reclamo 591 ter accolto dopo che decreto di trasferimento ha esaurito effetti in quanto trascritto

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avvocato pubblicato 21 maggio 2021

Salve, pongo la seguente questione e passo a descrivere il fatto:

asta immobiliare telematica, immobile aggiudicato ad offerente che partecipa tramite presentatore non avvocato, all'esito del verbale di aggiudicazione un altro partecipante non aggiudicatario svolge reclamo ex art. 591 ter al G.E., chiedendo l'annullamento del verbale di aggiudicazione e l'aggiudicazione a proprio favore nella qualità di secondo offerente, in quanto l'offerente aggiudicatario si è avvalso di un professionista non avvocato, in violazione dell'art. 571 c.p.c.. L'aggiudicatario, ignaro del detto reclamo, paga il saldo prezzo e tutto quanto indicatogli dal professionista delegato. Il G.E., sul reclamo ex art. 591 ter c.p.c., fissa una udienza a 40 giorni ma dispone la prosecuzione delle operazioni di vendita. Il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento che il G.E. sottoscrive immediatamente, 30 giorni prima dell'udienza fissata sul reclamo ex art. 591 ter c.p.c., il decreto di trasferimento viene trascritto e l'immobile consegnato all'aggiudicatario nei 10 giorni successivi, siamo a 20 giorni prima dell'udienza che si terrà sul reclamo ex art. 591 ter c.p.c., udienza e reclamo di cui l'aggiudicatario viene a conoscenza per le vie brevi nel lasso temporale tra la firma del decreto di trasferimento e la consegna dell'immobile aggiudicato. Nessuno ha mai comunicato nulla all'aggiudicatario, che ha acquisito informazioni in cancelleria.  All'udienza il G.E. accoglie il ricorso del secondo partecipante all'asta, nella parte in cui questi ha chiesto l'annullamento del verbale di aggiudicazione, non aggiudica l'immobile al secondo offerente ma dispone il rinnovo della vendita. L'udienza si tiene oltre 30 giorni dopo il decreto di trasferimento, oltre 20 giorni la trascrizione dello stesso, D.d.T. che era stato immediatamente comunicato a tutte le parti del processo esecutivo senza che nessuno abbia proposto opposizione agli atti esecutivi nel termine di 20 giorni. Il G.E. nell'accogliere il ricorso, nonostante il decreto di trasferimento abbia esaurito i suoi effetti ex art. 487 c.p.c. e nessuno lo abbia opposto ex art. 617 c.p.c., dispone, come detto, il rinnovo della vendita con pubblicazione dell'avviso entro 25 giorni dalla data dell'udienza.

Chiedo: il decreto di trasferimento, registrato e trascritto nei registri immobiliari, con immobile consegnato dall'IVG all'aggiudicatario, decreto che ha esaurito i suoi effetti ex art. 487 c.p.c. e non è stato opposto ex art. 617 c.p.c., può essere in questo caso d'ufficio revocato? Grazie per le risposte

 

p.s. se tale ultimo provvedimento non è corretto, l'aggiudicatario deve reagire con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c?

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inexecutivis pubblicato 22 maggio 2021

 A nostro avviso il decreto di trasferimento poteva essere revocato, poiché i vizi del procedimento di vendita sono tali da incidere sul procedimento liquidatorio, importando anche l’eventuale revoca del decreto di trasferimento.

In questi termini si è pronunciata (in riferimento alla violazione delle prescrizioni pubblicitarie ma con argomenti assolutamente spendibili nel caso di specie) Cass. Civ., sez. III 9 giugno 2010, n. 13824 secondo cui “La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l'assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici. (Nella specie, la nullità dell'aggiudicazione e del conseguente decreto di trasferimento sono state dichiarate, in sede di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, perché l'udienza di vendita, rifissata dopo un rinvio disposto d'ufficio, non era stata preceduta dalle formalità obbligatorie di pubblicità)” (in termini analoghi anche Cass. Civ., Sez. VI – III, 7 maggio 2015, n. 9255).

Argomenti in tal senso possono trarsi anche da Cass., sez. VI-III, 7 settembre 2017, n. 20924, a mente della quale “In tema di esecuzione forzata per rilascio, la conclusione della procedura mediante il rilascio dell’immobile da parte dell’esecutato, anche se avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì al solo scopo di evitare l’esecuzione coattiva, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all’esecuzione pendente, il cui accoglimento, al contrario, comporta la caducazione degli atti esecutivi e fa sorgere il diritto dell’esecutato a rientrare nella disponibilità del bene del quale sia stato illegittimamente spossessato.

