inexecutivis
pubblicato
23 aprile 2022
Come correttamente riportato nella domanda, il tempo trascorso e l’avvenuta registrazione del decreto di trasferimento (cui, verosimilmente è seguita anche la trascrizione, che a norma dell’art. 6, comma 2 D.Lgs. 31/10/1990, n. 347, deve essere eseguita entro il termine di centoventi giorni dalla data del decreto) fanno ritenere come ormai sostenute le spese di trasferimento.
L’unico margine di incertezza potrebbe essere determinato dalla quota parte di compenso del professionista delegato che deve essere posta a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 2 D.M. Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227, il quale appunto prevede che siano posti a carico dell’aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà e delle le relative spese generali, nonché le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale.
Orbene, poiché il compenso spettante al professionista delegato viene liquidato dal Giudice ai sensi dell’art. 179 bis, comma 2 c.p.c., (il quale così recita: “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”) in linea teorica (ma solo in linea teorica) fino a quando il decreto di liquidazione non verrà emesso il professionista delegato non è in grado di conoscere qual è l’importo a lui dovuto dall’aggiudicatario, ma si tratta di un dato facilmente acquisibile sulla scorta dei parametri di cui al citato decreto ministeriale.
Osserviamo, comunque, che i tempi trascorsi non sono considerevoli, se si considerano i carichi di lavoro dei Tribunali italiani.