Proroga sospensione esecuzione provvedimento rilascio Liberazione immobile cat. C/1 - Senza titolo

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  • Ultimo messaggio 09 febbraio 2021
jackthenightfly pubblicato 04 febbraio 2021

Buonasera, sono aggiudicatario di un immobile categoria C/1 che al momento è occupato senza titolo dall'esecutato. In sede di redazione del verbale di immissione in possesso di altro immobile aggiudicato nella medesima procedura, l'esecutato si impegnava come dichiarato a verbale che avrebbe liberato il secondo immobile e cioè l'immobile di categoria C/1 entro 60 giorni dalla data del verbale di immissione in possesso del primo immobile. Da contatti telefonici con l'esecutato è verosimile che questi non darà seguito all'impegno preso. Inoltre il delegato alla vendita non è custode degli immobili ma è solo stato autorizzato dal Giudice dell'esecuzione a redigere il verbale di immissione convocando il sottoscritto, l'esecutato ed il suo avvocato. Il delegato alla vendita ritiene di avere esaurito l'incarico e che non ha titolo a convocare l'esecutato ed il suo difensore alla data di scadenza dei termini dei sessanta giorni da me concessi all'esecutato e che quindi è necessaria una nomina dal giudice per procedere all'immissione in possesso per il restante immobile di categoria C/1. A tal proposito pongo i seguenti quesiti: 1) Sarebbe opportuno che il delegato convochi oltre al sottoscritto anche l'esecutato ed il suo avvocato in una data successiva alla scadenza dei 60 giorni e redigere il relativo verbale constatando il mancato rilascio dell'immobile? 2) Dal momento che non è stato nominato alcun custode dell'immobile, sarebbe utile che io presentassi istanza al Giudice per nominare un professionista con pieni poteri per attivare la procedura forzosa di rilascio a carico della procedura? In che termini dovrei presentare tale l'istanza? 4) Il decreto di trasferimento emesso dal Giudice è sufficiente quale titolo esecutivo? (il decreto in questione già contiene l'ordine di rilascio) 3) La sospensione delle esecuzione forzate in vigore attualmente a causa del Covid, riguardano anche gli immobili di categoria C/1?

Grazie per avermi portato mano mano fin a questo punto (dalla presentazione delle offerte all'immissione in possesso).

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inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2021

Non siamo sicuri di avere a disposizione tutti gli elementi per poter offrire una risposta compiuta.

In ogni caso, come primo passo, le suggeriamo di depositare in cancelleria ed inviare al delegato una richiesta formale con la quale chiede che l’immobile le sia consegnato libero da persone e cose e che la procedura provveda, a sue spese alla liberazione dello stesso.

Questo perché l’art. 560 è cambiato ancora. Infatti, l’art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8 (in GU Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10) , di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha aggiunto all’art. 560, comma sesto, i seguenti periodi:

A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi … Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Per essere più precisi, comunque, dovremmo sapere quando è intervenuta l’aggiudicazione ed a quando risale la procedura.

Infatti il comma 2 del medesimo art. 18-quater ha previsto che “In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, (il quale prevedeva che: “le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”) le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene”.

Dunque, questa nuova disciplina si applica anche alle procedure pendenti, a meno che alla data del primo marzo non sia intervenuta già l’aggiudicazione.

Se ne ricava che:

se al primo marzo 2020 non è intervenuta l’aggiudicazione, la disciplina sarà quella dell’ultima versione dell’art. 560;

se al primo marzo 2020 è già intervenuta l’aggiudicazione e si tratta di procedura iniziata prima del 13 febbraio 2019, la disciplina applicabile è quella dell’art. 560 nel testo modificato nel 2016 con il d.l. n. 59;

se al primo marzo 2020 è già intervenuta l’aggiudicazione ma si tratta di procedura iniziata dopo il 13 febbraio 2019 si applicherà l’arto 560 nella veste risultante dalla riscrittura compiuta con l’art. 4, d.l. n. 135 del 2018, n. 135.

jackthenightfly pubblicato 09 febbraio 2021

Poiché l'immobile è detenuto dall'esecutato e che non è stato nominato alcun custode giudiziario ed inoltre trattasi di immobile ad uso commerciale, volevo sapere, una volta che si è operato lo sgombero della merce presente nell'immobile ad opera di un professionista nominato dal G. E. o da un avvocato nominato dal l'aggiuducario, la responsabilità del deperimento e dell'eventuale smarrimento di tale merce a chi verrà attribuita poiché trattasi di rimanenze di magazzino risultante dai registri contabili dell'attività commerciale. Grazie.

inexecutivis pubblicato 09 febbraio 2021

Se la custodia è rimasta in capo all'esecutato, fino a quando il bene non le sarà consegnato la responsabilità grava sull'esecutato medesimo.

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