Dunque, se è stato impugnato il verbale di aggiudicazione, la sua caducazione travolge inevitabilmente tutti gli atti successivi.

Tuttavia, ciò che non ci convince nel caso prospettato e l’accoglimento del reclamo in ragione del fatto che il presentatore non fosse offerente.

Invero, a nostro avviso questa decisione nasce dall’equivoco di aver assimilato il presentatore ad un offerente in nome e per conto.

L'invio telematico di un'offerta d'acquisto nei termini in cui esso è disciplinato dal decreto ministeriale n. 32/2015 e dalle specifiche tecniche pone il problema, sconosciuto nei sistemi tradizionali di presentazione dell'offerta cartacea, di identificazione dell'offerente, di accertamento della provenienza dell'offerta e di distinzione tra presentatore dell’offerta ed offerente.

Nell’ordito normativo del codice di rito “presentatore” ed “offerente” sono figure chiaramente diverse. L’offerente è il soggetto che, a mente del primo comma dell’art. 571, formula l’offerta di acquisto dichiarando di voler acquistare personalmente o quale procuratore speciale (purché sia avvocato), anche per persona da nominare; presentatore è invece colui il quale, a norma dell’ultimo comma del citato art. 571, deposita la busta chiusa contenente l’offerta in cancelleria (o dinanzi al professionista delegato nelle ipotesi di cui all’art. 591-bis c.p.c. ) e che viene materialmente identificato all’atto della presentazione.

Nella vendita telematica questo distinguo diventa più sfumato, poiché presentatore ed offerente pur rimanendo figure distinte (Secondo le specifiche tecniche il presentatore è il “Soggetto che compila ed eventualmente firma l’Offerta telematica prima di presentarla con specificato titolo per ciascun offerente”), in taluni casi possono coincidere, nel senso che la presentazione dell’offerta può equivalere ipso iure alla sottoscrizione della medesima. Tanto è possibile poiché il decreto ministeriale prevede che l’offerente sia identificato in colui che sottoscrive con firma digitale l’offerta di acquisto, oppure nel titolare della casella di posta elettronica per la vendita telematica attraverso la quale l’offerta viene presentata, con la conseguenza che il presentatore, se è titolare del pec identificativa (che non è una semplice pec) è offerente.

Ciò posto, è chiaro che al presentatore non può essere richiesta la qualifica di avvocato (a meno che ciò non sia richiesto nell’ordinanza di vendita) poiché il presentatore è il mero compilatore dell’offerta, non già colui che partecipa in nome e per conto.

avvocato pubblicato 22 maggio 2021

Salve, grazie per la celere risposta, vedo che la stessa si sviluppa su 2 temi distinti: la revoca del decreto di trasferimento e la questione del presentatore.

Ora vorrei che si focalizzasse il discorso sul primo dei 2 temi: la revoca (d'ufficio) del decreto di trasferimento quando lo stesso ha avuto totale esecuzione, essendo stato depositato in cancelleria e tracritto presso I Registri Immobiliari ben prima che il G.E., ritengo in violazione dell'art. 487 c.p.c., abbia deciso sua sponte di revocarlo, in assenza di qualsiasi opposizione agli atti esecutivi, non svolta da nessuno (neppure da chi aveva in passato reclamato il verbale di aggiudicazione del professionsita delegato).

Nel merito non concordo con quanto esposto: le prime due sentenze di Cassazione da Voi citate hanno giudicato su di una opposizione agli atti esecutivi, che nel caso concreto è assente, mentre la terza ed ultima ha giudicato su di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. da parte del debitore, da quanto emerge dalla Massima da Voi riportata qui sopra), e vorrei approfondire la questione:

credo che la premessa essenziale da fare sia distinguere le decisioni di merito e di Cassazione in base al fatto che il G.E. e poi la Cassazione decidano su opposizioni agli atti esecutivi rivolte ad aggredire nel termine di 20 giorni il decreto di trasferimento e la ben distinta situazione, che è quella del caso concreto, in cui il G.E., non richiesto di revocare il decreto di trasferimento da alcuno delle parti del processo esecutivo: debitore, creditori, aggiudicatario, partecipanti all'asta risultati non vincitori; decida sua sponte di esercitare il potere di revoca ex art. 487 c.p.c. quando questo potere, per pacifica -mi sembra- Giurisprudenza di cassazione, è esercitabile solamente entro il termine temporale delimitato dalla esecuzione concreta del decreto di trasferimento

 

SEZ. 3, SENTENZA N. 24001 DEL 16/11/2011

 

