A nostro avviso l’esclusione è corretta.
Se come ci pare di avere inteso, dalla visura camerale si ricavava il dato che per la stipulazione di atti di acquisto e vendita l’atto costitutivo richiedeva il consenso di tutti i soci, è evidente che il legale rappresentante non era munito dei necessari poteri rappresentativi nel momento in cui ha formulato una offerta di acquisto, e dunque è stato legittimamente escluso.
Osserviamo che in giurisprudenza è stato affermato che “Nell'ambito delle società in nome collettivo, le limitazioni, derivanti dall'atto costitutivo, del potere di rappresentanza del singolo socio amministratore, costituendo una deroga al principio generale, dettato dall'art. 2266 cod. civ., per il quale detta rappresentanza spetta disgiuntamente a ciascuno di essi per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, sono di stretta interpretazione e, come tali, non estensibili a tutte quelle attività che, sebbene finalizzate alla conclusione di atti richiedenti, per previsione dell'atto costitutivo, la partecipazione congiunta dei soci amministratori, abbiano una loro giuridica autonomia; ne consegue, pertanto, che ove l'atto costitutivo della società richieda la firma congiunta dei soci amministratori per gli atti di acquisto, detta previsione non preclude la legittimazione del singolo socio amministratore a presentare, nell'ambito del procedimento di espropriazione immobiliare, l'offerta dopo l'incanto di aumento del sesto "ex" art. 584 cod. proc. civ., atteso che detta offerta, sebbene avente carattere di irrevocabilità, non determina un automatico trasferimento del bene in favore della società offerente, ma costituisce soltanto un atto, ad esso prodromico, inserito nel procedimento esecutivo come presupposto dei provvedimenti del giudice di assegnazione e di trasferimento del bene medesimo” (Cass. sez. I, 10 settembre 2002, n. 13146), ma si tratta, a nostro avviso, di una decisione non condivisibile, anche alla luce delle modifiche normative che hanno interessato il processo esecutivo negli anni a seguire.
È vero che l’offerta di acquisto non determina automaticamente il trasferimento del bene in capo alla società, ma è altrettanto vero che questo non si verifica neppure nei trasferimenti negoziali, ove la proposta contrattuale non costituisce automaticamente il vincolo sinallagmatico, essendo richiesta l’accettazione della controparte.
L’offerta di acquisto, inoltre, produce in sede esecutiva immediati effetti suoi propri, di carattere processuale, che prescindono dagli effetti negoziali, sicché sin da subito deve essere idonea a produrli.