Reclamo o opposizione atti esecutivi

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  • Ultimo messaggio 24 gennaio 2020
savy pubblicato 21 gennaio 2020

Buonasera In premessa i fatti: -gara senza incanto di fronte a professionista delegato; -2 offerenti, offerente 1 che cauziona l'offerta minima con un assegno circolare inferiore al 10 % per 1 centesimo, offerente 2 che offre il prezzo minimo con offerta e cauzione regolari; - il delegato ammette comunque con riserva alla gara anche l'offerente 1, nonostante la richiesta dell'offerente 2 di considerare inefficace l'offerta 1 e di procedere alla aggiudicazione in suo favore al prezzo minimo senza alcuna gara; - il delegato promette all'offerente 2 che l'esito della gara che dovrà comunque svolgersi, non verrà comunque considerato qualora il GE, al quale rimetterà gli atti, considererà inefficace l'offerta 1, provvedendo quindi ad aggiudicare come da sua richiesta l'immobile in suo favore al prezzo minimo - l'offerente 2 si aggiudica l'immobile dopo la gara ad un prezzo più che raddoppiato - il delegato consegna copia del verbale di aggiudicazione sub giudice - dopo qualche giorno dalla gara il delegato contatta l'offerente 2 comunicando che il GE ha considerato valida l'offerta 1 per cui dovrà saldare il prezzo di aggiudicazione entro 120 giorni dalla aggiudicazione medesima - l'aggiudicatario non salda il prezzo entro il termine - il GE decreta la decadenza dell'aggiudicatario Domande Quale rimedio ed entro quali termini potrà esperire l'aggiudicatario per impugnare l'aggiudicazione o la decadenza? Grazie

inexecutivis pubblicato 24 gennaio 2020

Non crediamo che vi siano rimedi a disposizione dell'aggiudicatario. Invero, egli avrebbe dovuto impugnare con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi ex art. 616 cpc, il provvedimento con cui il giudice ha considerato valida l'offerta 1, e nel frattempo provvedere comunque al versamento del saldo del prezzo, poichè il relativo termine non era stato interrotto o sospeso.

In ogni caso il provvedimento con cui è stata ritenuta valida la prima offerta ci pare condivisibile. 

Invero, secondo un condivisibile arresto giurisprudenziale "la tutela del diritto di azione va contemperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonché con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex art. 111 Cost. e 6 CEDU" (Cass.  Sez. 3 03/03/2015 n. 4228) (Si trattava del caso in cui il creditore, dopo aver ricevuto il pagamento della complessiva somma portata in precetto, pari ad euro 17.854,94, aveva ugualmente avviato la procedura esecutiva, nelle forme del pignoramento presso terzi, per l'intero importo, deducendo, nel corso della procedura stessa, l'esistenza di un residuo credito di euro 12,00 a titolo di interessi maturati tra la data di notifica del precetto e la data del pagamento).

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