Cosa fare dopo il decreto di trasferimento.

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  • Ultimo messaggio 20 aprile 2018
annabonato pubblicato 05 aprile 2018

Buonasera Sicuramente le domande che vi pongo vi saranno già state fatte ma, portate pazienza, ho fatto molte ricerche e ho le idee un po' confuse. 1°-Mi sono aggiudicata una casa all' asta a maggio 2017, il decreto di trasferimento porta data 27/12/2017 con timbro della cancelleria del tribunale del 04/01/2018. Quale tra queste è la data in cui risulta che io sia diventata ufficialmente proprietaria dell'immobile? Lo chiedo ai fini della denuncia dei redditi. 2°- con il decreto di trasferimento vengono pagate le imposte all'Agenzia delle Entrate e comunicato il cambio il cambio di proprietà. Io devo fare qualcos'altro? Ad esempio in comune o al catasto? Perdonate ma sono totalmente ignorante a riguardo.
Grazie infinite .

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inexecutivis pubblicato 09 aprile 2018

La data da considerare è la seconda, cioè quella del 4 gennaio.

Osserviamo, infatti, che occorre muovere dalla premessa per cui secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria il decreto di trasferimento è l’atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all’aggiudicatario, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).

Precisiamo, inoltre, che la data da considerare non è quella della firma del decreto di trasferimento bensì quella del suo deposito in cancelleria. Ed infatti, “Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria” (Cass. Sez. 3, 20.5.2015, n.10251).

annabonato pubblicato 09 aprile 2018

Grazie!

inexecutivis pubblicato 10 aprile 2018

grazie a lei

albertosaracino pubblicato 16 aprile 2018

Buonasera,

mi trovo nella fase post decreto di trasferimento. E' trascorsa una settimana dalla firma da parte del giudice e al momento sia il curatore fallimentare che l'avvocato dei falliti alla domanda di stabilire la data di liberazione dell'immobile tergiversano...non rispondono al telefono...e prendono tempo.
Ho fatto capire loro che non è mia intenzione quella di agire con le autorità per liberare l'immobile, ma, bensì, quella di stabilre una data comune che vada bene a tutti, l'importante è però indicare una data.
Visto il loro atteggiamento temporeggiante, come posso tutelarmi ? Ritenete sia il caso di inviare una diffida via pec al curatore fallimentare che non ha tuttora proceduto alla consegna dell'immobile ? avete un testo strong da poter inviare prima di adire le vie legali ? grazie

inexecutivis pubblicato 20 aprile 2018

La consegna dell’immobile costituisce uno specifico obbligo del custode. In giurisprudenza (Cass., sez. I, 17 febbraio 1995, n. 1730) è stato in proposito affermato che “Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore.

Il contenuto di questo obbligo si sostanzia nello svolgimento delle attività necessarie per procurare all’aggiudicatario la materiale disponibilità del bene.

Tale attività consiste normalmente nella consegna delle chiavi di accesso. Quanto al luogo, in assenza di accordo la consegna deve avvenire presso l’immobile, ai sensi dell’art. 1182, comma secondo, c.p.c.

Connesso, ma parzialmente distinto, al tema della consegna del bene, è quello relativo alla sua liberazione.

Qui il tema è sostanzialmente quello relativo alla possibilità che anche in sede fallimentare possa essere adottato l’ordine di liberazione di cui all’art. 560, comma terzo, c.p.c.

La giurisprudenza di merito (in questo senso, Tribunale, Reggio Emilia, sez. fallimentare, sentenza 26/10/2013) lo ammette quando la vendita si svolge secondo le prescrizioni del codice di procedura civile.

Più recentemente (Trib. Mantova, 13 ottobre 2016) si è aggiunto che anche quando la vendita si sia svolta mediante procedure competitive questa possibilità deve ritenersi praticabile. A questo proposito si è osservato che sebbene sia il curatore che sceglie, con il programma di liquidazione, le modalità di vendita dei beni, optando - ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell'art. 107 l.fall. - per le procedure competitive ovvero per la liquidazione in base alle norme del codice di procedura civile, la scelta per l’una o l’altra modalità non incide sulla natura delle vendite medesime, trattandosi comunque di vendite coattive, attuate cioè contro la volontà del fallito, con la conseguenza che nell’uno e nell’altro caso deve ritenersi ammissibile la possibilità di adottare l’ordine di liberazione.

Detto questo, il consiglio che ci sentiamo di offrire è quello di diffidare formalmente il curatore alla consegna del bene, avvertendolo che in difetto sarà informato il Giudice del suo inadempimento.

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