Salve, grazie per la celere risposta, vedo che la stessa si sviluppa su 2 temi distinti: la revoca del decreto di trasferimento e la questione del presentatore.
Ora vorrei che si focalizzasse il discorso sul primo dei 2 temi: la revoca (d'ufficio) del decreto di trasferimento quando lo stesso ha avuto totale esecuzione, essendo stato depositato in cancelleria e tracritto presso I Registri Immobiliari ben prima che il G.E., ritengo in violazione dell'art. 487 c.p.c., abbia deciso sua sponte di revocarlo, in assenza di qualsiasi opposizione agli atti esecutivi, non svolta da nessuno (neppure da chi aveva in passato reclamato il verbale di aggiudicazione del professionsita delegato).
Nel merito non concordo con quanto esposto: le prime due sentenze di Cassazione da Voi citate hanno giudicato su di una opposizione agli atti esecutivi, che nel caso concreto è assente, mentre la terza ed ultima ha giudicato su di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. da parte del debitore, da quanto emerge dalla Massima da Voi riportata qui sopra), e vorrei approfondire la questione:
credo che la premessa essenziale da fare sia distinguere le decisioni di merito e di Cassazione in base al fatto che il G.E. e poi la Cassazione decidano su opposizioni agli atti esecutivi rivolte ad aggredire nel termine di 20 giorni il decreto di trasferimento e la ben distinta situazione, che è quella del caso concreto, in cui il G.E., non richiesto di revocare il decreto di trasferimento da alcuno delle parti del processo esecutivo: debitore, creditori, aggiudicatario, partecipanti all'asta risultati non vincitori; decida sua sponte di esercitare il potere di revoca ex art. 487 c.p.c. quando questo potere, per pacifica -mi sembra- Giurisprudenza di cassazione, è esercitabile solamente entro il termine temporale delimitato dalla esecuzione concreta del decreto di trasferimento
SEZ. 3, SENTENZA N. 24001 DEL 16/11/2011
In tema di espropriazione forzata immobiliare, il giudice dell'esecuzione può sempre revocare il decreto di trasferimento di sua iniziativa, anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., a meno che il provvedimento non abbia avuto definitiva esecuzione, momento, quest'ultimo, che si identifica non con quello dell'emanazione del decreto di trasferimento, ma con quello del compimento, da parte del cancelliere, delle operazioni indicate dall'art. 586 cod. proc. civ. Idem SENTENZA N. 23709 DEL 16/09/2008
Nella procedura di espropriazione forzata immobiliare, verificatasi l'aggiudicazione del bene posto in vendita, l'aggiudicatario deve versare il prezzo corrispondente nel termine fissato con l'ordinanza di vendita (art. 585 cod. proc. civ.) ed il giudice dell'esecuzione, se non ricorrono i presupposti per la sospensione della vendita, pronuncia decreto con il quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato (art. 586 cod. proc. civ.), impartendo le disposizioni previste per il pagamento delle somme spettanti. Una volta realizzate le suddette formalità, si perviene al risultato conclusivo del procedimento, il quale, quando è compiuto, non può più essere messo in discussione dalle parti attraverso la proposizione dell'istanza di revoca del relativo provvedimento di trasferimento conseguente all'aggiudicazione del bene espropriato (alla stregua dell'art. 487 cod. proc. civ.), essendo invero proponibili solo le impugnazioni interne al procedimento esecutivo stesso, che, se non formulate nei modi e termini di legge, determinano un effetto preclusivo a carico delle parti medesime. SENTENZA N. 26078 DEL 30/11/2005
che è esattamente il caso concreto: potere di revoca ormai esaurito, solo una opposizione agli atti esecutivi nei confronti del D.d.T., che nel caso concreto è assente, avrebbe potuto mettere in discussione la validità dell'acquisto.
Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicchè è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10251 del 20 maggio 2015
In tema di processo di esecuzione, con riferimento alla espropriazione immobiliare, il trasferimento dell’immobile aggiudicato è l’effetto di una fattispecie complessa, costituita dall’aggiudicazione, dal successivo versamento del prezzo e dal decreto di trasferimento: poiché all’ordinanza di aggiudicazione si dà esecuzione emettendo il decreto di trasferimento, la stessa può essere revocata fin quando il decreto non sia emanato. Cass. 24 gennaio 2007, n. 1498.
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, nel corso di un processo di espropriazione forzata immobiliare, dichiara la nullità dell’aggiudicazione pronunciata all’esito dell’incanto (nella specie, in quanto tenuto nell’ufficio del giudice anziché nell’aula d’udienza usualmente utilizzata a questo fine), fissando un nuovo incanto, non è giuridicamente inesistente, in quanto è adottato dal giudice dell’esecuzione in forza del potere di revoca dei propri provvedimenti (art. 487 comma 1 c.p.c.), esercitabile per ragioni determinate da vizi del provvedimento, oltre che da valutazioni di inopportunità, originaria o sopravvenuta, sino a quando l’ordinanza di aggiudicazione provvisoria non abbia avuto definitiva esecuzione con la pronunzia del decreto di trasferimento del bene. Cass. 10 febbraio 2003, n. 1936.