Buongiorno, l'agenzia delle entrate ha pignorato quote pari a 2/4 di un immobile. Gli altri comproprietari non debitori, possono vendere a terzi la loro quota "non pignorata"?
Grazie
Buongiorno, l'agenzia delle entrate ha pignorato quote pari a 2/4 di un immobile. Gli altri comproprietari non debitori, possono vendere a terzi la loro quota "non pignorata"?
Grazie
Il pignoramento di quota rende inefficaci nei confronti della procedura soltanto gli atti che abbiano ad oggetto la quota pignorata.
I comproprietari dunque sono liberi di trasferire la loro quota di proprietà, con l'avvertenza comunque che essi saranno coinvolti nel giudizio di scioglimento della comunione nel quale normalmente sfocia il pignoramento della quota (ex art. 600 c. p.c.), quando l'immobile la cui quota è stata pignorata non è separabile in natura senza alterarne il valore.
Infatti, il citato art. 600 dispone che quando è pignorata la quota di un immobile il giudice provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore. In questo modo la comunione si scioglierà con attribuzione ai comproprietari di porzioni fisiche dell’immobile (si pensi ad un terreno agricolo) corrispondenti al valore delle rispettive quote di proprietà.
Tuttavia, se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione, che si compirà mediante vendita dell’intero e distribuzione del ricavato tra i proprietari.