Responsabilità del custode

  • 246 Viste
  • Ultimo messaggio 05 settembre 2018
silvana pubblicato 30 agosto 2018

 

Salve, mi sono aggiudicata all’asta un immobile ormai da 3 mesi, il Curatore Fallimentare ha già effettuato un primo accesso andato a  vuoto, nel corso del quale, ne l’esecutato ( che vive altrove ) ne suo padre che occupa l’appartamento, si sono fatti trovare.  Di seguito ha tentato un secondo accesso, nel corso del quale ha interloquito con i due soggetti, rinviando lo sgombero di altri 15 giorni. Da questa ultima data però, i due hanno iniziato ad asportare beni che invece erano di pertinenza dell’immobile. Ho documentato tale attività con delle foto, e ho segnalato i fatti  al custode con una pec, il quale però non intende intervenire e mi ha consigliato di attendere la data dello sgombero. Mi chiedo essendo ancora custode giudiziario non ha l’obbligo di intervenire, atteso che quanto anzidetto è ampiamente documentato  ? non deve tutelare il mio diritto e i beni che ha in custodia ? cosa posso fare per impedire tutto questo ? Ho facoltà di sporgere denuncia ? Ho letto altri interventi sulla materia, ed è chiaro che il custode non può garantire che l'esecutato che abita l'immobile non lo danneggi , ma vale lo stesso principio quando questi ha la prova che si stiano asportando dei beni ?

Grazie Silvana  

 

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 03 settembre 2018

Rispondiamo alla domanda osservando che il curatore fallimentare è titolare di uno specifico obbligo di conservazione e custodia di tutti i beni acquisiti alla massa fallimentare, anche dopo la loro vendita, e fino a quando questi beni non vengano materialmente consegnati all'acquirente.

Infatti, "Nella vendita forzata [individuale o concorsuale che sia], pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore. Ne deriva che, in relazione allo "ius ad rem" (pur condizionato al versamento del prezzo), che l'aggiudicatario acquista all'esito dell'"iter"esecutivo, è configurabile un obbligo di diligenza e di buona fede dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicato, così da assicurare la corrispondenza tra quanto ha formato l'oggetto della volontà dell'aggiudicatario e quanto venduto. Pertanto, qualora l'aggiudicatario lamenti che l'immobile aggiudicato sia stato danneggiato prima del deposito del decreto di trasferimento, il giudice è tenuto a valutare la censura dell'aggiudicatario medesimo, diretta a prospettare la responsabilità del custode (nella specie, della curatela fallimentare che aveva proceduto alla vendita forzata), in base ai principi generali sull'adempimento delle obbligazioni (art. 1218 cod. civ.), per inadeguata custodia del bene posto in vendita, fino al trasferimento dello stesso (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730).

Il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello sporgere formale denuncia, e di diffidare formalmente il custode ad adempiere ai suoi doveri di custodia, richiedendo se necessario l'intervento della forza pubblica, anticipando altresì il prima possibile la data dello sgombero. È evidente che tuttavia fino a quando gli occupanti hanno la materiale disponibilità dell'immobile nulla potrà impedire atti di danneggiamento.

silvana pubblicato 03 settembre 2018

Grazie per la celere risposta, l'unica cosa che non ho ben compreso e la parte in cui mi scrivete " ....prima del deposito del decreto di trasferimento " In che senso ? Il custode mi ha già inviato per PEC sia il decreto di trasferimento che la  nota di  trascrizione fatta alla all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale del territorio. Cambia qualcosa rispetto a qaunto nella risposta ?

Grazie

inexecutivis pubblicato 05 settembre 2018

La precisazione è frutto del caso concreto del quale la sentenza si è occupata. In realtà è evidente che l'obbligo di custodia rimane fino a quando il bene non viene materialmente consegnato al nuovo proprietario.

Dunque, non cambia assolutamente nulla.

Close