E' ormai noto che con l. 24 aprile 2020, n. 27 è stato introdotto, nel corpo del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, l’art. 54-ter, il quale dispone che “Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”.
Una delle innumerevoli difficoltà interpretative poste da questa disposizione attiene alla individuazione del concetto, non precisato dal legislatore, di “abitazione principale”.
Invero, diversamente dalla rubrica dell’articolo, in cui è richiamata la “prima casa” contenuta nella rubrica, il testo della norma parla di “abitazione principale del debitore” espressione che non necessariamente identifica la “prima casa”.
Invero, l’art. 10, comma 3-bis del T.U. delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917), nel disciplinare gli “oneri deducibili”, definisce abitazione principale “quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”, con la precisazione dell’irrilevanza della “variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata”. Negli stessi termini si esprime il successivo art. 15, comma 1, lett. b), in materia di “detrazioni per oneri”.
La stessa declinazione del concetto di abitazione principale ritorna nell’art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modifiche dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, laddove si afferma che “Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, e nell’art. 8, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (in materia di ICI), secondo cui rileva la casa in cui “il contribuente […] e i suoi familiari dimorano abitualmente” ed ivi abbia la residenza anagrafica.
Le disposizioni normative in parola consentono di affermare che l’art. 54-ter citato opera in relazione a quelle abitazioni in cui il debitore abbia la sua dimora abituale.
Nel caso di specie, non ci sembra che questo requisito sia rispettato, atteso che l'inmmobile è locato a terzi.