In tema di espropriazione forzata immobiliare, il giudice dell'esecuzione può sempre revocare il decreto di trasferimento di sua iniziativa, anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., a meno che il provvedimento non abbia avuto definitiva esecuzione, momento, quest'ultimo, che si identifica non con quello dell'emanazione del decreto di trasferimento, ma con quello del compimento, da parte del cancelliere, delle operazioni indicate dall'art. 586 cod. proc. civ.  Idem  SENTENZA N. 23709 DEL 16/09/2008

 

 Nella procedura di espropriazione forzata immobiliare, verificatasi l'aggiudicazione del bene posto in vendita, l'aggiudicatario deve versare il prezzo corrispondente nel termine fissato con l'ordinanza di vendita (art. 585 cod. proc. civ.) ed il giudice dell'esecuzione, se non ricorrono i presupposti per la sospensione della vendita, pronuncia decreto con il quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato (art. 586 cod. proc. civ.), impartendo le disposizioni previste per il pagamento delle somme spettanti. Una volta realizzate le suddette formalità, si perviene al risultato conclusivo del procedimento, il quale, quando è compiuto, non può più essere messo in discussione dalle parti attraverso la proposizione dell'istanza di revoca del relativo provvedimento di trasferimento conseguente all'aggiudicazione del bene espropriato (alla stregua dell'art. 487 cod. proc. civ.), essendo invero proponibili solo le impugnazioni interne al procedimento esecutivo stesso, che, se non formulate nei modi e termini di legge, determinano un effetto preclusivo a carico delle parti medesime.  SENTENZA N. 26078 DEL 30/11/2005

che è esattamente il caso concreto: potere di revoca ormai esaurito, solo una opposizione agli atti esecutivi nei confronti del D.d.T., che nel caso concreto è assente, avrebbe potuto mettere in discussione la validità dell'acquisto.

 

Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicchè è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10251 del 20 maggio 2015

 

 

In tema di processo di esecuzione, con riferimento alla espropriazione immobiliare, il trasferimento dell’immobile aggiudicato è l’effetto di una fattispecie complessa, costituita dall’aggiudicazione, dal successivo versamento del prezzo e dal decreto di trasferimento: poiché all’ordinanza di aggiudicazione si dà esecuzione emettendo il decreto di trasferimento, la stessa può essere revocata fin quando il decreto non sia emanato. Cass. 24 gennaio 2007, n. 1498.

 

In tema di esecuzione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, nel corso di un processo di espropriazione forzata immobiliare, dichiara la nullità dell’aggiudicazione pronunciata all’esito dell’incanto (nella specie, in quanto tenuto nell’ufficio del giudice anziché nell’aula d’udienza usualmente utilizzata a questo fine), fissando un nuovo incanto, non è giuridicamente inesistente, in quanto è adottato dal giudice dell’esecuzione in forza del potere di revoca dei propri provvedimenti (art. 487 comma 1 c.p.c.), esercitabile per ragioni determinate da vizi del provvedimento, oltre che da valutazioni di inopportunità, originaria o sopravvenuta, sino a quando l’ordinanza di aggiudicazione provvisoria non abbia avuto definitiva esecuzione con la pronunzia del decreto di trasferimento del bene. Cass. 10 febbraio 2003, n. 1936.

 

 

avvocato pubblicato 22 maggio 2021

aggiungo queste Vostre passate (2018) considerazioni: https://forum.inexecutivis.it/thread/revoca-d-ufficio-aggiudicazione/

inexecutivis pubblicato 25 maggio 2021

Non condividiamo le deduzioni svolte, anzi, per meglio dire, riteniamo che esse siano non sovrapponibili al caso prospettato.

Il nostro convincimento si fonda sulla circostanza per cui nel caso di specie una “opposizione” nella forma del reclamo ex art. 591-ter c.p.c., (del resto, questa era l’unica strada praticabile, atteso che contro i provvedimento del delegato non è possibile promuovere l’opposizione agli atti esecutivi) era stata comunque formulata, con la conseguenza che, riteniamo, non era necessario impugnare tutti gli atti conseguenti, i quali restano travolti ipso iure dalla caducazione di quello presupposto.

