Registrazione del decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 18 giugno 2017
chiabia pubblicato 16 giugno 2017

Buongiorno,

circa 1 mese fa ho saldato un immobile che mi sono aggiudicato in asta a marzo.

A seguito del saldo, mi sono state consegnate le chiavi dell'immobile (che era libero e non abitato). Il curatore mi ha però raccomandato di non effettuare lavori di nessun tipo e di attendere il decreto di trasferimento.

Ad oggi, il curatore mi informa che il decreto è all'ufficio del registro, ma richiedendo maggiori informazioni per spiegarmi questo cosa vuol dire esattamente e quali sono le fasi successive e le tempistiche necessarie, non si è rivelato molto collaborativo.

Il fatto che sia all'uffico del registro, vuol dire che è già stato firmato dal giudice e che quindi non è più opponibile, o ci sono ancora rischi che qualcosa possa andare storto nella fase di registrazione?

 

Grazie

inexecutivis pubblicato 18 giugno 2017

Il fatto che il decreto di trasferimento sia in corso di registrazione vuol dire che lo stesso è stato firmato dal Giudice dell’esecuzione.

Il linea generale non ci dovrebbero essere problemi a questo punto, anche se il tema della definitività del decreto di trasferimento è assai spinoso in relazione al fatto che nessuna norma prescrive che esso sia notificato al debitore, con la conseguenza che è difficile individuare il momento dal quale decorrono i venti giorni che l’art. 617 c.p.c. assegna per impugnarlo.

Per ovviare a questo inconveniente molti tribunali dispongono che il decreto di trasferimento sia notificato al debitore.

Problema diverso è quello della revocabilità, e dunque della stabilità, del decreto di trasferimento (e del suo effetto traslativo), a norma dell’art. 487 c.p.c., a mente del qualeSalvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione.

La giurisprudenza (Cass., 2-4-1997, n. 2867; 28-8-1997, n. 7749; 20-10-1997, n.9630; 16-9-2008, n. 23709) ha individuato questo momento nel compimento delle formalità indicate al comma primo dell’art. 586, vale a dire registrazione (da eseguirsi nel termine di venti giorni), trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento (da compiersi nel termine di trenta giorni).

 

Sul punto, in particolare, si è detto che “In tema di espropriazione forzata immobiliare, il giudice dell'esecuzione può sempre revocare il decreto di trasferimento di sua iniziativa, anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., a meno che il provvedimento non abbia avuto definitiva esecuzione, momento, quest'ultimo, che si identifica non con quello dell'emanazione del decreto di trasferimento, ma con quello del compimento, da parte del cancelliere, delle operazioni indicate dall'art. 586 cod. proc. civ.”. (Sez. 3, Sentenza n. 24001 del 16/11/2011).

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