Revoca aggiudicazione

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  • Ultimo messaggio 02 marzo 2018
gianlucasaba pubblicato 26 febbraio 2018

Salve Vorrei chiedere un parere sulla seguente vicenda - asta immobiliare delegata - partecipa rappresentante legale snc allegando tutta la documentazione richiesta dal bando - la visura camerale richiede per l’acquisto e la vendita di immobili la firma di tutti i soci - l’offerente non viene fatto partecipare all’asta. Ritengo che l’esclusione sia stata illegittima per 1. Il bando richiedeva domanda sottoscritta dal rappresentante legale società 2. Il consenso degli altri soci non era richiesto che venisse depositato con la domanda 3. La vendita si perfeziona non con l aggiudicazione ma con il versamento del prezzo, quando appunto doveva essere manifestato il consenso degli altri soci, tanto più che l’asta è già corredata di propria sanzione in caso di mancanza requisiti Grazie anticipatamente

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gianlucasaba pubblicato 27 febbraio 2018

...qualcuno potrebbe confermare o meno la mia ricostruzione dell’istituto i miei studi di giurisprudenza sono ormai lontanucci grazie

inexecutivis pubblicato 02 marzo 2018

A nostro avviso l’esclusione è corretta.

Se come ci pare di avere inteso, dalla visura camerale si ricavava il dato che per la stipulazione di atti di acquisto e vendita l’atto costitutivo richiedeva il consenso di tutti i soci, è evidente che il legale rappresentante non era munito dei necessari poteri rappresentativi nel momento in cui ha formulato una offerta di acquisto, e dunque è stato legittimamente escluso.

Osserviamo che in giurisprudenza è stato affermato che “Nell'ambito delle società in nome collettivo, le limitazioni, derivanti dall'atto costitutivo, del potere di rappresentanza del singolo socio amministratore, costituendo una deroga al principio generale, dettato dall'art. 2266 cod. civ., per il quale detta rappresentanza spetta disgiuntamente a ciascuno di essi per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, sono di stretta interpretazione e, come tali, non estensibili a tutte quelle attività che, sebbene finalizzate alla conclusione di atti richiedenti, per previsione dell'atto costitutivo, la partecipazione congiunta dei soci amministratori, abbiano una loro giuridica autonomia; ne consegue, pertanto, che ove l'atto costitutivo della società richieda la firma congiunta dei soci amministratori per gli atti di acquisto, detta previsione non preclude la legittimazione del singolo socio amministratore a presentare, nell'ambito del procedimento di espropriazione immobiliare, l'offerta dopo l'incanto di aumento del sesto "ex" art. 584 cod. proc. civ., atteso che detta offerta, sebbene avente carattere di irrevocabilità, non determina un automatico trasferimento del bene in favore della società offerente, ma costituisce soltanto un atto, ad esso prodromico, inserito nel procedimento esecutivo come presupposto dei provvedimenti del giudice di assegnazione e di trasferimento del bene medesimo” (Cass. sez. I, 10 settembre 2002, n. 13146), ma si tratta, a nostro avviso, di una decisione non condivisibile, anche alla luce delle modifiche normative che hanno interessato il processo esecutivo negli anni a seguire.

È vero che l’offerta di acquisto non determina automaticamente il trasferimento del bene in capo alla società, ma è altrettanto vero che questo non si verifica neppure nei trasferimenti negoziali, ove la proposta contrattuale non costituisce automaticamente il vincolo sinallagmatico, essendo richiesta l’accettazione della controparte.

L’offerta di acquisto, inoltre, produce in sede esecutiva immediati effetti suoi propri, di carattere processuale, che prescindono dagli effetti negoziali, sicché sin da subito deve essere idonea a produrli.

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