avvocato pubblicato 25 maggio 2021

salve, eppure Cassazione 12238 del 2019, che ha statuito in merito all'istituto del reclamo ex art. 591 ter c.p.c., trae la conclusioine che tale istituto sia diverso da quello dell'opposizione agli atti esecutivi, in quanto, ad esempio il provvedimento, eventualmente reclamato, non può essere impugnato ulteriormente, neppure in Cassazione, non avendo carattere decisorio, bensì ordinatorio, alla stessa stregua di una istanza di revoca di un qualsiasi provvedimento di un processo di esecuzione; se così è il provvedimento da impugnare è l'intervenuto Decreto di Trasferimento, così come è stato deciso da Tribunale di Napoli, ord, del 30 novembre 2020, facilmente rintracciabile in rete, che così recita: " Orbene, la circostanza sopra evidenziata e, in particolare modo, il fatto che il giudice abbia già adottato l’atto successivo previsto nella sequenza di legge induce il Collegio ad interrogarsi sulla perdurante ammissibilità di una decisione nel merito delle contestazioni formulate con il ricorso.
A ben vedere, si tratta di un problema che involge il sistema delineato dal codice di procedura civile in ordine alla deduzione delle “nullità” degli atti dell’esecuzione forzata ed alle modalità del controllo dell’attività posta in essere dal professionista delegato alle operazioni di vendita.E’ ben noto come il codice di rito contempli uno strumento generale di deduzione delle nullità degli atti esecutivi: l’opposizione ex art. 617 c.p.c.
Il meccanismo in questione si traduce, tendenzialmente, in un limite temporale alla propagazione della pretesa nullità (che, diversamente, si verificherebbe alla luce del principio generale dell’art. 159 c.p.c.), nel senso cioè che – dovendo l’opposizione essere formulata in un termine sancito a pena di decadenza – l’omesso tempestivo rilievo del vizio ne determina la “sanatoria” e, conseguentemente, dà luogo ad una sorta di “stabilizzazione” dell’atto posto in essere (la cui legittimità non è suscettibile di essere rimessa in discussione successivamente).
È altrettanto noto, tuttavia, come – tralasciando le specificazioni conseguenti all’articolazione per fasi del processo esecutivo ed alla configurabilità anche di Firmato Da: COLANDREA VALERIO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 77e1cee70ba76700757d88359eef4161 - Firmato Da: CACACE MONICA Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 327d9d21f1e82ec38735c237fecd566f
nullità c.d. insanabili (profili che qui non vengono in rilievo) – siffatto sistema riguardi unicamente gli atti del giudice dell’esecuzione e non operi, invece, per quelli posti in essere dal professionista delegato.
Invero, costituisce principio consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità quello per cui “in tema di esecuzione forzata, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, il quale è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo; pertanto, ove tale giudice abbia delegato ad un notaio lo svolgimento delle operazioni, gli atti assunti dal professionista possono essere sottoposti al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 cod. proc. civ. ovvero nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato ma non possono essere impugnati direttamente con l'opposizione agli atti esecutivi” (Cass. 20 gennaio 2011, n. 1335. Cfr., altresì, nella medesima prospettiva e con riguardo all’impugnazione di atti di altri ausiliari del giudice dell’esecuzione, Cass. 6 marzo 2018, n. 5175; Cass. 12 dicembre 2016, n. 25317; Cass. 30 settembre 2015, n. 19753; Cass. 21 marzo 2008, n. 7674).
In relazione all’attività del professionista, piuttosto, il legislatore ha contemplato un autonomo e peculiare sotto-sistema: per l’appunto, quello dell’art. 591-ter c.p.c.
Si tratta di un meccanismo imperniato su di un duplice e concorrente schema.
Anzitutto, si prevede uno strumento funzionale ad un “controllo preventivo” destinato a sfociare in un provvedimento del giudice dell’esecuzione avente la forma del decreto: il primo periodo dell’art. 591-ter c.p.c. stabilisce infatti che – a fronte di una difficoltà insorta nel corso delle operazioni di vendita – possa essere direttamente il professionista delegato a rivolgersi al giudice dell’esecuzione, sottoponendo al medesimo la difficoltà riscontrata e richiedendo in buona sostanza istruzioni circa il prosieguo delle operazioni.
In secondo luogo, poi, si disciplina uno strumento funzionale ad un “controllo successivo” destinato a sfociare in un provvedimento del giudice dell’esecuzione avente la forma dell’ordinanza: il secondo periodo dell’art. 591-ter c.p.c. prevede che le parti o comunque gli interessati possano proporre reclamo al giudice dell’esecuzione avverso il decreto con il quale il medesimo giudice abbia statuito sull’istanza del professionista delegato per la soluzione delle difficoltà oppure avverso un atto posto in essere direttamente dal professionista.
La decisione adottata dal giudice dell’esecuzione con tale secondo provvedimento (si ribadisce, l’ordinanza di risoluzione del reclamo) è soggetta ad ulteriore controllo.
In particolare, nel sistema originario l’ordinanza in questione era impugnabile con l’opposizioneIn particolare, nel sistema originario l’ordinanza in questione era impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi: l’art. 591-ter, terzo periodo, c.p.c. stabiliva infatti Firmato Da: COLANDREA VALERIO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 77e1cee70ba76700757d88359eef4161 - Firmato Da: CACACE MONICA Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 327d9d21f1e82ec38735c237fecd566f
