Al quesito non può essere fornita una risposta univoca, poiché la possibilità di “decurtare” (la espressione corretta, come tra un attimo vedremo, è “collocare in prededuzione”) le spese sostenute per resistere all’opposizione varia in ragione dei motivi dell’opposizione medesima.
Per comprendere come orientarsi sull’argomento occorre partire dalla previsione di cui all’art. 2770 c.c., a mente del quale “i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi”) e dell’art. 2777 c.c., il quale così dispone: “I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario”).
Dal combinato disposto di queste due norme ricaviamo la regula iuris in forza della quale i crediti per “spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori” non solo partecipano alla distribuzione del ricavato, ma sono preferiti ad ogni altro credito, anche ipotecario.
Quindi occorre che siano soddisfatti due requisiti:
che il credito sia qualificabile come credito di giustizia (e tale è il credito per le spese processuali sostenute da colui che ha resistito ad un ricorso in opposizione del debitore);
che esso sia stato sostenuto per consentire il proseguire dell’esecuzione nell’interesse comune di tutti i creditori.
Quest’ultimo aspetto è quello che va analizzato caso per caso, in quanto, affinché le spese legali del giudizio di opposizione possano essere collocate in prededuzione è necessario che si sia trattato di una opposizione che, se accolta, avrebbe pregiudicato non solo la posizione di colui il quale si è difeso, ma l’intera procedura esecutiva.
Cerchiamo di capire meglio questo passaggio con un esempio:
se il debitore promuove opposizione agli atti esecutivi sostenendo che i beni sui quali è caduto il pignoramento sono impignorabili, o che il pignoramento è nullo perché non è stato preceduto dalla notifica del precetto o del titolo esecutivo, il creditore che decida di opporsi lo fa (evidentemente) nell’interesse di tutti i creditori e quindi le spese che sosterrà godono della prededuzione di cui abbiamo appena detto.
Viceversa, se il debitore deduce che dopo la notifica del pignoramento ha provveduto a pagare il credito vantato dal creditore procedente, è chiaro che questo giudizio non giova agli altri creditori, la cui posizione rimane immutata.
Quindi, in definitiva, andranno analizzati i motivi di opposizione e verificato se si tratta di motivi che, ove accolti, avrebbero pregiudicato l’intera procedura.
Se così non è, le spese del giudizio di opposizione liquidate nel provvedimento giudiziale che quella opposizione abbia rigettato saranno collocate in sede di distribuzione del ricavato dalla vendita nella stessa posizione del credito cui accedono, e se si tratta di spese sostenute dall’aggiudicatario esse vanno collocate al chirografo.