Quali altre spese oltre a quelle dell'acquisto del bene?

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  • Ultimo messaggio 23 settembre 2017
joker pubblicato 27 maggio 2017

Buondì a tutti,

sono interessato all'acquisto di una casa all'asta che viene 227.000 euro.

So che si potrebbe aggiudicare anche al 25% in meno, ossia a 170.000 euro.

Per cui posso dare, in busta chiusa al delegato alla vendita, un assegno / deposito cauzionale di 17.000 euro.

Le mie domande sono inerenti a ciò che avverrebbe dopo.

Supponiamo di aggiudicarmelo a 170.000.

1) Entro quanto tempo dovrei versare i rimanente 90% (170.000-17.000)? 120 giorni?

2) Quanto dovrò pagare la prestazione del delegato alla vendita?

3) Se acquisto a Giugno corrente anno come prima casa, dovrei allo Stato solo 600 euro (200 per ognuna delle imposte)? Li dovrei al delegato alla vendita e li verserebbe lui?

4) Se acquisto a Giugno corrente anno, dovrei al condominio l'anno 2016-2017 e 2017-2018, giusto?

5) Oltre a ciò, dovrei all'amministratore anche i debiti pregressi che tale immobile aveva nei confronti del condominio?

6) Nell'ordinanza di vendita (ma non nell'avviso di vendita) ho letto il riferimento all'Art. 508 cod. proc. civile: Assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario. Cosa significherebbe nel mio caso?

 

Mi spiace se queste domande per voi sono scontate, ma non tutti sono dei giureconsulti e legulei come voi. Spero che mi sappiate illuminare a riguardo. Grazie in anticipo

Allega file

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inexecutivis pubblicato 29 maggio 2017

Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna delle domande formulate.

Per quanto riguarda il termine per il versamento del saldo prezzo, si dovrà consultare l’ordinanza di vendita, nel quale detto termine deve essere indicato. Si ricordi che ai sensi dell’art. 569, terzo comma, c.p.c., con l’ordinanza di vendita il Giudice stabilisce, tra l’altro, “il termine, non superiore a 120 giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev’essere depositato”. In mancanza di indicazioni (nell’ordinanza o nell’avviso di vendita), il termine sarà di 120 giorni.

Quanto al compenso del delegato,  esso è disciplinato dal Decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, il quale pone a carico dell’aggiudicatario, la quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:

Quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00;

Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad  €. 825,00;

quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 1.100,00

In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato dal Giudice in misura diversa da quanto appena illustrato, e dunque è bene verificare se vi sia stata una eventuale diversa determinazione nell’ordinanza di vendita.

A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).

Se il decreto di trasferimento dovesse essere emesso entro giugno, le imposte di registro, ipotecaria e catastale verrebbero versate nella misura fissa di €. 200,00 ciascuna ai sensi dell’art. 16, comma 2 bis, D.L. 14/02/2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con  l 8 aprile 2016, n. 49.

A proposito dei debiti condominiali, ricordiamo che ai sensi dell’art. 63 bis disp. att. c.p.c., "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".

La norma si riferisce non già all’anno solare (per intenderci, I° gennaio – 31 dicembre), bensì all’annualità (in questo senso si è pronunciato Trib. Bolzano, 10-06-1999, secondo il quale “Il comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. si riferisce all'anno di gestione e non all'anno solare nel circoscrivere al biennio anteriore all'acquisto dell'appartamento in condominio l'obbligo solidale dell'acquirente - condomino subentrante - di far fronte al pagamento dei contributi non versati dal precedente condomino”). Se ne deve ricavare che per individuare quali sono le due annualità in relazione alle quali l’acquirente risponde, in solido con il debitore esecutato, dei debiti condominiali, è necessario conoscere quale sia l’annualità in corso alla data di deposito del decreto di trasferimento. Le annualità precedenti, in forza di tale disposizione, non sono richiedibili all’aggiudicatario.

 

Infine, a proposito della previsione di cui all’art. 508 c.p.c., osserviamo che essa non crea alcun obbligo in capo all’aggiudicatario, riconoscendogli semplicemente la facoltà, se lo ritiene, di accollarsi il debito del debitore, con le relative garanzie. Ma si tratta, come detto, di una mera facoltà e non già di un obbligo.

decko pubblicato 17 agosto 2017

Buongiorno, 

mi collego alle domande poste in precedenza per cercare di chiarirmi ancora alcuni dubbi.

Nel caso in cui dovessi aggiudicarmi un immobile (supponiamo al prezzo di 50.000 euro) come investimento immobiliare (quindi non prima casa), le spese aggiuntive sarebbero le seguenti:

- Compenso del delegato = 550 euro + 4% + ev. IVA

- Imposte di registro, ipotecaria e catastale = 9% su prezzo di acquisto o su prezzo-valore (se richiesto)

- Eventuali spese condominiali non pagate, relative all'anno in corso e a quello precedente

E' corretto? Ci sono altre spese che non ho considerato?

Grazie

inexecutivis pubblicato 20 agosto 2017

L’ipotesi formulata è corretta.