espressamente che “restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617”, previsione che era stata interpretata proprio nel senso dell’impugnabilità in tal senso della decisione del giudice dell’esecuzione (Cass. 26 giugno 2006, n. 14707; Cass. 15 maggio 2018, n. 11817).
A ben vedere, la soluzione prescelta si poneva in linea di continuità con il sistema generale di deduzione delle nullità degli atti esecutivi incentrato sull’opposizione ex art. 617 c.p.c.
In questa prospettiva, in buona sostanza, il meccanismo dell’art. 591-ter c.p.c.:
ļ‚· da un lato, era funzionale all’emersione “anticipata” di un atto del giudice dell’esecuzione suscettibile di impugnazione nelle forme per così dire ordinarie;
ļ‚· dall’altro lato, comportava un effetto di “stabilizzazione” sulle questioni oggetto della decisione con il reclamo, nel senso cioè – stante il richiamo al rimedio dell’art. 617 c.p.c. – la contestazione della soluzione prospettata nell’ordinanza del giudice ex art. 591-ter c.p.c. avrebbe richiesto la formulazione dell’opposizione nel termine di legge e non sarebbe stato possibile farla valere anche con l’impugnazione degli atti del giudice dell’esecuzione “a valle” della fase delegata al professionista (principalmente, ma non solo, il decreto di trasferimento).
Con il D.L. n. 83 del 2015, convertito in legge n. 132 del 2015, il legislatore ha operato una significativa innovazione del meccanismo dell’art. 591-ter c.p.c.: il controllo sul provvedimento del giudice dell’esecuzione di decisione del reclamo non viene più affidato allo strumento dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., bensì al reclamo al Collegio disciplinato dall’art. 669-terdecies c.p.c.
Verosimilmente, la novella è stata dettata da un’esigenza “acceleratoria” e di rapida definizione delle problematiche insorgenti nella fase della delega delle operazioni di vendita, posto che si è operata la sostituzione di uno strumento comunque funzionale all’introduzione di un vero e proprio giudizio di cognizione (l’opposizione ex art. 617 c.p.c.) con un rimedio più agile e deformalizzato (rientrante nella disciplina del procedimento cautelare uniforme).
Nondimeno, sul piano sistematico ne è risultata una significativa modificazione rispetto al modello generale sopra descritto.
Sul punto, occorre ricordare come il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità abbia espressamente escluso che l’ordinanza con la quale il Collegio sia chiamato a verificare la correttezza delle statuizioni adottate dal giudice dell’esecuzione nel quadro del reclamo ex art. 591-ter c.p.c. abbia natura decisoria e definitiva: il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione è nel Firmato Da: COLANDREA VALERIO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 77e1cee70ba76700757d88359eef4161 - Firmato Da: CACACE MONICA Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 327d9d21f1e82ec38735c237fecd566f
senso che “l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.” (Cass. 9 maggio 2019, n. 12238; Cass. 21 luglio 2020, n. 15441).In buona sostanza, in tale diversa prospettiva il controllo del Collegio sulle ordinanze emesse in esito al ricorso ex art. 591-ter c.p.c. “costituisce un controllo su un'attività ordinatoria” posta in essere dal giudice dell’esecuzione “e ne mutua tale natura”, con la conseguenza che – per quanto qui specificamente interessa – le “eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al giudice dell'esecuzione, i quali soltanto potranno essere impugnati con l'opposizione agli atti esecutivi, facendo valere la nullità derivata dall'errore commesso dal professionista delegato nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 617 c.p.c.” (cfr. la sopra richiamata Cass. 9 maggio 2019, n. 12238, in motivazione).§ 5. Le considerazioni che precedono consentono di risolvere il problema relativo alla “sorte” ed alla “efficacia” della decisione del Collegio in sede di controllo ex art. 591-ter c.p.c. laddove il giudice dell’esecuzione abbia già posto in essere l’atto successivo previsto nell’ordinaria sequenza procedimentale (tanto il decreto di trasferimento, quanto l’ordinanza dichiarativa della decadenza ex art. 587 c.p.c.).
Invero, il fatto che una pronuncia del Collegio non solo non abbia natura “decisoria”, ma soprattutto sia priva del carattere di definitività nella soluzione delle questioni insorte nella fase della delega induce ad escludere che essa possa avere diretta incidenza sull’atto successivo del giudice dell’esecuzione: piuttosto, sarà quest’ultimo a soggiacere agli ordinari meccanismi di impugnazione (e, segnatamente, al rimedio dell’art. 617 c.p.c.).
In questa prospettiva, cioè, il reclamo finisce per essere del tutto inidoneo a produrre un risultato effettivo ed utile ai fini del prosieguo della procedura.
La soluzione delle contestazioni inerenti le operazioni delegate al professionista risulta infatti “superata” e per così dire “doppiata” dall’adozione del successivo atto del giudice dell’esecuzione, atto che – se è vero che subisce la “propagazione” delle eventuali nullità della fase della delega (essendo oramai venuto meno, come sopra evidenziato, il meccanismo di stabilizzazione anticipata conseguente all’originario testo dell’art. 591-ter c.p.c.) – nondimeno deve essere tempestivamente impugnato con lo strumento ex art. 617 c.p.c.

