Reiterazione ricorsi in opposizione - risarcimento - cambio custode post asta

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eleinad pubblicato 15 febbraio 2017

Buongiorno, coomplimentandomi per la professionalità riporto di seguito le domande:

  • Una volta che è avvenuta l'asta e vi è un aggiudicatario definitivo, l'esecutato può proporre ricorso in opposizione in maniera continuativa? mi spiego meglio: 2 anni fa mi sono aggiudicato all'asta un immobile ma, pochi giorni dopo tale data, l'esecutato ha proposto ricorso all'esecuzione ex art. 615 e/o 623 - 624 comma 1 c.p.c. lamentando l'inesistenza del titolo; il giudice dopo 8 mesi circa ha rigettato il ricorso, ma immediatamente dopo l'esecutato ne ha proposto un altro "sostanzialmente uguale" (così definito dal GE nel provvedimento di fissazione dell'udienza); così è successo per 3 volte, siamo alla terza opposizione e ogni volta il GE si prende minimo 8 mesi per sciogliere la riserva; è quindi un meccanismo che permette all'esecutato di congelare le tempistiche in maniera continuativa?
  • Avendo saldato tutto nei termini previsti 2 anni fa e non avendo nemmeno il decreto di trasferimento sono legittimato a chiedere il risarcimento dei danni? Se sì come si quantificano e soprattutto a chi si possono richiedere?
  • si può chiedere che venga cambiato il custode (al posto dell'esecutato) e si proceda contestualmente alle operazioni di liberazione nonostante il giudice si debba ancora pronunicare sull'ultimo ricorso?

Mi scuso per i riferimenti alla situazione personale ma sarebbe stato difficile formulare le domande altrimenti.

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inexecutivis pubblicato 16 febbraio 2017

L’abuso del diritto è una fattispecie che si è ormai affermata in dottrina e giurisprudenza, essendosi più volte affermato che l’uso degli strumenti processuali per finalità del tutto eccentriche rispetto gli scopi loro propri è illegittimo, e può essere anche fonte di responsabilità.

Anche il legislatore recepisce quest’ordine di idee, ed infatti all’art. 96 c.p.c. prevede che:

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata, condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.

Quanto alla custodia, è certamente possibile, ed anzi auspicabile, che ad aggiudicazione intervenuta si proceda alla liberazione dell’immobile.

 

Si esprime in questi termini l’art. 560, comma terzo, c.p.c., a norma del quale il Giudice ordina la liberazione dell’immobile pignorato, al più tardi al momento in cui procede all’aggiudicazione dello stesso.

eleinad pubblicato 13 aprile 2017

Ritornando sulla questione della liquidazione dei danni, è possibile secondo il Vostro parere rivalersi sulla somma di aggiudicazione? ad esempio:

io mi sono aggiudicato l'immobile a 100, l'esecutato produce più ricorsi in opposizione per evitare di arrivare al decreto di trasferimento, sempre perdendo, e quindi le somme che sarebbe costretto a pagarmi equivalgono a 20 per rimborsi spese di giudizio (liquidate dal giudice nelle varie sentenze); sarebbe possibile decurtare questi 20 dal prezzo versato per l'aggiudicazione (100) essendo l'aggiudicatario vittima di questo atteggiamento e il debitore nullatenente?

Ringrazio ancora per l'utilità del forum

inexecutivis pubblicato 15 aprile 2017

Al quesito non può essere fornita una risposta univoca, poiché la possibilità di “decurtare” (la espressione corretta, come tra un attimo vedremo, è “collocare in prededuzione”) le spese sostenute per resistere all’opposizione varia in ragione dei motivi dell’opposizione medesima.

Per comprendere come orientarsi sull’argomento occorre partire dalla previsione di cui all’art. 2770 c.c., a mente del quale “i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi”) e dell’art. 2777 c.c., il quale così dispone: I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario”).

Dal combinato disposto di queste due norme ricaviamo la regula iuris in forza della quale i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori” non solo partecipano alla distribuzione del ricavato, ma sono preferiti ad ogni altro credito, anche ipotecario.

Quindi occorre che siano soddisfatti due requisiti:

che il credito sia qualificabile come credito di giustizia (e tale è il credito per le spese processuali sostenute da colui che ha resistito ad un ricorso in opposizione del debitore);

che esso sia stato sostenuto per consentire il proseguire dell’esecuzione nell’interesse comune di tutti i creditori.

