A nostro avviso la parte non può proporre personalmente il reclamo in parola.
A questo proposito occorre muovere dalla previsione di cui all’art. 82 c.p.c., a mente del quale la parte può stare in giudizio solo con il ministero di un difensore, “salvo che la legge non disponga diversamente”.
Fatta questa premessa, secondo la prevalente opinione dottrinaria il reclamo avverso gli atti del professionista delegato promosso ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. si instaura con “ricorso” al Giudice dell’esecuzione (da depositarsi, evidentemente, in cancelleria) il quale normalmente fisserà con decreto la comparizione delle parti davanti a sé assegnando un termine per la notifica del ricorso e del decreto medesimo alla controparte.
Il procedimento, che evidentemente seguirà le regole processuali dei procedimenti camerali, ha una evidente natura contenziosa, sicché non ci sembra affatto possibile che rispetto ad esso possa prescindersi dalla difesa tecnica.
Del resto, e con riferimento generale al procedimento esecutivo, la dottrina prevalente e la giurisprudenza (Cass., sez. III, 17 dicembre 1984, n. 6603) ritengono che la difesa tecnica sia necessaria, sicché la parte non può stare in giudizio personalmente.
Anche considerazioni di carattere sistematico militano nel senso di ritenere che lo strumento processuale in parola sia attivabile esclusivamente tramite il ministero di un difensore.
Invero, tra reclamo al Giudice dell’esecuzione contro gli atti del professionista ed opposizione agli atti esecutivi avverso i provvedimenti del Giudice dell’esecuzione esiste un mero rapporto di specialità, nel senso che i due rimedi differiscono tra loro solo perché il primo colpisce il provvedimento ove adottato dal delegato, il secondo colpisce quello stesso provvedimento ove adottato dal Giudice in assenza di delega, con la conseguenza che il regime procedimentale non può che essere il medesimo.
Questo parallelismo si coglie oggi ancor più nel fatto che, all’esito della modifica intervenuta con il d.l. n. 83/2015, il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione non è più soggetto all’opposizione agli atti esecutivi, bensì al reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.,
Il cerchio, in questo modo, si è definitivamente chiuso: sia gli atti del professionista delegato che quelli del Giudice dell’esecuzione sono in generale impugnabili dinanzi al Giudice dell’esecuzione medesimo; i primi ex art. 591 ter, i secondi ex art. 617. Entrambe le ordinanze che definiscono della impugnazione sono reclamabili dinanzi al collegio.