A nostro avviso, la cauzione da lei versata (al netto degli oneri di trasferimento del bene che gravano sull’aggiudicatario ai sensi dell’art. 2, comma 7, dm 15.10.2015, n. 227), potrebbe essergli già restituita.
Infatti, se è stato emesso e trascritto il decreto di trasferimento significa che gli oneri tributari ad esso relativi sono già stati pagati, e se è stato presentato il progetto di distribuzione, vuol dire che la quota parte di compenso spettante al professionista delegato che grava sull’aggiudicatario è già stata liquidata dal Giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c.. (diversamente, il professionista delegato non avrebbe potuto individuare gli importi spettanti al creditore, o ai creditori, poiché il compenso del delegato è spesa prededucibile ai sensi dell’art. 2770 c.c.).
Dunque, conoscendosi ormai l’esatto ammontare della quota parte di cauzione che la procedura tratterrà, la differenza può esserle restituita.