restituzione somme

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  • Ultimo messaggio 01 agosto 2017
massimo pubblicato 31 luglio 2017

Buongiorno dovrei provvedere al saldo prezzo + spese di aggiudicazione a ottobre per immobile che ho acquisito in asta senza incanto.

Gli esecutati faranno sicuramente ricorso al giudizio di merito (e poi cassazione) per presunte irregolarità nella fase della vendita (in G.E. ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi art. 617 e fissato termine per introduzione giudizio di merito).

Le mie domande sono 2:

1) pagato il saldo e ottenuto il decreto di aggiudicazione posso sollecitare la liberazione dell'immobile anche in pendenza di giudizio di merito?

2) se il giudizio di merito (o eventualmente la successiva cassazione) mi dessero torto e annullassero l'aggiudicazione, i soldi che ho versato mi verrebbero restituiti? anche quelli versati all'agenzia delle entrate per registrazione decreto?

Grazie della risposta

Massimo

inexecutivis pubblicato 01 agosto 2017

Ad entrambi i quesiti riteniamo di poter rispondere affermativamente.

il decreto di trasferimento è atto esecutivo e dunque sulla scorta d iesso il nuovoproprietario ha diritto alla consegna del bene.

In caso di revoca del decreto (ammissibile nei casi di nullità relative al procedimento di vendita) certamente l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle somme versate, e se le stesse sono già state distribuite, ha diritto di ripeterle nei confronti dei creditori che hanno partecipato alla distribuzione del ricavato.

Quanto al rimborso dell'imposta di registro in caso di revoca del cdecreto di trasferimento, riteniamo che essa possa ricavarsi dall'art.37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 “Atti dell’autorità giudiziaria”, a mente del quale  “Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi ed i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato”.

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