inexecutivis
pubblicato
25 novembre 2018
Per rispondere all'interrogativo posto occorre muovere dalla premessa per cui ai sensi dell'art. 55 codice antimafia (d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159) “a seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive" aggiungendo che "Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca".
Con riferimento al caso di caducazione del provvedimento cautelare, la citata disposizione prevede che "la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dalla irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene”.
Quella disciplinata dal codice antimafia è dunque una ipotesi di sospensione c.d. esterna ex art. 623 c.p.c. della procedura esecutiva, destinata a sfociare in una estinzione (tipica) della stessa, ove al sequestro segua la confisca; diversamente, il procedimento esecutivo potrà riprendere il suo corso a seguito di riassunzione.
Sulla scorta dei dati contenuti nella domanda il suggerimento che si sentiamo di offrire è quello di accedere al fascicolo del procedimento penale per verificare quando ed in forza di quale provvedimento (verosimilmente la sentenza dibattimentale oppure del G.I.P. nell'ipotesi di giudizio abbreviato, a ancora del GUP nel caso di sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare).
Acquisito il provvedimento che ha disposto la restituzione all'avente diritto dei beni sequestrati, potrà essere depositato, nei termini previsti dall'art. 55 citato, un ricorso in riassunzione della procedura esecutiva.