di ipotesi tra le quali non rientra (e non avrebbe mai potuto rientrare) l’acquisto della prima casa compiuto in sede esecutiva.

Infine ricordiamo che con la risoluzione n. 95/E del 3.11.2014 la stessa Agenzia delle Entrate, nell’affermare l’applicabilità della disciplina del prezzo valore anche a decreti di trasferimento registrati prima della citata sentenza della consulta, lo ha fatto proprio con riferimento al caso in cui un soggetto aveva acquistato in sede esecutiva avvalendosi dei benefici prima casa.

Corretta è invece l'affermazione per cui il decreto di trasferimento non può dare conto della provenienza delle somme, poichè ciò implicherebbe un accertamento che esula dal perimetro della procedura esecutiva.

ardigan pubblicato 27 gennaio 2021

Perfetto! vi ringrazio

inexecutivis pubblicato 28 gennaio 2021

grazie a lei!

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