Rispondiamo alla domanda osservando che quanto riferito dal professionista delegato è sostanzialmente corretto, anche se precisiamo che a nostro avviso l’aggiudicatario ha diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza senza tuttavia avere l’onere di formulare una apposita domanda di rimborso in tal senso.
La premessa di fondo dalla quale occorre partire è che i costi del trasferimento del bene che gravano sull’aggiudicatario dipendono dal prezzo di aggiudicazione.
Si tenga presente che ai sensi dell’art. 54 l. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) e dell’art. 11, d.P.R. 31 ottobre 1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposta ipotecaria e catastale) il cancelliere (e dunque, in caso di delega, il professionista incaricato) è individuato tra i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta.
Inoltre, l’art. 2 D.M. Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 prevede che siano posti a carico dell’aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà e delle le relative spese generali, nonché, come detto, le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale (nonché, ove previsto nell’ordinanza di vendita, le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli).
Ancora, va ricordato che l’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. dispone che “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.
Da queste premesse deriva la prassi seguita in moliti tribunali di far versare all’aggiudicatario, unitamente al saldo del prezzo, una somma determinata in via forfettaria, destinata a questi pagamenti.
Ed allora, poiché sono quelle sopra indicate (e solo quelle) le spese gravanti sull’aggiudicatario, è evidente che ove all’esito del loro pagamento dovesse risultare che l’aggiudicatario ha versato un importo maggiore di quello dovuto, ha diritto alla restituzione dell’eccedenza senza che a tal fine sia onerato dalla necessità di inoltrare al professionista delegato una domanda di rimborso.