 

Precisiamo comunque che l’imposta di registro non può comunque essere inferiore ad €. 1.000, a norma dell’art. 10, comma 2 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, e che a mente del successivo comma terzo della medesima disposizione occorre considerare €. 50,00 per l’imposta ipotecaria ed €. 50,00 per l’imposta catastale. Dette imposte (prevede la norma citata) sostituiscono l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.

gibbo pubblicato 30 agosto 2017

Buongiorno,

collegandomi alle precedenti domande vorrei chiarire un mio dubbio.

Nel caso di acquisto di una casa all'asta (sarebbe prima casa), come verrebbero calcolate le spese aggiuntive riguardo:

- Imposte di registro, ipotecaria e catastale 

- IVA

L'asta sarebbe a Novembre di quest'anno.

Grazie in anticipo.

inexecutivis pubblicato 01 settembre 2017

Per rispondere alla domanda distinguere l’ipotesi in cui l’immobile sia soggetto ad IVA, da quello in cui tale imposta non sia dovuta.

Per il principio di alternatività dell’IVA rispetto all’imposta di registro, osserviamo che se non si tratta di immobile soggetto ad IVA l’imposta di registro per l’acquisto della prima casa è dovuta nella misura del 2% (ai sensi dell’art. 1, parte prima della tariffa del d.P.R. 131/1986). In ogni caso, l’imposta di registro non può comunque essere inferiore ad €. 1.000, a norma dell’art. 10, comma 2 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, e che a mente del successivo comma terzo della medesima disposizione occorre considerare €. 50,00 per l’imposta ipotecaria ed €. 50,00 per l’imposta catastale. Dette imposte (prevede la norma citata) sostituiscono l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.

 

 

Se invece il trasferimento immobiliare è soggetto ad IVA, detta imposta sarà dovuta nella misura del 4%, mentre l’imposta di registro sarà applicata nella misura fissa di €. 200,00 ai sensi 40, comma 1 del d.P.R. 131/1986. Anche l’imposta ipotecaria sarà dovuta nella misura fissa di €. 200,00 (nota all’art. 1 della tariffa del d.lgs 31.1.0.1990, n. 347) così come pure l’imposta catastale (art. 10 d.lgs 31.1.0.1990, n. 347).

joker pubblicato 04 settembre 2017

Scusate, ma quella legge che prevedeva di pagare solo 600 totali di imposte (200 per ognuna delle 3 esistenti) non c'è più?

andreatrotta pubblicato 04 settembre 2017

No joker, il D.L scadeva a giugno e non è stato prorogato. Vale solo per acquisti fatti entro quel mese.

inexecutivis pubblicato 06 settembre 2017

Esatto, confermiamo la risposta di ANDREATROTTA.

L'art. 1, comma 32, lett. c), L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha prorogato al 30 giugno 2017 le disposizioni di cui all’art. 16, comma 3 del D.L. 14/02/2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con  l 8 aprile 2016, n. 49.

A questa proroga non ne sono seguite altre.

gibbo pubblicato 21 settembre 2017

Per rispondere alla domanda distinguere l’ipotesi in cui l’immobile sia soggetto ad IVA, da quello in cui tale imposta non sia dovuta.

 

Grazie per la risposta, un'ultima curiosità: in quale caso il trasferimento delll'immobile acquistato all'asta viene assoggettato o meno ad IVA?

inexecutivis pubblicato 23 settembre 2017

Purtroppo non è possibile rispondere con precisione a questa domanda, poichè le variabili che in cidono son omoltissime e dunque solo dall'analisi del fascicolo è possibile ricavare il dato.

Forniamo di seguito indicazioni di massima.

 

In base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento;

2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione.

Per quanto attiene al calcolo del quinquennio, è chiaro che bisogna considerare due date: quella della cessione e quella della ultimazione dei lavori.

Quanto alla cessione, in base ai criteri previsti dall’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipula del contratto ovvero, qualora prima della stipula sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo o sia emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data della fattura o a quella del pagamento del corrispettivo. Traslando questi concetti alla vendita immobiliare, riteniamo che debba essere considerato il momento del versamento del saldo prezzo.

Per quanto concerne, invece la data di ultimazione dei lavori, con la circolare n. 12/E dell’1/3/2007 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il concetto di ultimazione della costruzione o dell'intervento di ripristino dell'immobile, al quale si ricollega il regime impositivo dell'operazione, debba essere individuato con riferimento al momento in cui l'immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo. Pertanto, come già precisato con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 in materia di accertamento dei requisiti "prima casa", si deve considerare ultimato l'immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l'attestazione della ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Inoltre, ha aggiunto, si deve ritenere "ultimato" anche il fabbricato concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all'utilizzo dell'immobile, poiché lo stesso, pur in assenza della formale attestazione di ultimazione rilasciata dal tecnico competente, si presume che, essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l'opera di costruzione o di ristrutturazione completata.

Se si tratta di terreni, la cessione è assoggettata all’applicazione dell’IVA (nella misura ordinaria del 22%), ove l’aggiudicatario sia un soggetto passivo Iva e si tratti di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria. Ai fini tributari ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con l. 4.8.206, n. 248 “un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”.

 

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