In ambito internazionale l’assegno bancario è caratterizzato dal fatto che lo stesso è soggetto al regime giuridico vigente in ogni singolo Stato, mancando una disciplina uniforme dello stesso condivisa a livello mondiale, salvo quanto stabilito dalla Convenzione di Ginevra del 1931 in materia di assegni.
Detta convenzione è stata ratificata in Italia con R.D.L. 24 agosto 1933 n. 1077, convertito nella legge 4 gennaio 1934 n. 61
Sono Parti Contraenti di detta Convenzione, oltre all’Italia, i seguenti Paesi: Cecoslovacchia, Ecuador, Jugoslavia, Messico, Romania, Spagna, Turchia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Giappone, Grecia, Monaco, Norvegia, Olanda, Portogallo, Svezia, Svizzera, Brasile, Francia, Lituania, Lussemburgo, Malawi, Nicaragua, Polonia, Ungheria, Indonesia.
Pertanto, nel caso prospettato, l'assegna circolare proveniente da un istituto di credito svizzero può essere accettato.
Aggiungiamo tuttavia che ai sensi dell’art. 571, comma secondo, c.p.c., l’offerta è inefficace (tra l’altro) se l’offerente non presta cauzione “con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita”.
Sulla scorta di questa previsione richiamiamo un precedente di alcuni anni fa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12880 del 24/07/2012) in cui la Corte di Cassazione ha affermato che “Nell' per espropriazione immobiliare, quando sia disposta la vendita senza incanto, è inefficace l'offerta presentata con modalità difformi da quelle stabilite nell'ordinanza che dispone la vendita, a nulla rilevando che la difformità riguardi prescrizioni dell'ordinanza di vendita stabilite dal giudice di sua iniziativa, ed in assenza di una previsione di legge in tal senso” (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto inefficace l'offerta accompagnata da una prestata mediante assegni circolari tratti su una banca diversa da quella che era stata indicata dal giudice dell' nell'ordinanza dispositiva della vendita).