Quest’ultimo aspetto è quello che va analizzato caso per caso, in quanto, affinché le spese legali del giudizio di opposizione possano essere collocate in prededuzione è necessario che si sia trattato di una opposizione che, se accolta, avrebbe pregiudicato non solo la posizione di colui il quale si è difeso, ma l’intera procedura esecutiva.

Cerchiamo di capire meglio questo passaggio con un esempio:

se il debitore promuove opposizione agli atti esecutivi sostenendo che i beni sui quali è caduto il pignoramento sono impignorabili, o che il pignoramento è nullo perché non è stato preceduto dalla notifica del precetto o del titolo esecutivo, il creditore che decida di opporsi lo fa (evidentemente) nell’interesse di tutti i creditori e quindi le spese che sosterrà godono della prededuzione di cui abbiamo appena detto.

Viceversa, se il debitore deduce che dopo la notifica del pignoramento ha provveduto a pagare il credito vantato dal creditore procedente, è chiaro che questo giudizio non giova agli altri creditori, la cui posizione rimane immutata.

Quindi, in definitiva, andranno analizzati i motivi di opposizione e verificato se si tratta di motivi che, ove accolti, avrebbero pregiudicato l’intera procedura.

 

Se così non è, le spese del giudizio di opposizione liquidate nel provvedimento giudiziale che quella opposizione abbia rigettato saranno collocate in sede di distribuzione del ricavato dalla vendita nella stessa posizione del credito cui accedono, e se si tratta di spese sostenute dall’aggiudicatario esse vanno collocate al chirografo.

giovannicarla pubblicato 15 settembre 2021

Buongiorno, coomplimentandomi per la professionalità riporto di seguito le domande:

  • Una volta che è avvenuta l'asta e vi è un aggiudicatario definitivo, l'esecutato può proporre ricorso in opposizione in maniera continuativa? mi spiego meglio: 2 anni fa mi sono aggiudicato all'asta un immobile ma, pochi giorni dopo tale data, l'esecutato ha proposto ricorso all'esecuzione ex art. 615 e/o 623 - 624 comma 1 c.p.c. lamentando l'inesistenza del titolo; il giudice dopo 8 mesi circa ha rigettato il ricorso, ma immediatamente dopo l'esecutato ne ha proposto un altro "sostanzialmente uguale" (così definito dal GE nel provvedimento di fissazione dell'udienza); così è successo per 3 volte, siamo alla terza opposizione e ogni volta il GE si prende minimo 8 mesi per sciogliere la riserva; è quindi un meccanismo che permette all'esecutato di congelare le tempistiche in maniera continuativa?
  • Avendo saldato tutto nei termini previsti 2 anni fa e non avendo nemmeno il decreto di trasferimento sono legittimato a chiedere il risarcimento dei danni? Se sì come si quantificano e soprattutto a chi si possono richiedere?
  • si può chiedere che venga cambiato il custode (al posto dell'esecutato) e si proceda contestualmente alle operazioni di liberazione nonostante il giudice si debba ancora pronunicare sull'ultimo ricorso?

Mi scuso per i riferimenti alla situazione personale ma sarebbe stato difficile formulare le domande altrimenti.

 

Buonasera, sono in una situazione simile: mi sono aggiudicato un'asta, ho versato il saldo del prezzo, tuttavia nelle more, con ricorso in opposizione è stato impugnato il verbale di aggiudicazione. Il giudice ha fissato e tenuto l'uudienzxa di comparizione delle parti ma ad oggi (un anno dall'agiudicazione e 6 mesi dall'udienza) non si è ancora espresso.

Vorrei capire se esiste un meccanismo di silenzio rigetto e/o se ci sono delle tempistiche che vanno rispettate da parte del tribunale.

 

Grazie in anticipo e complimenti!

inexecutivis pubblicato 19 settembre 2021

Difficile rispondere alle domande formulate prescindendo dallo studio degli atti del procedimento. Ci senmbra comunque molto strano che a distanza di sei mesi dall'udienza il giudice non si sia ancora pronunciato. In alcuni tribunale i giudici sono particolarmente sovraccarichi di lavoro e questo può accadere, ma ci sembra una ipotesi piuttosto infrequente. Se così fosse, suggeriamo di interloquire con l'avvocato per comprender cosa sia accaduto.

Quanto alla prima domanda, occorrerebbe capire come mai al rigetto dell'opposizione non segua la pronuncia del decreto di trasferimento.

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