avvocato pubblicato 26 maggio 2021

ed aggiungo, circa il vostro pensiero "Il nostro convincimento si fonda sulla circostanza per cui nel caso di specie una “opposizione” nella forma del reclamo ex art. 591-ter c.p.c., (del resto, questa era l’unica strada praticabile, atteso che contro i provvedimento del delegato non è possibile promuovere l’opposizione agli atti esecutivi) era stata comunque formulata"

che il reclamo ex 591 ter cpc non è affatto una opposizione, in quanto: 1) il reclamo volto contro l'aggiudicatario, non è mai stato notificato o comunicato all'aggiudicatario e viene deciso in assenza dell'aggiudicatario, estraneo al processo esecutivo fino a quel momento, mentre una opp. agli atti esecutivi, che è istituto giuridico ben diverso, va notificata a tutti le parti per la tutela del contraddittorio, vi è litisconsorzio necessario comprensivo dell'aggiudicatario (tra le tante, ma mi sembra pacifico: Cass. civ. n. 2461/2009), nel caso di opposizione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'aggiudicazione, essa deve essere proposta anche contro l'aggiudicatario e a questi notificata Cass. civ. n. 47/1996; 2) il reclamo è deciso dal GE, il giudizio di merito di cui all'art. 618, 2° comma, c.p.c. è deciso con sentenza da altro Giudice, diverso dal GE (ex art.186 bis disp. Att) ; in definitiva, il reclamo ex art. 591 ter c.p.c. non è altro che, a mio parere, l'istituzionalizzazione della generica "istanza" rivolta al Giudice, che di per sè non può compromettere niente, è il successivo atto del GE che sarà aggredibile con l'opposizione; senonchè nel caso concreto il GE aveva emesso un successivo atto di esecuzione: il D.d.T. a favore dell'aggiudicatario, e tale atto andava impugnato dal non aggiudicatario. Sempre tale atto, una volta esauriti gli effetti con il suo deposito in cancelleria seguito anche da registrazione, trascrizione, voltura catastale e materiale consegna dell'immobile, non è più revocabile dal GE ex art. 487 c.p.c.       Il fatto che nel caso di studio lo sia stato, il GE ha revocato il D.d.T. 20 giorni dopo l'esaurisri di tutti i suoi effetti, rende tale atto esecutivo (di revoca del D.d.T.) opponibile dall'aggiudicatario con fondamento delle sue ragioni, a mio parere..   attendo le opinioni di chi vorrà intervenire, grazie

inexecutivis pubblicato 27 maggio 2021

Le considerazioni svolte ci convincono (non condividiamo invece i precipitati che la ordinanza del tribunale di Napoli nord trae in punto di cessazione della materia del contendere per effetto della successiva evoluzione della sequenza procedimentale). Tuttavia, non riteniamo che dai principi espressi da Cass. 12238/2019 possa trarsi il precipitato per cui l'annullamento di un verbale di aggiudicazione sia inidoneo a travolgere il successivo decreto di trasferimento, in difetto di una specifica impugnazione di quest'ultimo. La Corte afferma che i vizi dell'atto reclamato si propalano al conseguenziale provvedimento del ge, a sua volta impugnabile con lo strumento dell'opposizione di cui all'art. 617, ma ciò dice, (a nostro avviso) per argomentare l'assunto secondo cui è quella la sede in cui il giudice svolge attività decisorie e non meramente regolarorie (ragione per cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del collegio), ed è quella la sede in cui la tutela del diritto si dipana nella sua interezza, senza che, conseguentemente, l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza collegiale costituisca un vulnus per il reclamante.

