Revoca Diritto di Abitazione

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  • Ultimo messaggio 01 marzo 2018
Cecchi pubblicato 20 febbraio 2018

Buongiorno,

vorrei porvi una domanda.

Essendo interessato ad un immonbile in asta  gravato da diritto di abitazione + diritto di accrescimento, mi sorgono dubbi.

IL soggetto in questione ha fatto inserire l'onere di diritto di abitazione vital natural in seguito ad una sua precedente  vendita nei confronti di terzi.

Essendo la data di rogito, e quindi la data inizio del diritto in questione, successiva ad una prima e precedente ipoteca giudiziale per decreto ingiuntivo nei confronti dello stesso, l' eventuale promissario acquirente/aggiudicatario, sarà concessa l' annullamento e revoca del diritto di abitazione del soggetto?

Non ho avuto modo di verificare se il diritto di abitazione sia a  titolo oneroso o gratuito, ma credo plausibile il dubbio di dolo in questa specifica situazione.

In pratica, vige la regola che: ....se l'iscrizione dell'ipoteca è avvenuta prima dell'iscrizione del diritto di abitazione, quest'ultima è annullabile e l'immobile deve essere coattivamente liberato?

Grazie.

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inexecutivis pubblicato 23 febbraio 2018

La soluzione prospettata nella domanda è corretta.

Il diritto di abitazione un diritto reale è disciplinato dagli artt. 1022 e ss c.c., a mente del quale “Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia”.

Inoltre, ai fini che qui interessano, ai sensi del successivo art. art. 1026 c.c. le disposizioni relative all’usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all’uso e all’abitazione.

Orbene, poiché ai sensi dell’art. 2643, comma primo, n. 4 c.c., i contratti che costituiscono o modificano (tra gli altri) il diritto di abitazione sono soggetti a trascrizione, la conseguenza sarà che, in virtù di quanto previsto dall’art. 2644, 2914, 2915 e 2919 c.c., il diritto di abitazione, se trascritto in data successiva al pignoramento (o all’ipoteca), sarà inopponibile all’aggiudicatario.

In particolare, poi, ai sensi dell’art. 2812 c.c., il diritto di abitazione (come le servitù, il diritto di usufrutto e di uso), di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l’iscrizione dell’ipoteca, si estingue con l’espropriazione del fondo ed il titolare del diritto è ammesso a partecipare alla distribuzione del ricavato con un diritto di preferenza rispetto ad altri creditori. In questo casi è opportuno che nel decreto di trasferimento sia dato conto dell’intervenuta estinzione del diritto di abitazione. Questa precisazione consentirà di annotare, a margine della trascrizione del diritto di abitazione, l’intervenuta estinzione.

In caso contrario (ove cioè il diritto di abitazione sia stato trascritto in data antecedente al pignoramento, o all’ipoteca), la proprietà del bene pignorato verrà trasferita come gravata dal diritto di abitazione e gli atti espropriativi non possono pregiudicare il titolare dello stesso.

Cecchi pubblicato 23 febbraio 2018

 

Orbene, poiché ai sensi dell’art. 2643, comma primo, n. 4 c.c., i contratti che costituiscono o modificano (tra gli altri) il diritto di abitazione sono soggetti a trascrizione, la conseguenza sarà che, in virtù di quanto previsto dall’art. 2644, 2914, 2915 e 2919 c.c., il diritto di abitazione, se trascritto in data successiva al pignoramento (o all’ipoteca), sarà inopponibile all’aggiudicatario.

In particolare, poi, ai sensi dell’art. 2812 c.c., il diritto di abitazione (come le servitù, il diritto di usufrutto e di uso), di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l’iscrizione dell’ipoteca, si estingue con l’espropriazione del fondo ed il titolare del diritto è ammesso a partecipare alla distribuzione del ricavato con un diritto di preferenza rispetto ad altri creditori. In questo casi è opportuno che nel decreto di trasferimento sia dato conto dell’intervenuta estinzione del diritto di abitazione. Questa precisazione consentirà di annotare, a margine della trascrizione del diritto di abitazione, l’intervenuta estinzione.

Quindi, cerco di capire, una volta conclusasi l'asta con esito positivo, il titolare del diritto parteciperà alla divisione utili?

Un'altra domanda, essendo in perizia oscurato il dato intestatario dell'ipoteca giudizale in questione, come si procede per evincere/verificare tale dato?

Magari, pecco di inesperienza dicendo che, in perizia o nell'ordinanza dovrebbe essere descritto esplicitamente che l'immobile, pur esendo gravato da diritto di abitazione, non era un titolo opponibile all'eventuale aggiudicatario?

Ancora grazie.

inexecutivis pubblicato 25 febbraio 2018

Esatto, il titolare del diritto di abitazione costituita sulla cosa ipoteca partcipa alla distribuzione del ricavato.

Quanto alla identità del titolare dell'ipoteca, la stessa può essere ricavata da una visura ipotecaria.

Quanto alla opponibilità/inopponibilità, essa deriva dalle previsioni normative, sicché una precisazione in tal senso contenuta nell'avviso di vendita sarebbe insucettibile, ove errata, di mutarne il regime.

Cecchi pubblicato 25 febbraio 2018

 

Quanto alla opponibilità/inopponibilità, essa deriva dalle previsioni normative, sicché una precisazione in tal senso contenuta nell'avviso di vendita sarebbe insucettibile, ove errata, di mutarne il regime.

Quindi se non contenuta nel’ordinamza il diritto rimarrebbe opponibile?

inexecutivis pubblicato 01 marzo 2018

Non abbiamo detto questo. Intendevamo dire che il regime di opponibilità del diritto prescinde dalla circostanza che di esso si faccia menzione o meno nell'ordinanza di vendita.

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