inexecutivis
pubblicato
11 aprile 2017
Riteniamo che le agevolazioni cui ci si riferisce nella domanda siano quelle di cui all’art. 16, del D.L. 14/02/2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con l 8 aprile 2016, n. 49.
Com’è noto, l’art. 16 dispone al comma 1 che gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare o fallimentare sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.
Il comma 2 bis prevede invece che i trasferimenti in favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, vale a dire le condizioni per usufruire dei benefici relativi all’acquisto della prima casa.
Infine, il terzo comma dispone che le agevolazioni appena descritte operano per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 30 giugno 2017.
Ciò premesso, siamo dell’avviso che la data da considerare ai fini che qui interessano sia quella della pronuncia del decreto di trasferimento, poiché è quello l’atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all’aggiudicatario secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).