Ma questo, sul piano procedimentale, non significa che, a contrario, sempre sul piano della regolazione della fase della vendita, il giudice non possa revocare un suo provvedimento che ritenga illegittimo all'esito del reclamo avverso un atto presupposto, fermo restando che la successiva opposizione avverso il provvedimento di revoca sarà lo strumento attraverso il quale il soggetto pregiudicato dalla revoca (e quindi l'aggiudicatario) potrà far valere le proprie ragioni sul piano sostanziale, e cioè in punto di legittimità o meno del decreto di trasferimento.

Se così fosse il reclamo perderebbe qualunque sua utilità. Si pensi all’offerente che ritenga di essere stato illegittimamente escluso dalla gara.

Ove lo si ritenesse vincolato dall’onere di impugnare anche il decreto di trasferimento, dovrebbe giungersi alla conclusione per cui quel decreto di trasferimento potrebbe essere impugnato ed annullato (per essere stato pronunciato all’esito di un procedimento di vendita viziato) in qualunque momento, ed anche a distanza di anni, non essendo prevista la comunicazione del decreto di trasferimento all’aggiudicatario escluso.

Non solo. Si avrebbe altresì l’ulteriore effetto per cui, presentato il reclamo, se successivamente venisse adottato il decreto di trasferimento il giudice dovrebbe revocare l’aggiudicazione senza tuttavia pronunciarsi sul decreto di trasferimento perché non impugnato, ma ancora impugnabile per quanto abbia avuto esecuzione.

avvocato pubblicato 27 maggio 2021

leggo al volo le vostre considerazioni, ed il primo pensiero è che (ultima parte del vostro ragionamento) il reclamo non perde utilità se il reclamante chiede la sospensione (cosa che nel caso concreto non ha chiesto! con il reclamo 591 ter) ed il GE sospende le operazioni (cosa che avrebbe risolto a monte ogni questione), ma se il GE di fatto non sospende, permette che l'aggiudicatario in assenza di conoscenza di ciò che sta succedendo, paghi il prezzo di aggiudicazione,le tasse, le spese; e poi il GE, che ancora non decide sul reclamo, compie il successivo atto dell'esecuzione, il D.d.T., che ha piena esecuzione, si può sostenere che, in assenza di una opposizione ex art. 617 c.p.c. del soggetto che presentò in passato il reclamo 591 ter, il GE sua sponte possa revocare il D.d.T.?

avvocato pubblicato 27 maggio 2021

aggiungo: fissata dal GE nuova vendita entro un mese, come potrà l'aggiudicatario, in ipotesi, parteciparvi, avendo lo stesso pagato il saldo prezzo, le tasse e le spese non avendo a disposizione il denaro che ha versato per un immobile di cui si pretende venga restituito?

potrà partecipare ed in ipotesi di prezzo similare (o inferiore) a quello della precedente asta, affermare con diritto che non paga, avendo già pagato in precedenza?

avvocato pubblicato 27 maggio 2021

aggiungo ulteriormente circa il vostro passaggio: Ove lo si ritenesse vincolato dall’onere di impugnare anche il decreto di trasferimento, dovrebbe giungersi alla conclusione per cui quel decreto di trasferimento potrebbe essere impugnato ed annullato (per essere stato pronunciato all’esito di un procedimento di vendita viziato) in qualunque momento, ed anche a distanza di anni, non essendo prevista la comunicazione del decreto di trasferimento all’aggiudicatario escluso.

l'aggiudicatario escluso conosce il D.d.T. quantomeno in quanto la decisione sul reclamo dichiara tra l'altro, che il GE revoca il Decreto di trasferimento.

e circa il vostro passaggio: Non solo. Si avrebbe altresì l’ulteriore effetto per cui, presentato il reclamo, se successivamente venisse adottato il decreto di trasferimento il giudice dovrebbe revocare l’aggiudicazione senza tuttavia pronunciarsi sul decreto di trasferimento perché non impugnato, ma ancora impugnabile per quanto abbia avuto esecuzione.

questo è quanto trattato nel dettaglio da

In tema di processo di esecuzione, con riferimento alla espropriazione immobiliare, il trasferimento dell’immobile aggiudicato è l’effetto di una fattispecie complessa, costituita dall’aggiudicazione, dal successivo versamento del prezzo e dal decreto di trasferimento: poiché all’ordinanza di aggiudicazione si dà esecuzione emettendo il decreto di trasferimento, la stessa può essere revocata fin quando il decreto non sia emanato. Cass. 24 gennaio 2007, n. 1498. ove, a contrario, io leggo che il G E ha potere di revoca sui suoi provvedimenti solo se non ne emette altri nella catebna di provvedimenti che si sussegue nel processo esecutivo, se ne emette un altro, al massimo si impugna ex art. 617 c.p.c. l'ultimo, per motivi derivati, sembra dire la Cassazione 1498

