rettifiche particelle catastali in sede di decreto di trasferimento

  • 552 Viste
  • Ultimo messaggio 01 aprile 2022
fabrizioo2007 pubblicato 22 marzo 2022

Buongiorno, 

condivido con voi la problematica che mi accingo ad affrontare, per conoscere la Vostra opinione a riguardo.

Sono stato nominato PD "in corsa", in sostituizione di precedente collega rinunciatario.

All'esito di asta telematica asincrona senza incanto con gara conclusasi con aggiudicazione, l'aggiudicatario ha effettuato delle visure catastali dalle quali risulta che tre particelle facenti parte del lotto venduto (terreni), riportare dall'estimatore nella sua perizia di stima e già individuate nell'atto di pignoramento originario, in realtà risultano da un paio di anni oggetto di esproprio e non più intestate all'esecutato. Allo stesso tempo, altre tre particelle, pur intestate all'esecutato e facenti parte del corpo aziendale, non risultano comprese nel lotto e quindi nel verbale di aggiudicazione (in quanto non inserite in perizia e, prima ancora, nel pignoramento) e risulterebbero intercluse.

Ritengo che l'unica cosa da fare, a questo punto, per "sbrogliare" questa situazione è presentare istanza al G.E. con la quale rappresentare le difficoltà insorte e la conseguente necessità di una tempestiva integrazione di perizia, sia in relazione alla questione sollevata dall'aggiudicatario afferente alle particelle, sia finalizzata ad integrare/aggiornare la documentazione necessaria ai fini del decreto di trasferimento (vedi CDU).

Attendo Vostra opinione a riguardo e anticipatamente Vi ringrazio per il riscontro.

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 25 marzo 2022

La questione, in realtà, sarebbe abbastanza semplice sul piano formale: le particelle non pignorate (pur appartenenti all’esecutato) non potrebbero essere trasferite per quanto facenti parte del corpo aziendale; di contro, le particelle vendute ma non appartenenti al debitore dovrebbero essere escluse dal trasferimento, con riconoscimento all’aggiudicatario del diritto alla ripetizione di una quota parte del prezzo.

Detto questo, si tratta, come osservato nella domanda, di trovare una soluzione.

A nostro avviso occorrerebbe procedere nei termini che seguono.

Intanto occorrerebbe “suggerire” al creditore procedente di “integrare” il pignoramento in modo che tutte le particelle facenti parte del corpo aziendale risultino vendibili. A questo punto occorrerebbe certamente chiedere al giudice di integrare la perizia espungendo le particelle non appartenenti al debitore, ricomprendendovi quelle oggetto di successivo pignoramento e sperare che l’aggiudicatario consenta a ricevere un bene che nella sostanza sarà parzialmente (si tratterà di capire quanto) diverso da quello oggetto di aggiudicazione.

fabrizioo2007 pubblicato 25 marzo 2022

Ringrazio per il riscontro.

Nelle more, effettuando ulteriori ricerche e visure storiche delle particelle in questione, ho potuto rilevare che le tre particelle di proprietà dell'esecutato ma non presenti in atto di pignoramento, nè in perizia e nei precedenti avvisi di vendita in realtà rientrano tra le particelle di cui al mutuo fondiario originario che rappresenta il titolo azionato proprio in sede di pignoramento. La mancata citazione nell'atto di pignoramento immobiliare rappresenta certamente una omissione materiale.

Trattandosi di particelle importanti anche per l'aggiudicatario, il mio orientamento attuale sarebbe quello di chiedere al giudice, anche se del caso su suggerimento del creditore procedente, di far inserire queste tre particelle nella perizia integrativa e nel decreto di trasferimento, trattandosi di mera rettifica di errore materiale nell'indicazione dell'oggetto di pignoramento.

Diversamente, mi (e Vi) chiedo, l'evenutale integrazione ex post del pignoramento che avete suggerito, renderebbe certamente "vendibili" quelle particelle ma potrebbe consentire il G.E. di retenerle aggiudicate all'esito della vendita telematica appena conclusa?

Grazie

inexecutivis pubblicato 01 aprile 2022

Dalle indicazioni contenute nel secondo posti ricaviamo il convincimento per cui in realtà le tre particelle sono già ricomprese nel pignoramento, dove il compendio pignorato iene probabilmente individuato catastalmente facendo riferimento ai dati catastali del contratto di mutuo, per cui si tratta soltanto di indicarle correttamente poichè i dati catastali attuali del plesso staggito non corrispondono a quelli indicati nell'atto di pignoramento. Se così fosse, in realtà, si tratterebbe di procedere ad una mera correzione.

Se così invece non fosse, trattandosi comunque di particelle che fanno parte dell'intero complesso immobiliare fisicamente indicato in perizia e stimato dallo stesso (anche se, a quanto ci sembra di capire, 3 particelle non sono state formalmente indicate), nulla osta al loro trasferimento. Insomma, se queste tre particelle, sebbene non menzionate in perizia, costituiscono parte di un complesso immobiliare che comunque è stato stimato (e posto in vendita) nel suo insieme, il trasferimento può essere eseguito.

Close