Rispondiamo alla domanda osservando che la procura è il negozio unilaterale meditante il quale un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo. Essa, a mente dell’art. 1392 c.c., deve rivestire la stesa forma prevista per il contratto che il rappresentante è incaricato di concludere.
La procura può essere generale o speciale, a seconda che conferisca al rappresentante il potere di compiere tutti gli atti relativi ad una determinata attività piuttosto che singoli atti giuridici.
Tipico della procura è il fatto che con essa il rappresentato non si spoglia del potere di compiere, personalmente, l’atto per il quale la procura è stata conferita, a meno che la stessa sia stata rilasciata nell’esclusivo interesse del rappresentante (il che non è nella vendita esecutiva).
Da questi dati si ricava che il ricorso può essere presentato anche dall’offerente.
Quanto alla possibilità che un procuratore speciale (non avvocato) possa partecipare alla gara, siamo dell’avviso che la stessa non sia consentita.
Queste le ragioni.
nella vendita con incanto, dispone l’art. 579 comma 2 c.p.c. che le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
Diversamenre, per la vendita senza incanto l’art. 571 sancisce che le offerte di acquisto debbono essere fatte personalmente o a mezzo di procuratore legale “anche a norma dell’art. 579 ultimo comma”.
Questo vuol dire che mentre nella vendita con incanto l’offerta può essere presentata a mezzo di un procuratore speciale, nella vendita senza incanto l’offerta può essere presentata solo a mezzo di un avvocato (infatti, la figura del procuratore legale è stata abrogata dell'art. 3 della L. n. 27 del 1997).
Si è espressa in questi termini, recentemente, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2016, n. 8951 la quale ha ribadito che “in materia di espropriazione immobiliare, legittimato ex art. 571 c.p.c. a presentare l'offerta di acquisto - in caso di vendita senza incanto - è anche il "procuratore legale" dell'offerente (espressione da intendersi ormai sostituita con quella di "avvocato", e non riferibile invece al procuratore "non falsus"), dovendosi escludere un'irragionevole disparità di trattamento con la differente disciplina contemplata per la vendita con incanto, per la quale l'offerta può essere compiuta anche a mezzo di mandatario, munito di procura speciale, oppure, nel solo caso di offerte per persona da nominare, a mezzo di "procuratore legale", attesa la differenza strutturale esistente tra i due tipi di vendita”.
Questa regola non può essere diversamente interpretata in sede di gara tra gli offerenti.
Come disposto dall’art. 573, infatti, la gara si svolge tra "gli offerenti", i quali come detto possono formulare offerte solo personalmente o a mezzo di procuratore legale (avvocato).
E poiché nella gara l’offerente formula una nuova offerta, o comunque modifica la precedente (incrementando il prezzo), se non è presente personalmente potrà delegare solo un avvocato.
Del resto, se, come affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata, la ratio della previsione normativa è quella di garantire, in sede di vendita senza incanto, la presenza di un soggetto professionale qualificato in ragione del fatto dei particolari connotati che tipizzano l’offerta di acquisto nella vendita senza incanto (primo fra tutti quello della irrevocabilità) è evidente che questa presenza si impone anche in sede di gara tra gli offerenti.