 

 

avvocato pubblicato 27 maggio 2021

concludo (per ora! scusate se sono prolisso) che non avrebbe senso prevedere che il processo esecutivo può essere sospeso (con l'opposizione ex art. 617 c.p.c.-618, II comma, 624 ultimo comma // oppure con il 591 ter) se poi gli effetti di un processo non sospeso e di un atto non sospeso (verbale aggiudicazione) ma confermato implicitamente dal successivo atto della catena (D.d.T.), possono essere revocati dal GE

avvocato pubblicato 27 maggio 2021

post scritum

mi sembra che la notissima Cassazione a Sezioni Unite -sentenza del 14 dicembre 2020, n. 28387- che ha stabilito che il Conservatore dei registri immobiliari deve trascrivere il D.d.T. senza attendere lo spirare dei termini per eventuali opposizioni sia illuminante sul punto: il bene immobile, acquisito dal terzo, al terzo rimane (salva l'opp. ex art. 617 c.p.c., che nel nostro caso non è stata proposta).

Il principio di stabilità della vendita forzata, codificato dall’art. 2929 c.c. e definitivamente consacrato dall'art. 187-bis disp. att. c.p.c., che è il perno del processo di espropriazione immobiliare, implica che il terzo acquirente del bene pignorato (ovviamente non colluso), debba poter confidare sulla legittimità (e trasparenza) della procedura di vendita.

robertomartignone pubblicato 27 maggio 2021

Caso complicato , ma parere personale rimarrei sugli aspetti pratici 

avvocato pubblicato 27 maggio 2021

praticamente, il GE, in assenza di opposizione agli atti esecutivi, può sua sponte revocare un Decreto di Trasferimento depositato in cancelleria, registrato, volturato, Trascritto nei RR:II: e che quindi ha esaurito i suoi effetti ex art. 487 c.p.c.?    Credo proprio di no, qualsiasi parte o interessato è tenuto nel rispetto dei 20 giorni dalla conoscibilità del Decreto d.T. ad opporlo ex art. 617 c.p.c. in mancanza il Decreto non è revocabile

robertomartignone pubblicato 28 maggio 2021

Ecco questa è l ' interpretazione pratica corretta , essendo evalso il termine ..

inexecutivis pubblicato 28 maggio 2021

Esatto, è questo il tema: quello di stabilire se, impugnato un provvedimento del professionista delgato a norma dell'art. 591-ter, il reclamante sia onerato ad impugnare anche i conseguenzali atti del giudice dell'esecuzione, o se l'annullamento del primo travolga ipso iure i secondi a prescindere dalla loro impugnazioni.

A noi pare che ragioni di carattere sostanziale impongano la seconda soluzione, ma comprendiamo le ragioni di una diversa lettura.

Rispetto a questi argomenti, non riteniamo che possa venire in considerazione l'art. 2929, atteso che esso esclude la rilevanza delle nullità che hanno preceduto la vendita, il che significa, per costante fgiurisprudenza, che i vizi che attengono al procedimento di vendita sono suscettibili di travolgere il decreto di trafenrimento. 

avvocato pubblicato 28 maggio 2021

come ultimo tema di riflessione ripropongo questo aspetto, a suo modo molto importante:

fissata dal GE nuova vendita entro un mese, come potrà l'aggiudicatario, in ipotesi, parteciparvi, avendo lo stesso pagato il saldo prezzo, le tasse e le spese non avendo a disposizione il denaro che ha versato per un immobile di cui si pretende venga restituito?

considerato che il GE, nel provvedimento con cui revoca il D.d.T., nulla dice circa la restituzione delle somme pagate dall'aggiudicatario....

potrà partecipare ed in ipotesi di prezzo similare (o inferiore) a quello della precedente asta, affermare con diritto che non paga, avendo già pagato in precedenza?

robertomartignone pubblicato 28 maggio 2021

Francamente non ho mai visto una cosa simile ..a questo punto farei istanza chiedendo chiarimenti al GE , dato che fino a prova contraria  è lui che " fa " i provvedimenti .

inexecutivis pubblicato 29 maggio 2021

A nostro avviso si, poichè si ritroverebbe, di fatto, ad aver già pagato; peraltro, si potrebbe eccepire la compensazione tra il prezzo da versare e la somma da ottenere a rimborso.

robertomartignone pubblicato 29 maggio 2021

Deve fare istanza e chiedere ragguagli , con i ma e con i se non si va da nessuna parte 

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