RESTITUZIONE ECCEDENZE

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  • Ultimo messaggio 24 aprile 2022
Fefa2506 pubblicato 22 aprile 2022

Buon giorno , mi sono aggiudicato un immobile registrato all agenzia delle entrate circa 7 mesi fa . Questo significa che tutte le spese sono state pagate abbondantemente ,perché il delegato non ancora mi chiama restituendo le eccedenze dell’assegno costituito per il fondo spese? È mai possibile che una procedura esecutiva in italia duri 1 anno e mezzo senza ancora concludersi ? È assurdo che un tizio debba avere i suoi soldi vincolati per così tanto tempo, nel frattempo stanno maturando spese del conte corrente su cui è stato versato L assegno ! Come posso fare ad avere i miei soldi delle eccedenze versate , indietro?!

Posso recarmi in cancelleria e fare in istanza ?

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robertomartignone pubblicato 22 aprile 2022

Mandi una RR o una Pec al delegato chiedendo informazioni con relativa richiesta di risposta motivata . 

inexecutivis pubblicato 23 aprile 2022

Come correttamente riportato nella domanda, il tempo trascorso e l’avvenuta registrazione del decreto di trasferimento (cui, verosimilmente è seguita anche la trascrizione, che a norma dell’art. 6, comma 2 D.Lgs. 31/10/1990, n. 347, deve essere eseguita entro il termine di centoventi giorni dalla data del decreto) fanno ritenere come ormai sostenute le spese di trasferimento.

L’unico margine di incertezza potrebbe essere determinato dalla quota parte di compenso del professionista delegato che deve essere posta a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 2 D.M. Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227, il quale appunto prevede che siano posti a carico dell’aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà e delle le relative spese generali, nonché le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale.

Orbene, poiché il compenso spettante al professionista delegato viene liquidato dal Giudice ai sensi dell’art. 179 bis, comma 2 c.p.c., (il quale così recita: “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”) in linea teorica (ma solo in linea teorica) fino a quando il decreto di liquidazione non verrà emesso il professionista delegato non è in grado di conoscere qual è l’importo a lui dovuto dall’aggiudicatario, ma si tratta di un dato facilmente acquisibile sulla scorta dei parametri di cui al citato decreto ministeriale.

Osserviamo, comunque, che i tempi trascorsi non sono considerevoli, se si considerano i carichi di lavoro dei Tribunali italiani.

vincdec10 pubblicato 23 aprile 2022

Dunque se la procedura si chiude con la vendita del bene, il compenso al delegato e al ctu dev'essere dovuto dall'aggiudicatario?

Mentre se la procedura si estigue per ordine del giudice o per rinuncia dei creditori, i relativi compesi spettano agli stessi creditori che hanno anticipato le spese di procedua?

Chiedo delucidazioni.

robertomartignone pubblicato 23 aprile 2022

Esattamente .

vincdec10 pubblicato 24 aprile 2022

ok grazie

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