Restituzione;versamento anticipato delle spese a carico dell'aggiudicatario

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  • Ultimo messaggio 25 novembre 2018
pierogovernai pubblicato 21 novembre 2018

Chiedo scusa ma non so più cosa fare . Ho partecipato ad un'asta immobiliare e nella fase preliminare ho dovuto effetture due bonifici uno pari al 10% del valore dell' immobile proposto in asta e un secondo bonifico con importo fisso stabilito dal Giudice come acconto su spese a carico dell'aggiudicatario. Dopo l'aggiudicazione e il mio saldo della cifra di aggiudicazione a maggio 2017 ho avuto in copia il decreto di trasferimento dell'immobile aggiudicato. Da questa data in poi non avendo da parte del delegato uno straccio di notizie sulla  chiusura della pratica a scadenze bimestrale ho sollecitato via posta elettronica il delegato di chiudere la pratica e di restituirmi la parte restante dell'acconto versato in anticipo. Premetto che dai miei calcoli la somma da avere indietro non è di poca entità ma di cifra importantie ( 4-5000,00 €) a 18 mesi dal decreto, ad oggi non ho ancora notizie di quando il delegato si occuperà della chiusura della pratica. Non solo, alla mia richiesta di avere in copia il resoconto delle spese sostenute,della fattura e dell'annullamento di tutte le pendenze ipotecarie e pignoramento anche di questo tutto tace. Vengo alla domanda : in questi casi cosa deve fare un cittadino? Devo mettere un avvocato? Pensavo di rivolgermi al Giudice ma non trovo da nessuna parte riferimenti di posta elettronica e l'avvicinamento in Tribunale come ben sapete non è così facile. Vi chiedo cortesemente di suggerirmi cosa posso fare per avere risposte e rimborsi. Ci sono per caso dei limiti di tempo per ottenere i rimborsi?

Grazie.

inexecutivis pubblicato 25 novembre 2018

Se è ha già ricevuto il decreto di trasferimento vuol dire che tutte le spese ad esso relative e gravanti sull’aggiudicatario sono state versate, sicché il professionista delegato è in grado di eseguire assai agevolmente il calcolo di quanto le deve essere restituito.

L’unico margine di incertezza potrebbe essere determinato dalla quota parte di compenso del professionista delegato che deve essere posta a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 2 D.M. Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227, il quale appunto prevede che siano posti a carico dell’aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà e delle le relative spese generali, nonché le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale.

Orbene, poiché il compenso spettante al professionista delegato viene liquidato dal Giudice ai sensi dell’art. 179 bis, comma 2 disp. att. c.p.c., (il quale così recita: “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”) in linea teorica (ma solo in linea teorica) fino a quando il decreto di liquidazione non verrà emesso il professionista delegato non è in grado di conoscere qual’è l’importo a lui dovuto dall’aggiudicatario, ma si tratta di un dato facilmente acquisibile sulla scorta dei parametri di cui al citato decreto ministeriale.

Quanto al resoconto delle spese sostenute è evidente che l’aggiudicatario ha diritto ad avere la relativa documentazione. Si osservi in proposito, a tacer d’altro, che se trasferirà il bene acquistato nell’arco di un quinquennio decorrente dal deposito del decreto di trasferimento (e non si tratta di immobile che ha destinato ad abitazione) la differenza tra prezzo di vendita e di acquisto sarà tassabile come plusvalenza ai sensi degli 67, comma 1 let. b) e 68 comma 1 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), con la conseguenza che è suo interesse conoscere ed avere documentazione relativa all’importo delle imposte versate (ed in generale dei costi di acquisto sostenuti), poiché di esse potrà tenere conto al fine di determinare la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta dovuta come plusvalenza.

In definitiva, il ritardo del professionista delegato è, secondo noi, ingiustificato.

Le suggeriamo, quindi, di inoltrare formale diffida al professionista delegato a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento.

Altra strada che è possibile seguire è quella di depositare nella cancelleria del giudice dell'esecuzione e verificare quali documenti sono stati depositati nel fascicolo da parte del delegato e se è stato o meno adottato il decreto di liquidazione del compenso dovuto al professionista delegato ai sensi dell'art. 79 bis, comma 2 disp. att. c.p.c. citato.

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